CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 43556/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della Corte Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione assunta all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui agli artt. 81 cpv., 99, quarto comma, ultimo inciso, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni due, mesi due, giorni venti dì reclusione ed euro 9.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio in appello. Si pone in rilievo, sotto tale profilo, che alla difesa sono state notificate soltanto le conclusioni del Procuratore generale e che l'omessa notifica della citazione è stata preliminarmente eccepita con le conclusioni formulate il 26 novembre 2020, non appena il difensore è venuto a conoscenza dal proprio assistito, al quale il decreto di citazione era stato invece regolarmente notificato, della fissazione del giudizio appello per l'udienza del 27 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo. 1. La corte di appello, difatti, all'udienza di discussione ha dato atto della eccezione formulata dalla difesa rilevando come, contrariamente a quanto dedotto, risultava effettuata la notifica del decreto di citazione in appello nei confronti del difensore mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata in data 23 ottobre 2020, andata a buon fine. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura dì cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , co ì deciso il 14 settembre 2021 Il ideate estensore P Stefan