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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11173/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 28.9.2017 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina consumata di cui al capo a) della rubrica e lo aveva condannato .alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; all'imputato era stata applicata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.3.2006, irrevocabile il 28.10.2006; da ultimo, era stata riconosciuta la continuazione con il fatto giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 29.5.2008 con l'aumento della pena sino ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500 di multa;

2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena per il delitto di cui al capo a) ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa risultando perciò la pena complessiva rideterminata in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.500 di multa confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore del Marcelli lamentando: 3.1 nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione: richiamate le censure articolate con l'atto di appello e la risposta fornita dalla Corte territoriale, ne evidenzia la contraddittorietà con la assoluzione del Marcelli dal delitto di cui al capo b); sottolinea come la Corte di Appello abbia ritenuto che la affermazione di responsabilità fosse fondata non soltanto sulle medesime modalità esecutive del fatto del giorno successivo ma sulle deposizioni di tre testi di cui tuttavia evidenzia i profili di criticità; 3.2 erronea applicazione della legge penale e motivazione meramente apparente, e dunque mancante, in ordine al riconoscimento della recidiva: rileva che la recidiva è stata applicata in considerazione di due precedenti penali risalenti nel tempo omettendo in tal modo di dar séguito e di conformarsi ai criteri di valutazione ritenuti necessari dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; 3.3 erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità: segnala che è incontroverso che la somma sottratta in occasione della rapina è stata pari ad Euro 305 laddove la Corte ha escluso la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla scorta di un percorso motivazionale illogico che ha tenuto conto anche della vicenda nel suo complesso e del fatto che l'importo sottratto, in conseguenza delle successive verifiche, era di gran lunga superiore rispetto a quella somma.

4. La difesa ha -trasmesso una memoria con cui riprende e sviluppa i motivi di ricorso già articolati e su cui insiste.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso, benché apparentemente fondato sulla deduzione di vizi riconducibili nel catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., finisce in realtà per contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito che hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione offerta dalla sentenza di primo grado fosse stata confortata non soltanto dalla identità dell'abbigliamento e delle modalità esecutive del fatto ma, anche, dal riconoscimento dell'imputato operato da tre testi di cui la difesa ha evidenziato aspetti di incertezza ma che, in ogni caso, risultano convergenti verso lo stesso risultato.

Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello).

È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc.

Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). 3.2 Il secondo motivo di ricorso è generico: è vero che In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

E, tuttavia, tornando al caso di specie, se, effettivamente, si deve convenire nel senso che la sentenza impugnata non dedica alla recidiva una reale ed effettiva valutazione, è pur vero che sul punto l'appello era del tutto carente in quanto la censura ivi articolata (cfr., pag. 6 dell'atto di gravame) era fondata non già sulla assenza di elementi significativi ed indicativi di una accresciuta capacità criminale quanto, piuttosto, sulla mancanza di prova del fatto per cui si procede.

Ed è pacifico, d'altro canto, che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc.

P) e che, per contro, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). 3.3 Manifestamente infondato è, da ultimo, il terzo motivo del ricorso essendosi la Corte di Appello conformata al costante insegnamento secondo cui per ritenere configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto ; ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito che non è censurabile in sede di legittimità, se, come nel caso di specie, immune da vizi lo gico-giuridici (cfr., Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 50.987, Salamone; Cass. Pen., 2, 22.11.2006 n. 41.587, Massimi ; Cass. Pen., 2, 20.1.2010 n. 19.308, Uccello).

Il precedente evocato in ricorso riguarda un caso diverso in cui la Corte territoriale aveva negato la circostanza attenuante in considerazione di disa gi diversi connessi all'episodio delittuoso e legati al fatto che la vittima era uno straniero in visita in Italia per cui correttamente questa stessa Sezione aveva escluso di poter dar rilievo a aspetti non direttamente riconducibili al "danno criminale".

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibiLki1ricorsOe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 28.9.2017 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina consumata di cui al capo a) della rubrica e lo aveva condannato .alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; all'imputato era stata applicata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.3.2006, irrevocabile il 28.10.2006; da ultimo, era stata riconosciuta la continuazione con il fatto giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 29.5.2008 con l'aumento della pena sino ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500 di multa; 2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena per il delitto di cui al capo a) ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa risultando perciò la pena complessiva rideterminata in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed Euro 1.500 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Marcelli lamentando: 3.1 nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione: richiamate le censure articolate con l'atto di appello e la risposta fornita dalla Corte territoriale, ne evidenzia la contraddittorietà con la assoluzione del Marcelli dal delitto di cui al capo b); sottolinea come la Corte di Appello abbia ritenuto che la affermazione di responsabilità fosse fondata non soltanto sulle medesime modalità esecutive del fatto del giorno successivo ma sulle deposizioni di tre testi di cui tuttavia evidenzia i profili di criticità; 3.2 erronea applicazione della legge penale e motivazione meramente apparente, e dunque mancante, in ordine al riconoscimento della recidiva: rileva che la recidiva è stata applicata in considerazione di due precedenti penali risalenti nel tempo omettendo in tal modo di dar séguito e di conformarsi ai criteri di valutazione ritenuti necessari dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; 3.3 erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità: segnala che è incontroverso che la somma sottratta in occasione della rapina è stata pari ad Euro 305 laddove la Corte ha escluso la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla scorta di un percorso motivazionale illogico che ha tenuto conto anche della vicenda nel suo complesso e del fatto che l'importo sottratto, in conseguenza delle successive verifiche, era di gran lunga superiore rispetto a quella somma. 4. La difesa ha -trasmesso una memoria con cui riprende e sviluppa i motivi di ricorso già articolati e su cui insiste. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso, benché apparentemente fondato sulla deduzione di vizi riconducibili nel catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., finisce in realtà per contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito che hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato e nella sottoposizione alla Corte di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione offerta dalla sentenza di primo grado fosse stata confortata non soltanto dalla identità dell'abbigliamento e delle modalità esecutive del fatto ma, anche, dal riconoscimento dell'imputato operato da tre testi di cui la difesa ha evidenziato aspetti di incertezza ma che, in ogni caso, risultano convergenti verso lo stesso risultato. Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello). È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). 3.2 Il secondo motivo di ricorso è generico: è vero che In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690) e che egli può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr., in questi termini, Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). E, tuttavia, tornando al caso di specie, se, effettivamente, si deve convenire nel senso che la sentenza impugnata non dedica alla recidiva una reale ed effettiva valutazione, è pur vero che sul punto l'appello era del tutto carente in quanto la censura ivi articolata (cfr., pag. 6 dell'atto di gravame) era fondata non già sulla assenza di elementi significativi ed indicativi di una accresciuta capacità criminale quanto, piuttosto, sulla mancanza di prova del fatto per cui si procede. Ed è pacifico, d'altro canto, che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per contro, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014 n. 10.173, Bianchetti). 3.3 Manifestamente infondato è, da ultimo, il terzo motivo del ricorso essendosi la Corte di Appello conformata al costante insegnamento secondo cui per ritenere configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto ; ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito che non è censurabile in sede di legittimità, se, come nel caso di specie, immune da vizi lo gico-giuridici (cfr., Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 50.987, Salamone; Cass. Pen., 2, 22.11.2006 n. 41.587, Massimi ; Cass. Pen., 2, 20.1.2010 n. 19.308, Uccello). Il precedente evocato in ricorso riguarda un caso diverso in cui la Corte territoriale aveva negato la circostanza attenuante in considerazione di disa gi diversi connessi all'episodio delittuoso e legati al fatto che la vittima era uno straniero in visita in Italia per cui correttamente questa stessa Sezione aveva escluso di poter dar rilievo a aspetti non direttamente riconducibili al "danno criminale". 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibiLki1ricorsOe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E
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