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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32735/2026

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RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato quella del Tribunale di Pavia che lo aveva condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa per il delitto di furto previsto dall'art. 624 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie tentata - è inedito.

Il motivo non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della refurtiva venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato adistanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01; Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969 - 01).

Nel caso di specie la persona offesa ha perso di vista l'imputato, così consentendo allo stesso di avere piena disponibilità della cosa, anche se per un breve lasso di tempo, determinando il completo perfezionamento della fattispecie incriminatrice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] enteFrancescò [OSCURATO:PERSONA] onte DEPOSI ir A T I.[OSCURATO:PERSONA] C'E.

L L E: sez.,.one vi/ 03 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kct niente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato quella del Tribunale di Pavia che lo aveva condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa per il delitto di furto previsto dall'art. 624 bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie tentata - è inedito. Il motivo non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il motivo è anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della refurtiva venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato adistanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01; Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969 - 01). Nel caso di specie la persona offesa ha perso di vista l'imputato, così consentendo allo stesso di avere piena disponibilità della cosa, anche se per un breve lasso di tempo, determinando il completo perfezionamento della fattispecie incriminatrice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] enteFrancescò [OSCURATO:PERSONA] onte DEPOSI ir A T I.[OSCURATO:PERSONA] C'E. L L E: sez.,.one vi/ 03 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kct niente 2
Sentenza Cassazione n. 32735/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris