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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20690/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], instante per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di FERLITO Lorenzo propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per il delitto di rapina aggravata.

2. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui si denuncia violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata, come quella genetica, si caratterizza per l'utilizzo di mere congetture.

L'unico indizio addotto dall'ordinanza impugnata è costituito dai contatti telefonici tra il ricorrente e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] nelle due ore antecedenti la rapina in contestazione.

Tuttavia GIP e Tribunale ignorano che tali contatti possono avere una spiegazione alternativa e che di per sé non possono qualificarsi come indizi gravi, precisi e concordanti ai fini di individuare nell'indagato uno degli autori della rapina.

L'ordinanza impugnata in nessun modo si confronta con le argomentazioni difensive rassegnate nella memoria depositata nel corso dell'udienza di riesame e testualmente riprodotta in ricorso.

Il ricorrente non contesta la responsabilità del Ricciardi e di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia i contatti telefonici tra l'indagato ed il Ricciardi non sono significativi.

Residua la possibilità che tali contatti siano stati motivati dall'assidua frequentazione fra i due e che nulla abbiano a che fare con la rapina.

In udienza, nessuno essendo comparso per l'indaigato, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Occorre premettere che, per costante orientamento di questa Suprema Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fati:i, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).

Sotto altro profilo, è inammissibile il ricorso per cassazione volto a proporre una diversa e più favorevole, per l'interessato, ricostruzione dei fatti, atteso che l'accertamento di questi compete unicamente al giudice di merito e non a questa Suprema Corte, astretta dall'osservanza dei canoni di un mero sindacato di legittimità degli atti dinanzi alla medesima impugnati [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01].

3. A mente di quanto precede, già da una semplice lettura del ricorso emerge che lo stesso, in realtà, non mira a denunciare alcuna illegittimità dell'ordinanza impugnata, in quanto non deduce né alcuna violazione di legge, neppure esplicitata, né una totale assenza, od una mera apparenza, dell'apparato motivazione esposto dal Tribunale, e prima ancora dal GIP, a supporto dell'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui l'indagato è sottoposto a cautela.

Finanche da un punto di vista letterale, infatti, il ricorso è inammissibilmente, per quanto detto, volto a paventare una "spiegazione alternativa" dei contatti tra l'indagato ed il coindagato [OSCURATO:PERSONA].

4. Ulteriormente deve rilevarsi come il Tribunale, riprendendo e sunteggiando la condivisa ordinanza genetica, assai dettagliata nell'esposizione degli elementi a carico dell'indagato, abbia puntualmente risposto a tutti i rilievi contenuti nella memoria difensiva nuovamente riprodotta in ricorso.

4.1. In tale memoria, si deduceva la natura meramente cangetturale della duplice circostanza - che il Ricciardi si sia recato da solo, con lo scooter su cui, secondo la prospettazione accusatoria, il medesimo e l'indagato sono scappati dopo la rapina, in [OSCURATO:PERSONA], luogo della rapina ai danni della persona offesa, una tale ricostruzione scontando la lacuna che i due rapinatori avrebbero dovuto conoscere l'indirizzo dell'abitazione della persona offesa, ove la stessa si stava recando; - che l'effigie dell'indagato corrisponda a quella del rapinatore ritratto da una videocamera mentre saliva sullo scooter condotto dal Ricciardi, tentando, nella fuga, di occultarne la targa, attesa la diversità di corporatura dei due uomini e la non corrispondenza alla realtà dell'artato posizionamento di una mascherina sull'avambraccio sinistro onde occultare i tatuaggi che l'indagato ha sull'avambraccio sinistro, per essere comunque rimasta scoperta una parte significativa degli stessi.

4.2. Anzitutto deve rilevarsi come - contrariamente a quanto più volte assunto in ricorso - il compendio indiziario a carico dell'indagato non si esaurisca affatto nelle sole telefonate tra il medesimo ed il Ricciardi, sostanziandosi, invece, in una vera e propria "triangolazione" (fatta di numerosi, fitti e talvolta brevissimi, a mo' di concordati squilli, contatti telefoni) tra [OSCURATO:PERSONA] (che aveva assistito alla vincita della persona offesa nel locale delle scommesse ed avvertito i correi della riscossione del denaro da parte del medesimo, il Ricciardi e l'indagato: contatti da entrambi i giudici di merito, oltreché analizzati sinotticamente, significativamente messi in correlazione con l'analisi delle celle agganciate dai vari telefoni cellulari in uso a tutti e tre, in modo da ricostruirne le reciproche posizioni, e con le evidenze restituite dalla videocamera che ha immortalato il Ricciardi allontanarsi con lo scooter dopo aver fatto salire a bordo l'autore materiale della rapina, identificato nell'indagato.

Il ricorrente, dunque, neglige completamente l'affermazione del Tribunale secondo cui "proprio la molteplicità dei contatti intercorsi tra i tre soggetti [..] legittima le valutazioni rese dal GIP, sulla finalizzazione degli stessi al compimento della rapina", tenuto conto che le telefonate e gli squilli (comparati, come detto, con il posizionamento delle utenze) delineano un'articolatissima trama di contatti incrociati che si dispiegano per un lungo periodo di tempo, ossia dalle 14.00 circa, ora in cui la persona offesa aveva effettuato le scommesse, sino alle 16.30, "ovvero sino a qualche minuto prima che la vittima, giunta a casa, fosse aggredita", rendendo conto - come ineccepibilmente rimarcato dal Tribunale - di una studiata "pianificazione e attuazione del disegno criminoso".

4.3. In tale contesto, il Tribunale risponde puntualmente ai rilievi difensivi, osservando - che i dedotti rapporti di conoscenza (con il Collera) e - peraltro senza alcun riscontro - di lavoro con il Ricciardi non offrono giustificazione dell'intensità, frequenza e tipologia della suddetta triangolazione;)7 - che il sopraggiungere del Ricciardi, intorno alle 16.22, nei pressi della casa della persona offesa, emergente dalle celle di aggancio della sua utenza, non costituisce evento estemporaneo, ma si correla alla chiamata del basista delle 16.19, dopo che alle 16.00 la persona offesa, riscossa la vincita, si è avviata a piedi verso casa; - che l'indirizzo della persona offesa è stato verisimilmente comunicato ai complici dal [OSCURATO:PERSONA], il quale conosceva la persona offesa medesima; - che il rapinatore salito a bordo dello scooter del Ricciardi portava una mascherina chirurgica collocata in una posizione esattamente coincidente con quella in cui in effetti si trovano i tatuaggi dell'indagato; - che gli operanti hanno evidenziato sussistere una "certa corrispondenza" tra il rapinatore e l'indagato, effigiato in una foto dell'agosto 2020, "in cui effettivamente l'indagato appariva ben più robusto di adesso".

4.4. Siffatta lineare motivazione, si completa, altresì, con l'espressa confutazione della tesi difensiva secondo cui sarebbe illogico sostenere che il Ricciardi e l'indagato si siano recati sul posto separatamente.

La Corte d'appello (nel rispondere che non è da, escludere che l'indagato sia stato accompagnato in loco da terzi) pertinentemente osserva che il non trovarsi egli con il complice è coerente con "il prolungarsi dei loro contatti sino a qualche minuto prima del perpetrazione del delitto": in effetti, come rilevato già dal GIP alla p. 2,2 dell'ordinanza genetica, detti contatti si susseguono sino alle 16.30, dopodiché sì interrompono, collocandosi la rapina, alla stregua di una significativa convergenza, attorno alle 16.35.

5. A fronte di una siffatta ricostruzione dei fatti del tutto logica e coerente con le evidenze investigative in atti, il ricorrente si limita a reiterare, dinanzi a questa Suprema Corte, attraverso una lettura parziale di tali evidenze, una "versione alternativa" già moitivatamente disattesa dal Tribunale, per di più accreditandola, neppure in termini assertivi, ma meramente possibilistici, senza tenere in alcuna considerazione l'intero percorso motivazionale esibito dall'ordinanza impugnata e da quella genetica.5.1.

Per l'insieme delle esposte considerazioni, il ricorso, come anl:icipato, è completamente inammissibile.

6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

7. Incombono alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, lì 14 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], instante per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di FERLITO Lorenzo propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. con cui il Tribunale di Catania ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato per il delitto di rapina aggravata. 2. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui si denuncia violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata, come quella genetica, si caratterizza per l'utilizzo di mere congetture. L'unico indizio addotto dall'ordinanza impugnata è costituito dai contatti telefonici tra il ricorrente e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] nelle due ore antecedenti la rapina in contestazione. Tuttavia GIP e Tribunale ignorano che tali contatti possono avere una spiegazione alternativa e che di per sé non possono qualificarsi come indizi gravi, precisi e concordanti ai fini di individuare nell'indagato uno degli autori della rapina. L'ordinanza impugnata in nessun modo si confronta con le argomentazioni difensive rassegnate nella memoria depositata nel corso dell'udienza di riesame e testualmente riprodotta in ricorso. Il ricorrente non contesta la responsabilità del Ricciardi e di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia i contatti telefonici tra l'indagato ed il Ricciardi non sono significativi. Residua la possibilità che tali contatti siano stati motivati dall'assidua frequentazione fra i due e che nulla abbiano a che fare con la rapina. In udienza, nessuno essendo comparso per l'indaigato, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Occorre premettere che, per costante orientamento di questa Suprema Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fati:i, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). Sotto altro profilo, è inammissibile il ricorso per cassazione volto a proporre una diversa e più favorevole, per l'interessato, ricostruzione dei fatti, atteso che l'accertamento di questi compete unicamente al giudice di merito e non a questa Suprema Corte, astretta dall'osservanza dei canoni di un mero sindacato di legittimità degli atti dinanzi alla medesima impugnati [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01]. 3. A mente di quanto precede, già da una semplice lettura del ricorso emerge che lo stesso, in realtà, non mira a denunciare alcuna illegittimità dell'ordinanza impugnata, in quanto non deduce né alcuna violazione di legge, neppure esplicitata, né una totale assenza, od una mera apparenza, dell'apparato motivazione esposto dal Tribunale, e prima ancora dal GIP, a supporto dell'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui l'indagato è sottoposto a cautela. Finanche da un punto di vista letterale, infatti, il ricorso è inammissibilmente, per quanto detto, volto a paventare una "spiegazione alternativa" dei contatti tra l'indagato ed il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ulteriormente deve rilevarsi come il Tribunale, riprendendo e sunteggiando la condivisa ordinanza genetica, assai dettagliata nell'esposizione degli elementi a carico dell'indagato, abbia puntualmente risposto a tutti i rilievi contenuti nella memoria difensiva nuovamente riprodotta in ricorso. 4.1. In tale memoria, si deduceva la natura meramente cangetturale della duplice circostanza - che il Ricciardi si sia recato da solo, con lo scooter su cui, secondo la prospettazione accusatoria, il medesimo e l'indagato sono scappati dopo la rapina, in [OSCURATO:PERSONA], luogo della rapina ai danni della persona offesa, una tale ricostruzione scontando la lacuna che i due rapinatori avrebbero dovuto conoscere l'indirizzo dell'abitazione della persona offesa, ove la stessa si stava recando; - che l'effigie dell'indagato corrisponda a quella del rapinatore ritratto da una videocamera mentre saliva sullo scooter condotto dal Ricciardi, tentando, nella fuga, di occultarne la targa, attesa la diversità di corporatura dei due uomini e la non corrispondenza alla realtà dell'artato posizionamento di una mascherina sull'avambraccio sinistro onde occultare i tatuaggi che l'indagato ha sull'avambraccio sinistro, per essere comunque rimasta scoperta una parte significativa degli stessi. 4.2. Anzitutto deve rilevarsi come - contrariamente a quanto più volte assunto in ricorso - il compendio indiziario a carico dell'indagato non si esaurisca affatto nelle sole telefonate tra il medesimo ed il Ricciardi, sostanziandosi, invece, in una vera e propria "triangolazione" (fatta di numerosi, fitti e talvolta brevissimi, a mo' di concordati squilli, contatti telefoni) tra [OSCURATO:PERSONA] (che aveva assistito alla vincita della persona offesa nel locale delle scommesse ed avvertito i correi della riscossione del denaro da parte del medesimo, il Ricciardi e l'indagato: contatti da entrambi i giudici di merito, oltreché analizzati sinotticamente, significativamente messi in correlazione con l'analisi delle celle agganciate dai vari telefoni cellulari in uso a tutti e tre, in modo da ricostruirne le reciproche posizioni, e con le evidenze restituite dalla videocamera che ha immortalato il Ricciardi allontanarsi con lo scooter dopo aver fatto salire a bordo l'autore materiale della rapina, identificato nell'indagato. Il ricorrente, dunque, neglige completamente l'affermazione del Tribunale secondo cui "proprio la molteplicità dei contatti intercorsi tra i tre soggetti [..] legittima le valutazioni rese dal GIP, sulla finalizzazione degli stessi al compimento della rapina", tenuto conto che le telefonate e gli squilli (comparati, come detto, con il posizionamento delle utenze) delineano un'articolatissima trama di contatti incrociati che si dispiegano per un lungo periodo di tempo, ossia dalle 14.00 circa, ora in cui la persona offesa aveva effettuato le scommesse, sino alle 16.30, "ovvero sino a qualche minuto prima che la vittima, giunta a casa, fosse aggredita", rendendo conto - come ineccepibilmente rimarcato dal Tribunale - di una studiata "pianificazione e attuazione del disegno criminoso". 4.3. In tale contesto, il Tribunale risponde puntualmente ai rilievi difensivi, osservando - che i dedotti rapporti di conoscenza (con il Collera) e - peraltro senza alcun riscontro - di lavoro con il Ricciardi non offrono giustificazione dell'intensità, frequenza e tipologia della suddetta triangolazione;)7 - che il sopraggiungere del Ricciardi, intorno alle 16.22, nei pressi della casa della persona offesa, emergente dalle celle di aggancio della sua utenza, non costituisce evento estemporaneo, ma si correla alla chiamata del basista delle 16.19, dopo che alle 16.00 la persona offesa, riscossa la vincita, si è avviata a piedi verso casa; - che l'indirizzo della persona offesa è stato verisimilmente comunicato ai complici dal [OSCURATO:PERSONA], il quale conosceva la persona offesa medesima; - che il rapinatore salito a bordo dello scooter del Ricciardi portava una mascherina chirurgica collocata in una posizione esattamente coincidente con quella in cui in effetti si trovano i tatuaggi dell'indagato; - che gli operanti hanno evidenziato sussistere una "certa corrispondenza" tra il rapinatore e l'indagato, effigiato in una foto dell'agosto 2020, "in cui effettivamente l'indagato appariva ben più robusto di adesso". 4.4. Siffatta lineare motivazione, si completa, altresì, con l'espressa confutazione della tesi difensiva secondo cui sarebbe illogico sostenere che il Ricciardi e l'indagato si siano recati sul posto separatamente. La Corte d'appello (nel rispondere che non è da, escludere che l'indagato sia stato accompagnato in loco da terzi) pertinentemente osserva che il non trovarsi egli con il complice è coerente con "il prolungarsi dei loro contatti sino a qualche minuto prima del perpetrazione del delitto": in effetti, come rilevato già dal GIP alla p. 2,2 dell'ordinanza genetica, detti contatti si susseguono sino alle 16.30, dopodiché sì interrompono, collocandosi la rapina, alla stregua di una significativa convergenza, attorno alle 16.35. 5. A fronte di una siffatta ricostruzione dei fatti del tutto logica e coerente con le evidenze investigative in atti, il ricorrente si limita a reiterare, dinanzi a questa Suprema Corte, attraverso una lettura parziale di tali evidenze, una "versione alternativa" già moitivatamente disattesa dal Tribunale, per di più accreditandola, neppure in termini assertivi, ma meramente possibilistici, senza tenere in alcuna considerazione l'intero percorso motivazionale esibito dall'ordinanza impugnata e da quella genetica.5.1. Per l'insieme delle esposte considerazioni, il ricorso, come anl:icipato, è completamente inammissibile. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 7. Incombono alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, lì 14 gen
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