CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto pluriaggravato commesso in concorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermata condotta concorsuale dell'imputato e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 sul concorso e pagg. 1 e 2 sull'art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta ria [OSCURATO:PERSONA] co Cananzi el4 r [OSCURATO:PERSONA]..ERA P :18 026 11Pere [OSCURATO:PERSONA]