CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o FERNANDOPETRIVELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoMICHELE CANCELLARO:- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende ex lege;- controricorrente -Numero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1037/2021,depositata il 3/09/2021,Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssaROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente.1. Con sentenza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Foggiarigettava l’opposizione ex artt. 22 legge n. 689 del 1981 e 6 d.lgs.n. 150 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legalerappresentante del [OSCURATO:PERSONA], corrente in Zapponeta,avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 12 settembre 2017dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli perla Puglia, la Basilicata e il Molise, con la quale gli era statacomminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 europer violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012,convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, consistitanell’avere messo a disposizione presso il suddetto circolo privatoapparecchiature che, attraverso la connessione telematica,consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di giocoapprestate dai concessionari on-line, soggetti privi di titoloconcessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.2. L’appello successivamente spiegato dal soccombente venivarespinto dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1037/2021,depositata il 3 settembre 2021, che confermava integralmente ladecisione di primo grado.Numero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/2026In particolare, la Corte d'appello evidenziava che l'ufficioaccertatore aveva riscontrato presso il circolo sportivo ricorrente lapresenza di n.5 computer collegati ad internet con i quali eraconsentito ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe adisposizione dai concessionari online.Doveva, pertanto, farsi applicazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 in quanto dal tenore della normaemergeva chiaramente che la condotta illecita non poteva ritenersilimitata esclusivamente ai cosiddetti totem ma doveva estendersia tutti gli apparecchi presenti nei pubblici esercizi che consentivanola navigazione sui siti di gioco online e, quindi, anche la messa adisposizione di normali personal computer che oltre alla liberanavigazione consentivano anche l'accesso a tali siti senza averpredisposto il blocco di accesso. Nella specie lo stesso ricorrenteaveva riconosciuto di svolgere attività di promozionepubblicizzazione e diffusione di giochi per conto del concessionarioGad People pertanto era evidente che i computer erano collocatiper consentire il gioco a distanza. La Corte d'appello di Baririgettava anche la questione di costituzionalità ritenendolamanifestamente infondata così come quella di violazione delledirettive comunitarie3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversotale sentenza.4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistitoall’avversa impugnazione mediante controricorso.5. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il collegio rilevato che è statasollevata questione di legittimità costituzionale ha ritenuto didifferire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesadella definizione dell’incidente di costituzionalità.Numero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/20266. Parte ricorrente con memoria depositata in prossimitàdell’odierna udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento delricorso e ha dato atto dell’intervenuto annullamento dell’ordinanzaingiunzione prot. n. 318 del 12.09.2017, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Savino, in qualità di legale rappresentante della Circoloprivato [OSCURATO:PERSONA] con provvedimentodell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli.7. Il Procuratore Generale ha concluso per la cessazione dellamateria del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117,comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo addizionaleCEDU, e nel secondo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, convertito conmodificazioni dalla legge n. 189 del 2012, per violazione del canonedi ragionevolezza, in relazione agli artt. 3, 42 e 117, comma 1,Cost.Violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 3-quater,del d.l. n. 158 del 2010 avendo errato la Corte di appello nelritenere che l'indicata disposizione consenta di sanzionare comeavvenuto nella specie il gestore di un internet point che installi deipersonal computer dai quali i clienti possano virgola in autonomiae liberamente, navigare in Internet raggiungere un sito di gioco egiocare adoperando credenziali personali rilasciate dalconcessionario giochi pubblici a distanza.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: illegittimitàcostituzionale dell'articolo 7, comma tre-quater del decreto-leggeNumero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/2026numero 158 del 2010 per violazione del canone di ragionevolezzain relazione agli articoli 3, 42, 117, primo comma, dellacostituzione.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazionedell'articolo 9 della direttiva 98/34 CE e dove applicabili in relazionea temporis degli articoli 5 e 6 direttiva 2015/1535 UE comeinterpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.Inopponibilità alla ricorrente dell'articolo 7, comma tre quater deldecreto-legge numero 158 del 2012 del 2012, come convertito.3.1 Va esaminata in via prioritaria l’istanza di cessazione dellamateria del contendere e la richiesta della parte ricorrente oltre chedi accoglimento del ricorso anche di condanna della controparte allespese in base al principio di soccombenza virtuale.L’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, infatti, determinala declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse cui consegue, tuttavia, la necessità diesaminare alla luce del principio della soccombenza virtuale i motividi ricorso al fine di accertare quale sarebbe stato l'esito delprocesso ove inammissibilità non fosse intervenuta.Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui: «Lacessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in seded'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o delricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze giàemesse, perché prive di attualità - si ha per effetto dellasopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione delgiudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fattitali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra leparti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interessesottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debbaNumero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/2026sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio,perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti perprocedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini dellaregolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturalecorollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesseparti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese»(Cass. Sez. 1, 07/05/2009, n. 10553).4. Deve pertanto procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorsosia pure ai soli fini dell’accertamento della soccombenza virtuale,tuttavia, può già anticiparsi che nella specie anche se i motivi diricorso sono fondati e, dunque, la soccombenza virtuale è a caricodella parte controricorrente, per le ragioni di seguito esposte, lespese di lite devono comunque essere compensate.Deve altresì precisarsi che la declaratoria di inammissibilità persopravvenuta carenza di interesse dichiarata con la presentesentenza opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quantol'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno diragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenzeemesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto frale parti (ex plurimis Sez. 5, Sent. n. 6068 del 24/02/2022; Sez. 6-5, Ord.n. 9753 del 18/04/2017; Sez. 5, Sent. n. 19533 del23/09/2011).5. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati.Questa Corte con ordinanza n.20485 del 2024 ha sollevatoquestione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3 quaterdel d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.189/2012 e dell’art. 1, comma 923 della legge 208/2015 inNumero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/2026relazione all'art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primocomma Cost., e in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato aParigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 104 del 2025 haaccolto la questione di legittimità sollevata e ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti perpromuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello ditutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8novembre 2012, n. 189 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzioneamministrativa di euro ventimila per la violazione dell’art. 7,comma 3-quater, del d.l. n. 158.[OSCURATO:PERSONA] ha messo in evidenza che: ladisposizione censurata vieta la mera messa a disposizione diqualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di giocoonline. Essa accomuna, nella medesima valutazione di illiceità,condotte ampiamente diversificate sul piano dell’offesa all’interessegiuridico protetto. Il divieto in esame attiene, infatti, alla messa adisposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al giocosia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete deiconcessionari o dei soggetti autorizzati. La norma, inoltre, colpisceallo stesso modo sia la destinazione occasionale delleapparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. Ilprecetto risulta, dunque, eccessivamente inclusivo, in quantoNumero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/2026riferito a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati daun diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevantidifferenze di disvalore. L’estensione dell’area dell’illecito risultaeffettivamente sproporzionata rispetto al fine legittimamenteperseguito, in violazione del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost.Secondo la Corte Costituzionale è irragionevole ilbilanciamento operato tra i contrapposti interessi della tutela dellasalute rispetto alla necessità di fronteggiare la ludopatia e quellodella libertà di impresa. Infatti, la misura diretta a fronteggiare latutela della salute è di modestissima efficacia dato che l’offerta digioco online rimane comunque capillare e vastissima, anchea fronte di una significativa e immediata compressione della libertàdi impresa.[OSCURATO:PERSONA] richiama anche la giurisprudenza dellaCorte di Lussemburgo, che è costante nel ritenere che, pur essendogli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica inmateria di giochi d’azzardo ed, eventualmente, di definire conprecisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essiimposte alla libera prestazione dei servizi devono nondimenosoddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessaCorte per quanto riguarda la loro proporzionalità (Corte di giustiziaUE, nona sezione, sentenza 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL,punto 52; sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018, causa C-3/17,[OSCURATO:PERSONA]., punto 62; quarta sezione, sentenza 13settembre 2007, causa C-260/04, Commissione delle Comunitàeuropee, punto 28; grande sezione, sentenza 6 marzo 2007, causeriunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, punto 48). InNumero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/2026particolare, occorre verificare, tenendo conto delle concretemodalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si tratta,che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre leoccasioni di gioco, di limitare le attività in tale settore e dicombattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerentee sistematica (Corte di giustizia UE, seconda sezione, sentenza 14giugno 2017, causa C-685/15, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri,punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50).In definitiva, il divieto, nella sua indiscriminata estensione,sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessicontrapposti, fra i quali la libertà di impresa.5.1 Questa corte non può che prendere atto del venir menotanto della norma che disciplinava la condotta illecita quanto diquella sanzionatoria con effetto ex tunc e di conseguenza affermarela fondatezza dei motivi di ricorso ai soli fini della soccombenzavirtuale, ma, come già detto, nel regolare le spese del presentegiudizio deve considerarsi che la fondatezza nel meritodell’opposizione sarebbe dipesa dalla declaratoria di illegittimitàcostituzionale della norma sanzionatoria e che la sentenza dellaCorte Costituzionale è intervenuta dopo la proposizione del ricorsoper cassazione. Sussistono, pertanto, i presupposti per lacompensazione delle spese di questo giudizio fermo restando chela condanna della parte ricorrente alle spese dei giudizi di merito èvenuta meno a seguito del venir meno delle sentenze di merito nonpiù attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti.6. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione, non sussistono iNumero registro generale 6278/2022Numero sezionale 3074/2025Numero di raccolta generale 14497/2026Data pubblicazione 15/05/2026presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato". P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenutacarenza di interesse. Dispone compensarsi tra le parti le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]