CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi che, in data 15.6.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione e truffa a lui ascritti ai capi A) e C) della rubrica e lo aveva condannato alla pena di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Aldeghi lamentando vizio di motivazione per mancanza o manifesta sua illogicità: rileva che i presupposti della affermazione di responsabilità del ricorrente come autore del fatto erano stati oggetto di censura con l'atto di appello che aveva evidenziato le incertezze manifestate dal teste [OSCURATO:PERSONA] che pure aveva riconosciuto in foto l'imputato; segnala ancora la erroneità del contenuto della allegazione documentale del PG; denunzia inoltre la inadeguatezza della motivazione sulla richiesta subordinata di riconoscimento della ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen.. Il motivo è inammissibile finendo per proporre in questa sede una diversa valutazione delle medesime emergenze istruttorie di cui ha ventilato un presunto travisamento; giova rammentare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La Corte di Appello ha invece circostanziato esattamente tutti i dati di riscontro su cui si fonda la decisione di condanna, quali: il riconoscimento fotografico, le compiute ed esaustive puntualizzazioni fornite dai testi, l'esame dell'imputato, da cui è emersa una versione dei fatti incompatibile rispetto alla programmazione criminosa. Manifestamente infondata è pure la doglianza riguardante l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla richiesta di ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. e che la Corte ha motivato con riferimento al valore "non modesto dell'assegno" che, d'altra parte, era stato acquisito "in bianco" e successivamente riempito al fine di utilizzarlo per acquistare - in condotta truffaldina - un mezzo meccanico di non irrilevante valore. E più volte questa Corte ha chiarito che non è configurabile la attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. nel caso di ricettazione che abbia ad oggetto assegni o documenti ricettati in bianco, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24075 del 04/02/2015, Rv. 264115, Dicecca; Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006, Rv. 234681, Pomettiní; Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 18/12/2019, Rv. 279194, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che sì stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Amm