CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; w [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Vasto, pronunciata il 16 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è generico ed aspecifico, poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e poiché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Peraltro, il ricorso risulta reiterativo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, i giudici di merito valorizzano come, pur prescindendo dalle considerazioni in ordine alla necessaria annotazione del cambio del colore della vettura sul libretto di circolazione, l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione circa la provenienza del veicolo in suo possesso, elemento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi idoneo a fondare la prova del dolo del delitto di ricettazione (ex multis, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec