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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22320/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 29 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in quanto "il condannato non dispone attualmente di risorse risocializzanti utili a supportare un programma di trattamento in affidamento atteso che nè la relazione di sintesi del 21 luglio 2022 nè l'informativa di p.s. confermano la possibilità di svolgere lavori socialmente utilbiper il Comune di Mazara del Vallo, come allegato dal difensore a sostegno dell'istanza".

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce inosservanza legge penale e vizio di motivazione, perché, in realtà, contrariamente a quanto riportato nella ordinanza, nella relazione di sintesi si legge che "per quanto attiene l'aspetto risocializzante è stata prospettata è verificata presso l'ufficio apposito del Comune di Mazara del Vallo la disponibilità espressa al suo inserimento in attività di volontariato presso una delle strutture afferenti detto ente".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nella relazione di sintesi si riferisce, in ordine all'aspetto risocializzante, che la disponibilità espressa all'inserimento del condannato in attività di volontariato è stata "verificata" presso l'ufficio apposito del Comune di Mazara del Vallo.

Considerato che la ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza proprio sul presupposto che "il condannato non dispone attualmente di risorse risocializzanti utili a supportare un programma di trattamento in affidamento", il vizio dedotto nel motivo di ricorso ne inficia in modo decisivo il percorso logico.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in quanto "il condannato non dispone attualmente di risorse risocializzanti utili a supportare un programma di trattamento in affidamento atteso che nè la relazione di sintesi del 21 luglio 2022 nè l'informativa di p.s. confermano la possibilità di svolgere lavori socialmente utilbiper il Comune di Mazara del Vallo, come allegato dal difensore a sostegno dell'istanza". 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce inosservanza legge penale e vizio di motivazione, perché, in realtà, contrariamente a quanto riportato nella ordinanza, nella relazione di sintesi si legge che "per quanto attiene l'aspetto risocializzante è stata prospettata è verificata presso l'ufficio apposito del Comune di Mazara del Vallo la disponibilità espressa al suo inserimento in attività di volontariato presso una delle strutture afferenti detto ente". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che nella relazione di sintesi si riferisce, in ordine all'aspetto risocializzante, che la disponibilità espressa all'inserimento del condannato in attività di volontariato è stata "verificata" presso l'ufficio apposito del Comune di Mazara del Vallo. Considerato che la ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza proprio sul presupposto che "il condannato non dispone attualmente di risorse risocializzanti utili a supportare un programma di trattamento in affidamento", il vizio dedotto nel motivo di ricorso ne inficia in modo decisivo il percorso logico. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il
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