CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 23230/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 398/2025 UP - 26/03/2025 R.G.N. 3152/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20 settembre 2022 il Tribunale di Torino, per quanto qui di interesse, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23230/2025 Roma, lì, 20/06/2025 bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione a due società: la “[OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l.”, fallita il 19 gennaio 2012, e la “[OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 21 novembre 2013. Con sentenza pronunziata il 28 ottobre 2024, la Corte di appello di Torino – per quanto qui di interesse – ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere in ordine a tutti i reati contestati in relazione al fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l.”, riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull’aggravante, e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dalla Corte di appello, l'imputato – nella qualità di amministratore di fatto della “[OSCURATO:SOCIETA].” –, al fine di procurare a sé o ad altri un giusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto o distrutto le scritture contabili della società. Avrebbe inoltre distratto ingenti somme, prelevandole dai vari conti correnti intestati alla fallita e disponendo due bonifici, da euro 71.000 ciascuno, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinando in tal modo il denaro a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Analoghe condotte l'imputato avrebbe realizzato anche nella qualità di amministratore di fatto della “[OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l.”, sottraendo parte delle scritture contabili, stipulando un atto di cessione del ramo d'azienda per un corrispettivo di euro 126.000, apparentemente corrisposto con un assegno bancario, in realtà mai negoziato né incassato, e vendendo alcuni beni della società a prezzi notevolmente inferiori al loro valore di mercato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.216 legge fall. Contesta il ruolo di amministratore di fatto delle due società fallite riconosciuto all’imputato dai giudici di merito. Con particolare riferimento al ruolo di amministratore della “[OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l.”, il ricorrente sostiene che la decisione dei giudici di merito sarebbe basata sulle dichiarazioni rese in sede di denuncia della signora [OSCURATO:PERSONA], amministratrice unica della società, poi deceduta. Il ricorrente, però, contesta l’utilizzabilità, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., di tali dichiarazioni, atteso che queste sarebbero state rese nell’ambito di altro procedimento penale, avente ad oggetto altri fatti. La Corte di appello, peraltro, non avrebbe chiarito se alcune argomentazioni addotte a sostegno della propria decisione fossero effettivamente desunte da tali dichiarazioni oppure da altre fonti non menzionate nella sentenza. Con riferimento a entrambe le società fallite, il ricorrente deduce che la Corte di appello, invece, di ricorrere agli indici sintomatici indicati dalla giurisprudenza, avrebbe dato rilievo ad alcuni messaggi di posta elettronica, dai quali emergeva che l’imputato aveva fornito delle indicazioni sulle modalità di compilazione delle scritture contabili. Tale circostanza, tuttavia, sarebbe priva di rilievo rispetto alla dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto che sarebbe stato tenuto dall’imputato. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe utilizzato per la decisione anche le dichiarazioni rese dagli altri due originari coimputati, riportate nella relazione del curatore fallimentare, dimenticando in tal modo l’inutilizzabilità della testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie a lui rese da un coimputato non comparso in dibattimento. Le dichiarazioni in questione, a parere del ricorrente, avrebbero dovuto essere valutate con la massima attenzione, vista la scelta processuale dei due coimputati di non sottoporsi a esame dibattimentale. La Corte di appello avrebbe anche dimenticato di analizzare il reale contenuto delle dichiarazioni rese dai curatori fallimentari e in particolare quelle rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che l'imputato non aveva avuto rapporti con i clienti e con i fornitori né aveva una delega per operare sui conti correnti, e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che l'imputato non ha aveva un incarico ufficiale all'interno della società. Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che, anche se si volesse riconoscere all'imputato il ruolo di amministratore di fatto delle due società fallite, la motivazione risulterebbe in ogni caso viziata, atteso che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente analizzato «come si siano estrinsecate le condotte dell'imputato sia in ordine alla sottrazione dei documenti, sia in ordine alla distrazione dei beni». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L’unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Vanno preliminarmente analizzate le censure in diritto mosse dal ricorrente. Quanto all’utilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportate nella relazione del curatore fallimentare, va ribadito che, «nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato» (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, Tusa, Rv. 262230). Non avendo i ricorrenti dedotto che la difesa avesse chiesto l'esame dei coimputati, risulta manifestamente infondata la censura relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondata, poi, risulta la tesi del ricorrente, secondo il quale l’art. 512 cod. proc. pen. non consentirebbe l’acquisizione, per impossibilità sopravvenuta di ripetizione, di atti assunti nell’ambito di un diverso procedimento. Tale limitazione non trova fondamento né nella lettera né nella ratio della norma, che, a fronte del rischio di perdere una fonte di prova, “sacrifica” il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Ebbene, appare chiaro che l’esigenza di non disperdere la fonte di prova vale parimenti sia con riferimento agli atti assunti nell’ambito dello stesso procedimento nel quale i medesimi devono essere utilizzati, sia con riferimento ad atti assunti nell’ambito di procedimenti diversi. Tale limitazione, d’altronde, non trova alcun riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che ritiene acquisibili, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di un diverso procedimento (cfr. Sez. 1, n. 13967 del 19/05/2015, Cava, Rv. 266598). Nel resto le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto inammissibili, essendo completamente versate in fatto. Il ricorrente, invero, ha articolato alcune generiche censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria. Con particolare riferimento ai rilievi mossi dal ricorrente, la Corte di appello ha spiegato in maniera lineare gli elementi tratti dalle dichiarazioni rese dalla Chiamberlando, acquisite sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., precisando che da esse emergeva che l'imputato aveva gestito in modo esclusivo i pagamenti e le forniture della “[OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l.”. La Corte territoriale, inoltre, ha evidenziato che l’imputato era stato condannato per truffa e calunnia, con sentenza della Corte di appello di Torino del 23 gennaio 2013, che aveva dato atto del pieno coinvolgimento dell'imputato nella gestione della società. Quanto ai messaggi di posta elettronica, la Corte territoriale ha rappresentato che, dal contenuto di essi, emergeva che l'imputato discuteva dei rapporti commerciali della “[OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l.”, illustrando gli atti di gestione realizzati e riferendosi a essa come la «nostra società». Quanto alle dichiarazioni dei curatori, il ricorrente riporta dei meri frammenti delle loro dichiarazioni, senza neppure precisare che (come emerge dallo stesso stralcio dei verbali allegato dal ricorrente) il [OSCURATO:PERSONA] si limitava a riportare le dichiarazioni che gli aveva fatto il Gattuso (e, in parte, anche un altro coimputato). Il ricorrente, inoltre, non espone i motivi per cui tali “frammenti” sarebbero decisivi al fine del giudizio di responsabilità, al punto tale da pregiudicare completamente il ragionamento posto dai giudici di merito a fondamento della loro decisione. Non spiega, ad esempio, come l’affermazione che l’imputato non avesse un incarico ufficiale nella società possa smontare un giudizio di responsabilità, basato sul ruolo di amministratore di fatto dell’imputato. Va, infine, rilevato che risulta del tutto generica la censura con la quale il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente analizzato «come si siano estrinsecate le condotte dell'imputato sia in ordine alla sottrazione dei documenti, sia in ordine alla distrazione dei beni». 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]