CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43194/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di quella stessa città, in data 30 gennaio 2020, che, riconosciuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di furto pluriaggravato in concorso e di utilizzo indebito di carte di credito e di pagamento, provento del delitto di furto che precede, li aveva condannati alla pena di giustizia, negando loro le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 62-bis cod.pen. e 125 cod.proc.pen., e il vizio di motivazione anche in punto di prova del fatto. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti affidato ad un unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 133, 62 n.4, 62- bis e 69 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Entrambe le impugnative constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Articolano, nel contempo, ragioni di doglianza manifestamente infondate e che deducono, comunque, vizi non consentiti nel giudizio di legittimità, perché espressione di censure rivolte a valutazioni discrezionali dei giudici di merito, che, in quanto motivate in termini non illogici, sono insindacabili in questa sede. 3.2.1. Tanto è a dirsi con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, invocata dal Cici, posto che è ius receptum che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto. 3.2.11. Lo stesso vale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate da entrambi i ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione; donde, è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) ovvero, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, all'assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440). 3.2.111. Non è scrutinabile, poi, in questa sede, il rilievo, formulato nell'interesse di Cici, attinente alla graduazione della pena, sia perché del tutto genericamente articolato, sia perché è jus receptum che la dosimetria della stessa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi - come nel caso di specie - in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725). 3.2.1V. Le evanescenti censure in punto di prova del fatto articolate nell'interesse di Romeo sono oltretutto inedite, in quanto nulla in relazione ad essa si era dedotto con i motivi di appello: donde, le stesse attengono ad un punto ormai oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). 4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibilit i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novem