CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliato in Roma, Via degli Appennini n. 46, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e presso lo studiodel primo in Napoli, via Maddaloni n. 6, elettivamente domiciliato;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 2087/2021 emessa dalla Corte di giustizia tributariadella Campania, sez. 23, depositata in data 9/3/2021, notificata il 24/3/2021;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso in rettifica n. 564814/1839IMU 2017, notificatogli dal Comune di Napoli per il pagamento di somme aNumero registro generale 11487/2021Numero sezionale 4117/2026Numero di raccolta generale 15693/2026Data pubblicazione 22/05/2026titolo di imposta, sanzioni ed interessi in relazione a talune unità immobiliari disua proprietà.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso consentenza n. 5185/2020.3. Sull’impugnazione del contribuente, che contestava la sentenzaassumendo l’infondatezza della pretesa tributaria esclusivamente in relazioneai cespiti di Via G. Bausan n. 1, in quanto costituenti l’abitazione principale(int. n. 11) e la relativa pertinenza e, quindi, ai sensi della normativa vigente,esenti da imposta, la Commissione tributaria regionale della Campaniaaccoglieva il gravame, rilevando come risultasse provato il requisito delladimora abituale presso l’immobile sito in Napoli, alla via Bausan n. 1, condiritto all’esenzione unitamente al box di pertinenza ad esso contiguo.Rilevavano i giudici d’appello che:- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e isuoi familiari dimorano abitualmente e che non è indissolubilmentelegata alla residenza anagrafica ;- la disposizione di cui all’art. 13, secondo comma, del D.L. n.201/2011 …deve essere letta nel senso che si considera abitazioneprincipale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria checonsente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza,anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenzaanagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravosoprevisto per "l'abitazione principale", prova che deve comunqueriguardare l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora abitualedel contribuente e del nucleo familiare. In presenza di detta prova, comeè dato evincersi nella specie, stante la produzione delle svariate bolletteafferenti le utenze di cui l'appellante è intestatario, non può revocarsi indubbio che l'immobile in questione è utilizzato come dimora abituale e,pertanto, l'agevolazione va riconosciuta ;Numero registro generale 11487/2021Numero sezionale 4117/2026Numero di raccolta generale 15693/2026Data pubblicazione 22/05/2026- andava parimenti riconosciuta l’esenzione dall’imposta, con riguardo albox di pertinenza, in quanto contiguo all’unità immobiliare adibita adimora abituale.4. Il Comune di Napoli propone tempestivo ricorso, affidato a unico motivo,per la cassazione di detta sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania, sez. 23, n. 2087/2021, depositata il 9.3.2021 e notificataall’ente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].5. [OSCURATO:PERSONA], al quale il ricorso è stato notificato, a mezzo pecpresso il difensore in data 4 maggio 2021, si è costituito con controricorso,tempestivamente notificato il 26 maggio 2021.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Napoli deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 13, secondo comma, D.L. n. 201/2011 e dell’art. 12delle Disp. sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente applicatol’art. 13 cit., che ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’imposta esige lacoesistenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale, inrelazione al cespite di proprietà. Afferma di aver eccepito, innanzi ai giudici dimerito, che dai riscontri effettuati presso l’anagrafe comunale era datorilevare che il contribuente, fino al 21 luglio 2019, aveva mantenuto la propriaresidenza anagrafica, unitamente ai genitori e alla sorella Simona, pressol’unità immobiliare (CHI/16/67/53) di proprietà esclusiva del padre, distinta daquella (CHI/16/67/sub 28 e sub 4) oggetto dell’avviso di rettifica incontestazione.2. Il motivo è fondato.2.1. L’art. 13, comma II, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertitodalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che “L’imposta municipalepropria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenzedella stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9….Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoNumero registro generale 11487/2021Numero sezionale 4117/2026Numero di raccolta generale 15693/2026Data pubblicazione 22/05/2026edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suonucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”.Con la sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha stabilito ai finidell'esenzione che per "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto oiscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale ilpossessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; eliminato ilriferimento al nucleo familiare, l'esenzione IMU compete sempre al verificarsidi due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto.È stato quindi affermato da questa Corte che “In tema di IMU, ai fini delriconoscimento della esenzione per l'abitazione principale, l'art. 13, comma 2,del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, anche aseguito dell'intervento correttivo della Corte cost. con sentenza n. 209 del2022, continua a richiedere la ricorrenza di un duplice requisito, essendonecessario che il possessore ed il suo nucleo familiare, oltre a dimorareabitualmente nell'immobile, vi risiedano anche anagraficamente, dovendosi,pertanto, escludere il rilievo esclusivo della dimora abituale, qualepresupposto disgiunto dalla residenza anagrafica; ne consegue che il beneficiopuò essere fruito solo a decorrere dalla data nella quale il contribuente abbiatrasferito la residenza anagrafica nell'unità immobiliare incui dimora abitualmente.” (Cass., n. 33826 del 23.12.2025 – RV 677393-01).2.2. Ne deriva, ai sensi del citato art. 13, che il proprietario di una unitàimmobiliare nella quale dimora abitualmente ma non risiede anagraficamente,non può godere di alcuna agevolazione fiscale e l'imposta relativa a talecespite deve essere assolta applicando l'aliquota ordinaria fissataannualmente.2.3. Nel caso all’attenzione, la sentenza della Commissione tributariaregionale dà atto che lo stesso appellante “assumeva, a prescindere daltrasferimento della residenza avvenuto nel 2018, di aver occupato l'immobilesin dall'anno 2000 producendo a riprova le bollette relative alle utenze di cuiera intestatario.” ed afferma, come innanzi rilevato, che l’abitazioneNumero registro generale 11487/2021Numero sezionale 4117/2026Numero di raccolta generale 15693/2026Data pubblicazione 22/05/2026principale, da intendersi quella in cui il contribuente dimora abitualmente,“non è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica”, potendosi fornire,nei casi di mancata coincidenza, tra dimora abituale e residenza anagrafica, laprova dell’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale delcontribuente e del suo nucleo familiare. I giudici di appello hanno quindi erratoad applicare l’art. 13 cit. reputando decisiva, ai fini del riconoscimentodell’esenzione IMU, la sola dimostrazione del requisito della dimora abitualenell’immobile, pur a fronte dell’affermato trasferimento della residenzaanagrafica del contribuente, presso l’unità immobiliare sita in Napoli, alla ViaBausan n. 1, int. 11, solo a far tempo dal 2018.2.4. Dalla sentenza emerge che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] hadichiarato di aver trasferito la residenza anagrafica presso l’immobile nel2018. Nel controricorso depositato nella presente sede, il contribuente assumeinvece di non aver proceduto a un cambio di residenza, essendo residente sindalla nascita presso l’unità immobiliare di Via G. Bausan, n. 1, int. 11, comedimostrerebbero le risultanze anagrafiche desumibili dai certificati chefigurano fotoriprodotti nel controricorso. Tali deduzioni, oltre ad apparire deltutto nuove e in palese contrasto con quanto risulta dallo stesso contribuentedichiarato nel giudizio di merito, come emerge dalla sentenza dellaCommissione tributaria regionale (pag. 2, innanzi testualmente richiamata),avrebbero dovuto essere formulate a mezzo di ricorso incidentale avverso lapronunzia, le cui statuizioni sono fondate sulla prevalenza del requisito delladimora abituale – in caso di mancata coincidenza delle rispettive risultanze –sul requisito della residenza anagrafica, che rispetto all’annualità diriferimento (2017), come dichiarato dal contribuente e ritenuto dai giudici dimerito, non risultava fissata presso il predetto immobile.3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione dellasentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma,cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente. Le speseNumero registro generale 11487/2021Numero sezionale 4117/2026Numero di raccolta generale 15693/2026Data pubblicazione 22/05/2026dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta il ricorso del contribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio cheliquida:per il giudizio di primo grado nella misura di euro 2.000,00 percompensi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge;per il giudizio di secondo grado nella misura di euro 2.500,00 percompensi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge;per il giudizio di legittimità, nella misura di euro 2.000,00 e di euro200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.5.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]