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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31994/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione, così come qualificato dalla Corte di appello di Firenze, proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Parma il 15 maggio 2023, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'appello, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione dell'impugnazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione, così come qualificato dalla Corte di appello di Firenze, proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Parma il 15 maggio 2023, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'appello, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione dell'impugnazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 31994/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris