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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01470/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16249/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Paolo, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., Procura della [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto del 9 maggio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha esposto che: aveva assistito tale [OSCURATO:PERSONA], persona offesa costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale e ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, con sentenza n. 1150, il cui dispositivo era stato letto l’11 novembre 2022, aveva condannato l’imputato, disponendo che pagasse le spese di lite in favore della parte civile, liquidate in € 1.000,00; in seguito a successiva istanza, il medesimo Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione datato 27 gennaio 2023, liquidando € 1.000,00, oltre accessori, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; aveva proposto opposizionee il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva rideterminato, con ordinanza del 9 maggio 2023, il compenso spettante in € 1.140,00, non riconoscendo alcun importo a titolo di onorario per la fase dell’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La P.A. intimata non ha svolto difese.

Ilricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, in quanto il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto avrebbe erroneamente liquidato in suo favore la somma di € 1.140,00 in luogo di quella di € 1.197,00, a lui spettante ai sensi delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. n. 147 del 2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, a fronte di una decisione della controversia nella specie rilevante datata 11 novembre 2022.

La censura è fondata.

In effetti, l’11 novembre 2022 erano applicabili le tariffe ex d.m. n. 55 del 2014, nella versione integrata dal d.m. n. 147 del 2022.

Applicando i minimi previsti e tenendo conto delle voci riconosciute dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e della riduzione ex art. 106bis d.P.R. n. 115 del 2002 (pure applicata in sede di opposizionee qui non contestata), al ricorrente sarebbe spettata una somma di € 1.198,00, ridotti a € 1.197,00 in ragione dell’esplicita richiesta dell’istante. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il giudice dell’opposizione avrebbe errato nel dichiarare non dovuto e, comunque, compensati, ulteriori importi (oltre alle spese vive) in suo favore.

La censura è fondata.

Il principio di causalità, che regge la liquidazione delle spese in giudizio e in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte -riuscita vittoriosa - a adire il giudice per l’affermazione delle proprie ragioni ha portata generale.

Pertanto, ai sensi della normativa invocata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza, adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiuto pienamente all’obbligo di coprire le spese legali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 4082 del 14 febbraio 2024), il difensore di persona ammessa al patrocinio a spesedello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per lespese”.

Priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudizio personalmente nei procedimenti di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011.

Questa disposizione non vieta all’interessato di avvalersi di un difensore il quale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione.

Detta prescrizione, pertanto, non costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. 3) Il ricorso è accolto e l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto o ad altro Magistrato delegato, che deciderà la controversia nel merito e in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando i seguentiprincipi di diritto: «Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto allaliquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento dellespese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per lespese”»; «La circostanza che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, di un proprio difensore e non agisca personalmente ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. in ipotesi di soccombenza della P.A.».

P.Q.M La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa l’ordinanza impugnata e rinvi a al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoo ad altro magistrato delegato, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16249/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Paolo, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., Procura della [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto del 9 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha esposto che: aveva assistito tale [OSCURATO:PERSONA], persona offesa costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale e ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto, con sentenza n. 1150, il cui dispositivo era stato letto l’11 novembre 2022, aveva condannato l’imputato, disponendo che pagasse le spese di lite in favore della parte civile, liquidate in € 1.000,00; in seguito a successiva istanza, il medesimo Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione datato 27 gennaio 2023, liquidando € 1.000,00, oltre accessori, in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; aveva proposto opposizionee il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva rideterminato, con ordinanza del 9 maggio 2023, il compenso spettante in € 1.140,00, non riconoscendo alcun importo a titolo di onorario per la fase dell’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La P.A. intimata non ha svolto difese. Ilricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 12 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, in quanto il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto avrebbe erroneamente liquidato in suo favore la somma di € 1.140,00 in luogo di quella di € 1.197,00, a lui spettante ai sensi delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. n. 147 del 2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, a fronte di una decisione della controversia nella specie rilevante datata 11 novembre 2022. La censura è fondata. In effetti, l’11 novembre 2022 erano applicabili le tariffe ex d.m. n. 55 del 2014, nella versione integrata dal d.m. n. 147 del 2022. Applicando i minimi previsti e tenendo conto delle voci riconosciute dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e della riduzione ex art. 106bis d.P.R. n. 115 del 2002 (pure applicata in sede di opposizionee qui non contestata), al ricorrente sarebbe spettata una somma di € 1.198,00, ridotti a € 1.197,00 in ragione dell’esplicita richiesta dell’istante. 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il giudice dell’opposizione avrebbe errato nel dichiarare non dovuto e, comunque, compensati, ulteriori importi (oltre alle spese vive) in suo favore. La censura è fondata. Il principio di causalità, che regge la liquidazione delle spese in giudizio e in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte -riuscita vittoriosa - a adire il giudice per l’affermazione delle proprie ragioni ha portata generale. Pertanto, ai sensi della normativa invocata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza, adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiuto pienamente all’obbligo di coprire le spese legali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 4082 del 14 febbraio 2024), il difensore di persona ammessa al patrocinio a spesedello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per lespese”. Priva di rilievo è la circostanza che le parti possano stare in giudizio personalmente nei procedimenti di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011. Questa disposizione non vieta all’interessato di avvalersi di un difensore il quale, poi, agisce facendo valere, appunto, una propria legittimazione. Detta prescrizione, pertanto, non costituisce valida ragione per disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. 3) Il ricorso è accolto e l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto o ad altro Magistrato delegato, che deciderà la controversia nel merito e in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando i seguentiprincipi di diritto: «Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto allaliquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento dellespese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per lespese”»; «La circostanza che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si avvalga, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, di un proprio difensore e non agisca personalmente ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. in ipotesi di soccombenza della P.A.». P.Q.M La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa l’ordinanza impugnata e rinvi a al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoo ad altro magistrato delegato, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle s
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