CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25946/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, condomicilio legale a [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2347 del 2019, depositata il 30 maggio 2019, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1625/2020Numero sezionale 6006/2026Numero di raccolta generale 25946/2026Data pubblicazione 29/09/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’intimazione di pagamento n.06820169032291248000 relativa a diverse cartelle esattoriali emesse perla somma complessiva di euro 18.121 dovuta a seguito del mancatopagamento di IRPEF, [OSCURATO:PERSONA], ContributoStraordinario Europa, Tasse automobilistiche, oltre sanzioni ed interessinegli anni di imposta 1994, 1995, 1996 e 1997.2. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso del contribuente in mancanzadi prova della notificazione degli atti prodromici all’intimazione dipagamento al contribuente che aveva sostenuto di non aver mai ricevutoalcuna notifica ed aveva eccepito la prescrizione dei crediti fiscali.3. La CTR della Lombardia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,aveva accolto il gravame ritenendo acquisita la prova della notificazionedelle cartelle prodotta dall’amministrazione finanziaria nel giudizio disecondo grado, ai sensi dell’art. 58 d. lgs. n. 546 del 1992, e cosìvalidamente interrotta la prescrizione.4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a cinque motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. peraver la CTR erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria avesseprovato la regolare notificazione delle cartelle di pagamento sotteseall’intimazione in mancanza nella documentazione prodotta di elementi dicollegamento tra i “ referti” di recapito postale e le cartelle in riscossione.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116Numero registro generale 1625/2020Numero sezionale 6006/2026Numero di raccolta generale 25946/2026Data pubblicazione 29/09/2026c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto la documentazione disorganicae incompleta prodotta dall’ Agenzia delle Entrate idonea a provare laregolare notificazione delle cartelle esattoriali sottese all’intimazione dipagamento in mancanza di collegamento tra gli avvisi di ricevimento e lecartelle in questione.2.1. Il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamenteperché si incentrano entrambi sulla denuncia dell’erronea valutazione daparte della CTR della documentazione relativa al perfezionamento dellenotificazioni delle cartelle ai fini dell’assolvimento dell’oneredell’amministrazione di provarne la regolarità, declinata sotto il diversoparadigma del vizio di violazione di legge, ai sensi dell’ art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., e del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.2.2. I motivi sono entrambi inammissibili, non essendo il vizio denunciatoriconducibile a nessuno dei due parametri invocati.2.3. Sotto il profilo della lamentata violazione delle previsioni dell’art.2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. il motivo è inammissibile, perché sotto formadi deduzione del vizio di violazione di legge in relazione alla disciplinadell’onere e della valutazione della prova censura, in realtà, l’erroneavalutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR nell’accertare laregolarità della notificazione delle cartelle esattoriali, finendo per rivolgerealla Corte una richiesta inammissibile di riesame del merito in ordine allaritualità della notificazione al contribuente degli atti prodromici all’attoimpugnato.2.4. La corretta deduzione del vizio di violazione di legge presuppone cheil ricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concretacompiuta dal giudice del merito, lamenti l’erronea individuazione ointerpretazione della norma applicabile indicando specificamente leaffermazioni in diritto della sentenza in contrasto con la sua correttainterpretazione.Numero registro generale 1625/2020Numero sezionale 6006/2026Numero di raccolta generale 25946/2026Data pubblicazione 29/09/20262.5. Il vizio di violazione di legge si evince, dunque, necessariamentedall’esame del testo della sentenza impugnata senza richiedere alcunadigressione sul contenuto delle risultanze istruttorie e non è, quindi,configurabile allorché il ricorrente sia costretto a fornire una letturaalternativa del materiale probatorio ed una ricostruzione diversa dellafattispecie concreta per evidenziare l’erronea applicazione della norma.2.6. Con riguardo, in particolare, alla violazione della disciplina delleprove lamentata dal ricorrente la Corte ha chiarito che la violazione delprecetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie,il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto taleonere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamentodell’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limitidi deducibilità del vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (Cass. n.19064 del 2006; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018; Cass.n. 18092 del 2020).2.7. Analogamente, la Corte ha affermato in relazione alla violazione delladisciplina della valutazione della prova prevista dall’art. 116 c.p.c. che « Intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentoNumero registro generale 1625/2020Numero sezionale 6006/2026Numero di raccolta generale 25946/2026Data pubblicazione 29/09/2026della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» ( Cass. Sez. U. n. 20867del 2020; Cass. n. 34474 del 2019; Cass. n. 13960 del 2014).2.8. Nel caso di specie il ricorrente, con riguardo alla lamentata violazionedel precetto dell’art. 2697 c.c., non ha dedotto che la CTR abbia errato nellaripartizione dell’onere della prova della regolarità della notificazione dellacartella che, correttamente, è stato posto a carico dell’agente dellariscossione, ma ha rivolto la sua censura all’esito della valutazioneprobatoria del giudice di merito cioè al fatto che lo abbia ritenuto assolto.2.9. Allo stesso modo, con riguardo alla violazione delle regole dellavalutazione della prova dettate dall’art. 116 c.p.c., il ricorrente ha censuratonon il fatto che la CTR abbia proceduto alla valutazione delladocumentazione relativa alla notificazione della cartella secondo il suoprudente apprezzamento ma il risultato a cui sarebbe pervenuta, incontrasto con la sua tesi difensiva. La censura si è in tal modo risolta nellarichiesta alla Corte di rivalutazione del merito, insindacabile nel giudizio dilegittimità.2.10. Il motivo è inammissibile anche sotto il profilo del vizio denunciatoai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. che il ricorrente non ha neanchespecificamente argomentato, ma che presuppone la prospettazionedell’omessa valutazione di un fatto storico decisivo non ravvisabile nellecensure mosse dal ricorrente alla valutazione del materiale probatoriocompiuta dalla CTR in difformità dalle proprie tesi difensive.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione,limitandosi a riconoscere agli atti prodromici all’intimazione di pagamentola natura di atti interruttivi della prescrizione eccepita dal contribuenteNumero registro generale 1625/2020Numero sezionale 6006/2026Numero di raccolta generale 25946/2026Data pubblicazione 29/09/2026senza fare alcun riferimento alle date ed ai tempi di maturazione dellaprescrizione dei singoli debiti tributari risultanti dalle cartelle.3.1. Il motivo, avuto riguardo al complesso delle argomentazioni svoltedal ricorrente per illustrare le censura mossa avverso la sentenzaimpugnata, va più correttamente qualificato come denuncia della mancanzao mera apparenza della motivazione sull’eccezione di prescrizione sollevatadal contribuente ed è fondato.3.2. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme cheimpongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza dellaCorte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamente quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e insenso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n.1986 del 2025).In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazioneprevisto dall'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussistequando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’ indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).3.3. Nel caso di specie, la CTR investita, come risulta dalla stessasentenza impugnata, dell’eccezione di prescrizione del credito tributariorisultante dalle cartelle sottese all’intimazione di pagamento haargomentato la decisione con cui l’ha disattesa affermando che “Ciò posto,Numero registro generale 1625/2020Numero sezionale 6006/2026Numero di raccolta generale 25946/2026Data pubblicazione 29/09/2026si rileva, conseguentemente, l’infondatezza dell’eccezione svolta dalcontribuente ed inerente a una supposta prescrizione dei crediti oggetto deiruoli. Gli atti menzionati, cartelle di pagamento, iscrizione ipotecaria e fermoamministrativo, non solo hanno consentito al contribuente di venire aconoscenza dei sottesi ruoli bensì hanno, anche, prodotto, quale effettogiuridico, l’interruzione della prescrizione con la conseguenza che ognisingolo atto ha comportato il decorso di un nuovo periodo prescrizionale”.Il passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione relativaall’eccezione di prescrizione senza alcun cenno alla ricostruzione in dirittodel diverso regime di prescrizione applicabile ai tributi, agli interessi e allesanzioni in riscossione né all’illustrazione in fatto della fattispecie conriguardo, in particolare, alle date in cui sarebbero avvenute le notifiche dellesingole cartelle rispetto alla scadenza del termine di prescrizione di ciascunadelle diverse pretese fiscali.La stringata argomentazione della sentenza della CTR non consente,dunque, di comprendere le ragioni che l’hanno indotta a disattenderel’eccezione di prescrizione di crediti tanto risalenti, riconoscendo l’efficaciainterruttiva degli atti prodromici all’intimazione di pagamento, e si risolvein una motivazione meramente apparente.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 n. 4c.c., dell’art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 in materia di prescrizione delle tasseautomobilistiche, nonché dell’art. 20 del d. lgs. n. 1997 n. 472 in materia diprescrizione dei crediti erariali e delle relative sanzioni pecuniarie.La CTR avrebbe erroneamente escluso la maturazione della prescrizionequinquennale prevista dall’art. 2948 n. 4 c.c. per la pretesa impositivarelativa ai tributi diretti e dall’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 per le relativesanzioni ed avrebbe, altresì, violato il termine di prescrizione triennaleprevisto dalla legge per la pretesa impositiva relativa alle tasseautomobilistiche.Numero registro generale 1625/2020Numero sezionale 6006/2026Numero di raccolta generale 25946/2026Data pubblicazione 29/09/20265. Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione fra le parti avendo la CTR “omesso di verificare inforza di quale fatto e, conseguentemente, di quale norma la pretesaimpositiva di cui ai Ruoli in contestazione non fosse ormai prescritta.”5.1. Entrambi i motivi sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivorelativo alla mancanza di motivazione sulla decisione assunta in ordineall’eccezione di prescrizione, non essendo logicamente possibile verificarese la CTR abbia o meno osservato il regime della prescrizione dei diversitributi o degli interessi e sanzioni, in mancanza di qualsiasi ricostruzione edescrizione in fatto della fattispecie esaminata.6. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al terzo motivo,inammissibili il primo e secondo motivo, assorbiti il quarto ed il quinto, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perchéproceda a nuovo e puntuale esame dell’eccezione di prescrizione dellesingole pretese fiscali, provvedendo anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione terzo motivo, dichiara inammissibili il primoe secondo motivo e assorbiti il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]