CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 15215 del 2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] m pà ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7; -controricorrente - per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma, emessa nell’ambito del giudizio NRG 48616/2017, depositata l’11 aprile 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. compensi prestazioni professionali [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso sommario ai sensi dell’art. 702 - bis cod. proc. civ., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA](poi [OSCURATO:PERSONA]) al fine di ottenere la liquidazione del compenso (per euro 52.000oltre IVA) da lui vantato per l’attività difensiva svolta a favore della Confederazione convenuta nell’ambito di una causa di lavoro. La [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, eccependo che il professionista era già stato remunerato a mezzo del versamento trimestrale di e uro 10.000. In particolare, la convenuta deduceva l’esistenza, tra le parti, di un rapporto professionale continuativo, in base ad un accordo - quadro. In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni della controparte per responsabilità professionale. 2. – Con ordinanza resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 11 aprile 2018, l’adito Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], liquidato in euro 10.021, oltre accessori. 3. –Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato l’11 maggio 2018, sulla base di quattromotivi. 4. –Ha resistito con controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I l primo motivo (violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per avere il Tribunale adito deciso la domanda di liquidazione dell’onorario per prestazione resa in ambito civile in composizione monocratica, anzichéin composizione collegiale. Così operando, il giudice di prime cure sarebbe incorso nella dedotta violazione di legge e avrebbe altresì gravemente leso il diritto di difesa dell’Ente ricorrente, essendo ad essa state precluse sia la possibilità di appellare la decisione, sia la garanzia costituita dalla composizione collegiale dell’organo giudicante. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 1193 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provati i pagamenti effettuati dall’Ente nel corso del pluriennale rapporto di collaborazione, da riferirsi , ad avviso della ricorrente,anche al rapporto oggetto di contestazione del professionista. Il terzo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’art. 13 della legge n. 247 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) denuncia l’omesso esame dell’accordo-quadro stipulato tra le parti. 4. -il quarto motivo lamenta omesso esame dell'eccezione di inadempimento e della formulata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale. 2. –Il ricorso è inammissibile. 2.1. – In primo luogo , perché è stato proposto dal difensore in forza della procura rilasciata per il grado di merito. Come esposto dallo stesso ricorrente nell’epigrafe del ricorso per cassazione, il difensore trae il potere di proporre ricorso per conto del proprio cliente dalla procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta per il giudizio dinanzi al Tribunale, all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza impugnata.Per contro, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo, necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione,deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della pronuncia impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo –e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso –la procura apposta in margine o in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito o , come nella specie,alla memoria di costituzione e risposta per il giudizio di primo grado, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento algiudizio di legittimità ( Cass., Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 488; Cass., Sez. I, 30 luglio 2012, n. 13558; Cass., Sez. VI - 3, 11 settembre 2014, n. 19226;Cass., Sez. Vi-3, 27 agosto 2020, n. 17901). 2.2. – L’inammissibilità del ricorso discende altresì da l rilievo che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata, ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. , dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, e quindi in applicazione del rito sommario di cognizione “ordinario”, non già ai sensi del rito sommariospeciale di cui all’art. 14 del d . l gs. n. 150 del 2011, che invece prevede la decisione da parte del collegio. A tal fine,assume rilievo anche quanto esposto in ricorso, e cioè che la ricorrente aveva eccepito dinanzi al Tribunale la necessità di applica re il rito di cui al citato art. 14, ma che il Tribunale ha ritenuto che la causa potesse essere decisa ex art. 702-biscod. p roc . c iv . ed in composizione monocratica. Al riguardo, va ricordato che, anche in seguito all’entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. È stato quindi cassato con rinvio il provvedimento della corte d’appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bise ss. cod. proc. civ. e senza disporre alcun mutamento del rito (Cass., Sez. VI-2, 17 ottobre 2019, n. 26347). Infatti, sempre a seguito all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata dalla parte, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza con cui il tribunale aveva pronunciato ordinanza monocratica in applicazione delle norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ. (Cass. , Sez. VI-2, 1° marzo 2018, n. 4904). Invero, onde individuare il regime impugnatorio del provvedimento di liquidazione dei compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili - sentenza od ordinanza - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, dovendosi quindi dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione, anziché con l’appello, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, ritenendo la controversia sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, abbia deciso con ordinanza monocratica (Cass.,Sez. II, 5 ottobre 2018, n. 24515; Cass., Sez. VI- 2, 27 settembre 2021, n. 26083). Ne consegue che, avendo il Tribunale deciso facendo applicazione delle regole dettate per il processo sommario ordinario di cognizione, pur a fronte di un’eccezione della parte convenuta, che invece invocava l’applicazione del rito sommario speciale di cui all’art. 14 del d . l gs. n. 150 del 2011, in applicazione del principio di apparenza (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 4617; Cass., Sez. III, 23 ottobre 2020, n. 23390; Cass., Sez. I, 21 giugno 2021, n. 17646 ), l’ordinanza andava impugnata con l’appello, ancorché al fine di denunciare l’erronea scelta del rito riverberatasi poi sulla costituzione del giudice, come appunto fatto con il primo motivo di ricorso, non essendodato l’immediato ricorso per cassazione. 3. – Il ricorso deve , quindi , essere dichiarato inammissibile. 4. –Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non ricorrendo tuttavia i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. , sollecitata dal controricorrente. 5. –Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quaterdell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della part e ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi euro3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 20 12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a caricodella parte ricorrente di un ulteriore importo a tito