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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15563/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] jr., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 15 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] di concorso in furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento e dalla recidiva specifica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso dell'imputata sono inammissibili, in quanto con essi la ricorrente si limita a reiterare in questa sede profili di censura già rigettati dalla Corte di appello con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, senza confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di secondo grado a base della loro decisione; - che il quarto motivo è, peraltro, manifestamente infondato laddove la ricorrente si duole che la Corte di appello, per giustificare l'applicazione della recidiva specifica, abbia fatto riferimento anche ad una condanna passata in giudicato successivamente al reato per il quale si procede in questa sede, atteso che l'imputata è gravata da diverse condanne — passate in giudicato prima del reato per cui qui si procede - per delitti contro il patrimonio commessi sia circa venti anni prima sia in epoca più recente rispetto al delitto contestato in questa sede ed il riferimento alla condanna per il reato del 2017 vale solo a giustificare l'esercizio del potere discrezionale di applicare la recidiva, conformemente al principio secondo il quale a tal fine occorre avere riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. 3, n. 30591 del 08/06/2022, Garzena, rv. 283414) e quindi può farsi riferimento anche alla condotta anteriore e successiva al delitto per il quale si procede; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole che nel dispositivo della sentenza di primo grado non è stato specificato che la recidiva è solo specifica e non anche reiterata, è inammissibile, sia perché tardivo, trattandosi eventualmente di contraddittorietà della sentenza di primo grado non lamentata con l'atto di appello, sia perché non ricorre alcuna delle ipotesi di nullità indicate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. e pertanto la sentenza di primo grado è suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] jr., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 15 ottobre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] di concorso in furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento e dalla recidiva specifica e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso dell'imputata sono inammissibili, in quanto con essi la ricorrente si limita a reiterare in questa sede profili di censura già rigettati dalla Corte di appello con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità, senza confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di secondo grado a base della loro decisione; - che il quarto motivo è, peraltro, manifestamente infondato laddove la ricorrente si duole che la Corte di appello, per giustificare l'applicazione della recidiva specifica, abbia fatto riferimento anche ad una condanna passata in giudicato successivamente al reato per il quale si procede in questa sede, atteso che l'imputata è gravata da diverse condanne — passate in giudicato prima del reato per cui qui si procede - per delitti contro il patrimonio commessi sia circa venti anni prima sia in epoca più recente rispetto al delitto contestato in questa sede ed il riferimento alla condanna per il reato del 2017 vale solo a giustificare l'esercizio del potere discrezionale di applicare la recidiva, conformemente al principio secondo il quale a tal fine occorre avere riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez. 3, n. 30591 del 08/06/2022, Garzena, rv. 283414) e quindi può farsi riferimento anche alla condotta anteriore e successiva al delitto per il quale si procede; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole che nel dispositivo della sentenza di primo grado non è stato specificato che la recidiva è solo specifica e non anche reiterata, è inammissibile, sia perché tardivo, trattandosi eventualmente di contraddittorietà della sentenza di primo grado non lamentata con l'atto di appello, sia perché non ricorre alcuna delle ipotesi di nullità indicate dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. e pertanto la sentenza di primo grado è suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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