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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 30202/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Firenze con sentenza del 6 dicembre 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad [OSCURATO:PERSONA], imputato di guida in stato di ebrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. b, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso in ora notturna il 3 agosto 2021, la pena concordata tra Pubblico Ministero ed imputato, convertita in lavori di pubblica utilità.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Firenze, che si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 186, commi 2, lett. b, 2-bis e 2-sexies, del d.

Igs. n. 285 del 1992), quanto alla omessa applicazione da parte del Giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicazione che si ritiene doverosa.

Richiamati più precedenti di legittimità, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. Il Procuratore Generale della S.C. nella argomentata requisitoria del 10 marzo 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.

In effetti, in numerose occasioni la Corte di cassazione ha affermato che «In tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l'elusione del principio del "ne bis in idem" e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento» (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688; nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008, P.G. in proc.

Cuomo, Rv. 241611; Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, P.G. in proc.

Francavilla, Rv. 237231; Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, P.G. in proc.

Saoner, Rv. 232015). 2.Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Firenze con sentenza del 6 dicembre 2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ad [OSCURATO:PERSONA], imputato di guida in stato di ebrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. b, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso in ora notturna il 3 agosto 2021, la pena concordata tra Pubblico Ministero ed imputato, convertita in lavori di pubblica utilità. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Firenze, che si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 186, commi 2, lett. b, 2-bis e 2-sexies, del d. Igs. n. 285 del 1992), quanto alla omessa applicazione da parte del Giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicazione che si ritiene doverosa. Richiamati più precedenti di legittimità, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 3. Il Procuratore Generale della S.C. nella argomentata requisitoria del 10 marzo 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. In effetti, in numerose occasioni la Corte di cassazione ha affermato che «In tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l'elusione del principio del "ne bis in idem" e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento» (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688; nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008, P.G. in proc. Cuomo, Rv. 241611; Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, P.G. in proc. Francavilla, Rv. 237231; Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, P.G. in proc. Saoner, Rv. 232015). 2.Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul
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