Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 43667/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI COSENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro disposto dal GIP di Castrovillari con provvedimento 11 dicembre 2020 limitando nell'ammontare alla somma di 141.500 C

2. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 644 ultimo comma codice penale perché il Tribunale del riesame risulterebbe aver escluso dal profitto confiscabile l'entità degli assegni corrisposti dalla parte offesa all'indagato a titolo di interesse e/o di garanzia rispetto agli interessi.

2.2. Violazione di legge e apparenza della motivazione per omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto costituiti dalla consulenza tecnica in atti e dalla presenza degli assegni sopra citati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettera della motivazione del provvedimento impugnato, infatti, non risulta possibile comprendere quale sia stata l'effettiva base di calcolo per determinare il valore del profitto confiscabile posto che, anche a seguire le dichiarazioni riportate letteralmente nel provvedimento stesso, non risulta alcuna corrispondenza tra le somme indicate dalla persona offesa e la determinazione del profitto confiscabile.

L'importo del profitto rideterminato dal Tribunale del riesame - infatti - non risulta nemmeno coerente alle somme indicate dalla persona offesa e riportate in motivazione. 2.1 Non è possibile comprendere quali siano le considerazioni giuridiche a fondamento della mancata valutazione degli assegni corrisposti dalla persona offesa. 2.2 Non è possibile capire se di tali assegni venga esclusa la rilevanza ai fini della determinazione del profitto ovvero anche in relazione alle finalità, comunque richiamata nel provvedimento genetico, di evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze.

2.2.1. In relazione a tale ultima finalità, non è possibile comprendere se gli assegni medesimi siano stati in qualche modo oggetto di apprensione all'esito delle perquisizioni ovvero non risultino mai stati individuati.

2.3. Non risulta possibile comprendere se vi siano stati accertamenti o dichiarazioni in ordine alla ulteriore negoziazione dei titoli medesimi.

3. Risulta ulteriormente corretta la prospettazione del pubblico ministero per cui non si comprende quali siano le ragioni che abbiano portato a cristallizzare il profitto nei termini riportati nelle dichiarazioni richiamate nel provvedimento impugnato rispetto ad ulteriori dichiarazioni che lo stesso pubblico ministero enuncia.

4. Le suesposte dichiarazioni impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza in qualità di giudice del riesame delle misure cautelari reali per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI COSENZAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro disposto dal GIP di Castrovillari con provvedimento 11 dicembre 2020 limitando nell'ammontare alla somma di 141.500 C 2. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 644 ultimo comma codice penale perché il Tribunale del riesame risulterebbe aver escluso dal profitto confiscabile l'entità degli assegni corrisposti dalla parte offesa all'indagato a titolo di interesse e/o di garanzia rispetto agli interessi. 2.2. Violazione di legge e apparenza della motivazione per omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto costituiti dalla consulenza tecnica in atti e dalla presenza degli assegni sopra citati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettera della motivazione del provvedimento impugnato, infatti, non risulta possibile comprendere quale sia stata l'effettiva base di calcolo per determinare il valore del profitto confiscabile posto che, anche a seguire le dichiarazioni riportate letteralmente nel provvedimento stesso, non risulta alcuna corrispondenza tra le somme indicate dalla persona offesa e la determinazione del profitto confiscabile. L'importo del profitto rideterminato dal Tribunale del riesame - infatti - non risulta nemmeno coerente alle somme indicate dalla persona offesa e riportate in motivazione. 2.1 Non è possibile comprendere quali siano le considerazioni giuridiche a fondamento della mancata valutazione degli assegni corrisposti dalla persona offesa. 2.2 Non è possibile capire se di tali assegni venga esclusa la rilevanza ai fini della determinazione del profitto ovvero anche in relazione alle finalità, comunque richiamata nel provvedimento genetico, di evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. 2.2.1. In relazione a tale ultima finalità, non è possibile comprendere se gli assegni medesimi siano stati in qualche modo oggetto di apprensione all'esito delle perquisizioni ovvero non risultino mai stati individuati. 2.3. Non risulta possibile comprendere se vi siano stati accertamenti o dichiarazioni in ordine alla ulteriore negoziazione dei titoli medesimi. 3. Risulta ulteriormente corretta la prospettazione del pubblico ministero per cui non si comprende quali siano le ragioni che abbiano portato a cristallizzare il profitto nei termini riportati nelle dichiarazioni richiamate nel provvedimento impugnato rispetto ad ulteriori dichiarazioni che lo stesso pubblico ministero enuncia. 4. Le suesposte dichiarazioni impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza in qualità di giudice del riesame delle misure cautelari reali per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi d
Decreto Cassazione n. 43667/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris