CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17661/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-controricorrenteE controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 9401/24,depositata in data 16.12.2024Numero registro generale 13521/2025Numero sezionale 4347/2026Numero di raccolta generale 17661/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.5.2026, dalData pubblicazione 03/06/2026Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava al ricorrente, qualeprofessionista abilitato all’assistenza fiscale su incarico del Centro autorizzato diassistenza fiscale (CAAF) “50 [OSCURATO:SOCIETA].”, avente sede in Roma, la cartella dipagamento n. 09720190169282751, emessa a seguito di controllo formale, exart. 36-ter d.P.R. 600/1973, della dichiarazione “Modello 730”, trasmessa perconto di un contribuente per l’anno 2014. Sulla dichiarazione il professionistaaveva apposto, nella qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, il visto diconformità.provinciale di Palermo, ritenendo applicabile, nella specie, la normativa - in temadi visto di conformità infedele - più favorevole, ossia l’art. 39 del d.lgs. n.241/1997, come modificata dal d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019.In particolare, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs.n. 241 del 1997, prevede che coloro che abbiano apposto il visto di conformitàsiano tenuti al «pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggioreimposta riscontrata», e non più «di una somma pari all'importo dell'impostasanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», comenella versione previgente.Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell'art. 39, comma2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio dell’Agenziadelle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme in questione - enel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto dellacartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata -avrebbe dovuto essere la direzione regionale dell'Agenzia delle entratecompetente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla basedelle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia (ovvero ladirezione regionale di Roma, ove ha sede la “50 [OSCURATO:SOCIETA].”), e non l’Ufficio (ladirezione provinciale di Imperia) competente in relazione al domicilio fiscale delcontribuente che si era rivolto al CAF.Numero registro generale 13521/2025Numero sezionale 4347/2026Numero di raccolta generale 17661/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva in parte ilricorso, rideterminando l’importo delle somme dovute in virtù della cartella dipagamento.2. L’ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionaledella Sicilia, e il contribuente articolava appello incidentale, ribadendol’incompetenza territoriale dell’Ufficio provinciale di Palermo e l’applicabilità, invirtù del principio del favor rei, del nuovo art. 39 d.lgs. n. 241/1997.La CGT-2 accoglieva il gravame, rigettando l’appello incidentale.3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorsoaffidato a due motivi. L’ADE ha depositato controricorso. L’ADER è rimastaintimata. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cpc e dell’art. 39 secondo comma del d.lgs. 241/1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cpc.Deduce il ricorrente che la CGT2 avrebbe erroneamente individuato nellaDirezione di Palermo l’autorità amministrativa territorialmente competente perl’iscrizione a ruolo delle somme richiedibili al trasgressore per l’apposizione delvisto infedele, mentre ai sensi del comma 2 dell’art. 39 cit., rimasto invariato aseguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, la contestazione delle infrazionie l’irrogazione delle relative sanzioni devono essere adottate dalla DirezioneRegionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscaledel trasgressore (nella specie, Roma).2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente deduce la violazione e/ofalsa applicazione del combinato disposto dall’art 39, comma 1, lettera a) elettera a bis) del dlgs 241/1997 e dall’art 3 dlgs 472/1997 nonché dell’art. 7Cedu e degli artt. 3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui la CGT-2 harespinto la tesi del contribuente, che lamentava l’illegittima quantificazione degliNumero registro generale 13521/2025Numero sezionale 4347/2026Numero di raccolta generale 17661/2026importi richiesti, invocando, previo accertamento della natura sanzionatoriaData pubblicazione 03/06/2026dell’art 39 DLgs 241/1997, l’applicazione del favor rei e, dunque, la diversaquantificazione della sanzione nella misura a lui più favorevole risultante nell’art39, primo comma lett. a), D.lgs. 241/97.Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, con il quale ha fattopresente di aver preso atto dell’indirizzo interpretativo consolidato dellagiurisprudenza di legittimità e, di conseguenza, di aver provvedutoall’annullamento dell’atto in autotutela, con conseguente sgravio del ruolo. Hachiesto, quindi, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.3. Il primo motivo è fondato.Come già deciso da questa Corte in plurime controversie vertenti tra le stesseparti ed aventi ad oggetto la medesima quaestio iuris, la responsabilità, previstadall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997(ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità ol'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentatacon le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha una funzione anchepunitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenzaall'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pariall'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero statirichiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delleEntrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non puòessere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale24/03/2025 n. 7806 e le coeve nn. 7804, 7799 e 7796; conformi, tra le stesseparti, ex multis, Cass. 29/01/2025, n. 2126; n. 14796/2024; Cass. n.14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n. 14779/2024;Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024; Cass. n.14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n. 11806/2024;Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).[OSCURATO:PERSONA], non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsida tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando leNumero registro generale 13521/2025Numero sezionale 4347/2026Numero di raccolta generale 17661/2026Data pubblicazione 03/06/2026motivazioni degli arresti precedenti già citati - ritiene pertanto di accogliere ilsecondo motivo di ricorso.Nella specie la CGT-2 nell’affermare la competenza territoriale dell’Ufficioprovinciale di Palermo in luogo di quello regionale del Lazio non ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra richiamati.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dell’altro.4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivodel contribuente e il conseguente annullamento della cartella di pagamentoimpugnata per incompetenza dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo.In considerazione della recente formazione del richiamato orientamento dilegittimità, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dilite di tutti i gradi di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo delcontribuente.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro