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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17816/2026

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e del Riesame di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Brescia haconfermato il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare incarcere del ricorrente per i delitti di cui ai capi C), D), E), F), G), H), I),dell’imputazione provvisoria.2.

Avverso la richiamata ordinanza l’indagato ha proposto ricorso percassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo diimpugnazione, con il quale lamenta carenza di gravi indizi di colpevolezza.Sotto un primo aspetto, con riguardo ai capi C), D), E), ed I) della rubricaprovvisoria, assume che il Tribunale non ha tenuto conto della scarsa qualitàdelle immagini estrapolate dalle registrazioni e della conseguente non affidabilitàdel riconoscimento compiuto dalla polizia giudiziaria.Per altro verso, rispetto ai capi F), G), e H), deduce che i ritratti gravi indizidi colpevolezza si fondano sui riconoscimenti fotografici compiuti dalle vittime deireati, che non avrebbero tuttavia potuto essere a tal fine valorizzati, trattandosidi accertamenti tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria in assenza del propriodifensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.2.

Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Inoltre, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di unamisura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2,cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso,l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente daltipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica,logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezziprevisti dal codice di procedura penale (tra le altre, Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022,Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).3.

Ciò posto in via generale, nella fattispecie in esame l’ordinanza censurataha logicamente argomentato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico dell’indagato.3.1.

Sotto un primo aspetto, per i delitti di cui ai capi C), D), E) e I)dell’imputazione provvisoria, l’identificazione dell’indagato è avvenuta, comeevidenziato dal provvedimento censurato, attraverso un confronto tra leimmagini contenute nelle telecamere di videosorveglianza poste all’interno delleabitazioni delle vittime e l’effige del ricorrente nella disponibilità della poliziagiudiziaria.La circostanza, poi, che le immagini delle telecamere non erano chiare èstata dedotta dalla difesa in modo specifico solo dinanzi a questa Corte e non insede di riesame.

Vale ribadire, al riguardo, che, in tema di impugnazioni avversoi provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio delgiudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ilricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sullefonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame afornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione puòessere chiamata ad esprimersi, con la conseguenza che, in mancanza di taledevoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimitàcensure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizionein fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ailimiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 3,n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del10/01/2018, Contardo, Rv. 272982).3.2.

Per altro verso, quanto ai delitti di cui ai capi F), G) e H) della stessarubrica, i riconoscimenti compiuti dalle persone offese sono del pari stati ritenutiRiesame, che ha sottolineato che erano stati effettuati in termini di certezza eche era evidente l’assenza di concerto tra i dichiaranti.Né, del resto, si trattava, come assunto, di un accertamento tecnico daeffettuarsi alla presenza del difensore, atteso che, in tema di misure cautelaripersonali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, inassenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare lasussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamentodelle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formalericognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamenteritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale,o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (tra le altre, Sez. 2, n.6505 del 20/01/2015, Fiorillo, Rv. 262599).

Invero, l'individuazione, personale ofotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari,costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva erappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la suaforza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dalvalore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizionetestimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc.pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondoil libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli,Rv. 279437).4.

Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del Riesame di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Brescia haconfermato il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare incarcere del ricorrente per i delitti di cui ai capi C), D), E), F), G), H), I),dell’imputazione provvisoria.2. Avverso la richiamata ordinanza l’indagato ha proposto ricorso percassazione affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo diimpugnazione, con il quale lamenta carenza di gravi indizi di colpevolezza.Sotto un primo aspetto, con riguardo ai capi C), D), E), ed I) della rubricaprovvisoria, assume che il Tribunale non ha tenuto conto della scarsa qualitàdelle immagini estrapolate dalle registrazioni e della conseguente non affidabilitàdel riconoscimento compiuto dalla polizia giudiziaria.Per altro verso, rispetto ai capi F), G), e H), deduce che i ritratti gravi indizidi colpevolezza si fondano sui riconoscimenti fotografici compiuti dalle vittime deireati, che non avrebbero tuttavia potuto essere a tal fine valorizzati, trattandosidi accertamenti tecnici effettuati dalla polizia giudiziaria in assenza del propriodifensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.2. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Inoltre, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di unamisura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2,cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso,l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente daltipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica,logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezziprevisti dal codice di procedura penale (tra le altre, Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022,Tiganciuc, Rv. 284299 – 02).3. Ciò posto in via generale, nella fattispecie in esame l’ordinanza censurataha logicamente argomentato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico dell’indagato.3.1. Sotto un primo aspetto, per i delitti di cui ai capi C), D), E) e I)dell’imputazione provvisoria, l’identificazione dell’indagato è avvenuta, comeevidenziato dal provvedimento censurato, attraverso un confronto tra leimmagini contenute nelle telecamere di videosorveglianza poste all’interno delleabitazioni delle vittime e l’effige del ricorrente nella disponibilità della poliziagiudiziaria.La circostanza, poi, che le immagini delle telecamere non erano chiare èstata dedotta dalla difesa in modo specifico solo dinanzi a questa Corte e non insede di riesame. Vale ribadire, al riguardo, che, in tema di impugnazioni avversoi provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio delgiudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ilricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sullefonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame afornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione puòessere chiamata ad esprimersi, con la conseguenza che, in mancanza di taledevoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimitàcensure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizionein fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ailimiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 3,n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del10/01/2018, Contardo, Rv. 272982).3.2. Per altro verso, quanto ai delitti di cui ai capi F), G) e H) della stessarubrica, i riconoscimenti compiuti dalle persone offese sono del pari stati ritenutiRiesame, che ha sottolineato che erano stati effettuati in termini di certezza eche era evidente l’assenza di concerto tra i dichiaranti.Né, del resto, si trattava, come assunto, di un accertamento tecnico daeffettuarsi alla presenza del difensore, atteso che, in tema di misure cautelaripersonali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, inassenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare lasussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamentodelle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formalericognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamenteritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale,o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (tra le altre, Sez. 2, n.6505 del 20/01/2015, Fiorillo, Rv. 262599). Invero, l'individuazione, personale ofotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari,costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva erappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la suaforza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dalvalore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizionetestimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc.pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondoil libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli,Rv. 279437).4. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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