CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22633/2024 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilia n.3865/2024 depositata i l 16/05/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Oggetto della presente controversia è un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta in relazione ad un decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti con cui alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era ingiunto il pagamento in favore della socia [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 1.302.513,93 a titolo di restituzione di finanziamenti, che l’Ufficio sottoponeva a tassazione ad aliquota proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 8 della Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86 (per un imposta di € 39.075,00), unitamente alla scrittura privata di riconoscimento del debito enunciata nel decreto ingiuntivo, tassata nella misura all’1% per un’imposta di € 13.025,00 ed applicando la sanzione per la mancata registrazione nella misura pari al 120%, così come prevista dall’art. 22, comma 1, d.P.R. n.. 131/1986. 1.1.La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Messina la quale, con sentenza 5596/2/16, accoglieva in parte il ricorso, ritenendo applicabile l’imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività con l’IVA. 1.2.Sull’appello dell’Ufficio, la CGT di II Grado della Sicilia lo respingeva, affermando che : - l'art. 8, c. 1, lett. b) e lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131/86 stabilisce la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3% per i provvedimenti “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”; -alla stregua del principio di alternatività tra iva e imposta proporzionale di registro, sancito dall'art. 40, c. 1, del d.p.r. n. 131/1986, se gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi sono già soggetti, come nel caso in esame, all'imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro, che viene a tassare l'atto in sé e non il sottostante rapporto patrimoniale, si applica in misura fissa; - il decreto ingiuntivo ha ad oggetto un prestito di denaro (concesso alla ricorrente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]) che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. n. 633 del 1972, costituisce prestazione di servizio ed è, pertanto, soggetto adIva ai sensi dell'art. 1 del citato decreto. 1.3.Per la cassazione della summenzionata sentenza, propone ricorso l’ufficio sulla base di tre motivi. 1.4.Replica con controricorso la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 8 della Parte I della Tariffa allegata al medesimo decreto, nonché dell’art. 2697 c.c.;per avere i giudici regionali ritenuto applicabile alla fattispecie il principio di alternatività tra l’ IVA e l’imposta di registro. Si afferma che il decreto ingiuntivo recasse la condanna alla restituzione di un finanziamento (trattandosi della restituzione di un prestito fatto dalla socia alla società [OSCURATO:SOCIETA].) e che, in materia di IVA, i prestiti di denaro sono soggetti a IVA solo se effettuati dietro pagamento di un corrispettivo (ad esempio, interessi o commissioni), come richiesto dall’articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e come riconosciuto nella sentenza della Cassazione n. 20769 del 2013. Soltanto in caso di prestito fruttifero può quindi valere il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, mentre in caso di prestito infruttifero (non soggetto ad IVA) l’imposta di registro si applica nella misura ordinaria. La CGT nella pronuncia impugnata non avrebbe accertato – come avrebbe dovuto – la natura fruttifera o meno del finanziamento in questione e comunque nel bilancio della società [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno di imposta 2013 (a cui si riferiscono il decreto ingiuntivo e l’avviso di liquidazione) risultavano debiti per un importo di euro 3.446.544,00 i quali comprendevano debiti verso fornitori per forniture effettuate, debiti tributari per imposte e debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi, come desumibile dalla nota integrativa allega al bilancio. 2. Il secondo mezzo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa motivazione e/o omessa pronuncia in quanto l’avviso di liquidazione opposto recava una duplice causale, vale a dire l’imposta di registro dovuta in relazione ad un decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti con cui alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era ingiunto il pagamento in favore della socia [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 1.302.513,93 a titolo di restituzione di finanziamenti e quella dovuta per la scrittura privata enunciata contenente una esplicita ricognizione di debito da parte della società. A fronte della sentenza di primo grado che riteneva applicabile l’imposta di registro soltanto in misura fissa (in applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro), l’Ufficio nel proprio appello ribadiva il duplice recupero contenuto nell’avviso, pur tuttavia, nella sentenza impugnata la CGT avrebbe del tutto omesso di motivare sul secondo recupero recato dall’avviso di liquidazione, quello relativo alla scrittura privata. 3. Con il terzo strumento di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/86 e dell’art. 3 della Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; avendo la sentenza d’appelloritenuto implicitamente illegittimo il recupero dell’imposta di registro liquidata dall’Ufficio in relazione alla scrittura privata (richiamata nel decreto ingiuntivo) contenente il riconoscimento del debito effettuato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Si soggiunge che, nel decreto ingiuntivo, si cita l’esistenza di una nota della [OSCURATO:SOCIETA] del 12.06.2013, attestante l’importo del credito vantato dalla contribuente e, quindi, idoneo a riconoscere il debito nei suoi confronti. L’ufficio – nell’illustrazione del motivo – afferma che la ricognizione di debito, quale scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita nè nella prima, nè nella seconda parte della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è ugualmente soggetta a registrazione in forza del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9, parte prima, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. 4. La prima censura è inammissibile, in quanto la questione della natura infruttifera del finanziamento risulta essereposta per la prima volta davanti questa Corte, non facendone menzione la sentenza impugnata né l’atto di appello dell’Ufficio enon specificandosi nel ricorso per cassazione in quale atto dei precedenti gradi di giudizio sia stata proposta detta questione. Si legge nel corpo della sentenza – prima parte della motivazione - che i giudici di primo grado hanno qualificato le operazioni di finanziamento come di medio e lungo termine, qualificazione che non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte dell’amministrazione che, anzi, con il ricorso in appello ha invocato l’applicazione dell’art. 15 d.P.R. n. 131/1986 per le operazioni di medio - lungo termine, senza nulla dedurre sulla natura fruttifera o meno del finanziamento enunciato (v. sia controricorso siaricorso in appello allegato). In altri termini, la questione sottoposta alla Corte d’appello non concerneva la natura fruttifera o meno del finanziamento, ma la tassazione di operazioni di finanziamento di medio- lungo termine. 4. Le ultime due censure , in quanto osmotiche , possono essere congiuntamente divisate. Esse sono infondate. 4.1.Indubbiamente manca nella sentenza impugnata la statuizione relativa alla tassazione della ricognizione di debito, scrittura enunciata nel decreto monitorio, la cui natura viene in questa sede ribadita dall’Agenzia. 4.2. Ancorchè, con l’atto di appello, l’amministrazione si sia soffermata sulla natura del finanziamento, richiamando il disposto dell’art. 15 cit. e ritenendo applicabile l’imposta di registro per l’effetto della sua enunciazione nel decreto ingiuntivo tassato, nella premessa ha richiamato tutti i motivi esposti in primo grado confermando la legittimità dell’avviso opposto. 4.3. È espressione di principio consolidato la statuizione secondo cui la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. sez. 3, 2020, n. 24451; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria. 4.4. Per quanto concerne gli atti ricognitivi, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ove l’atto di riconoscimento del debito - che fa espressamente riferimento al rapporto fondamentale sottostante - è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento (S.U. n. 7682/2023). 4.5.Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 TUR, l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al detto testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. 4.6.La succitata tariffa è suddivisa in due parti. L'art. 5 TUR, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede al comma 1 che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda. Il comma 2, per quanto qui utile riportare, stabilisce che "(l)e scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad imposizioni soggette all'imposta sul valore aggiunto". L'art. 6 TUR, prevede che (s)i ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento . 4.7.Ciò posto, secondo la giurisprudenza della Corte, l'enunciazione della scrittura non costituisce "caso d'uso" (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946); perchè ne derivi il "caso d'uso", deve avvenire, per quanto qui rileva, "presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative", e non deve essere oggetto di un obbligo. 4.8. Nel caso di specie il deposito della scrittura privata di cui si discute, prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare, alla stregua di quanto sopra osservato, "caso d'uso", presupponendo l'art. 6 TUR, come detto, che il deposito dell'atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative. Ciò, d'altronde, oltre che conforme al tenore letterale della norma richiamata, è in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dalla Cost., art. 24, possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall'imposizione fiscale derivante dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi (S.U. 16 marzo 2023, n. 7682). 4.9. Va premesso che altro è l'imposizione sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso, che l'art. 37 TUR assoggetta ad imposta proporzionale nella misura del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, altro è l'imposizione cui debba, ricorrendone le condizioni, essere assoggettata eventualmente la ricognizione di debito allegata alla relativa domanda giudiziale. 4.10. Su tale ultimo aspetto il contrasto giurisprudenziale rilevato dall’ordinanza interlocutoria n. 33313/21, risente certamente della mancata espressa previsione, da parte deld.P.R. n. 131/1986, del trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della ricognizione di debito, laddove il già citatoR.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, all'art. 8 della Tariffa, allegato A, come modificato dallal. 4 aprile 1953, n. 261, assoggettava la ricognizione di debito all'aliquota proporzionale dell'1,5%. 4.11. Le citate Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale alla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione nè rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, nè a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (cfr., già, Cass. sez. 5, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non sarebbe applicabile, quindi, nè l'art. 9, parte prima, della tariffa, nè l'art. 3, parte prima della tariffa, ma l'art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cass. sez. 5, 2021, n. 15268; Cass. sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 481), con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito debba essere ricondotta, ai fini dell'imposta di registro, all'art. 4, Parte II della Tariffa, che assoggetta, in caso d'uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ad imposta fissa (attualmente nell'importo di Euro 200,00). 5. Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono il criterio della soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna l’amministrazione alla refusione delle spese di lite sostenute dalla c