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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26514/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019GLER) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019GLER) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giu
Sentenza Cassazione n. 26514/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris