CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28693/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C\i",( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti (contenenti il medesimo ordine di censure), avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi a procedere nei loro confronti per intervenuta prescrizione dei reati di danneggiamento e violazione di domicilio e ha confermato le statuizioni civili (limitatamente al secondo fatto); considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi - con il quale si denuncia la violazione di legge penale in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del fatto di cui all'art. 614 cod. pen. - e il secondo motivo di entrambi i ricorsi - con cui si lamenta la violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'errore di fatto (quantomeno ex art. 59, comma 4, cod. pen.) - non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha disatteso il gravame alla luce della specifica condotta tenuta dagli imputati (dando conto, in particolare, del fatto che costoro si siano calati tramite una finestra della loro abitazione all'interno di un'area di accesso esclusivo delle parti civili, chiusa da un cancello, e da ciò traendo elementi dimostrativi di una consapevole condotta invito domino) - non muovendo compiute critiche a tale piano argomentativo bensì negando irritualmente in questa sede che sia stata adeguatamente vagliata l'allegazione secondo cui i coniugi ricorrenti ritenevano di aver fatto accesso in un'area di loro proprietà (tanto da aver proposto azione civile di rivendica); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci