Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12489/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rrente-avverso la sentenza n. 243/2023 emessa da CORTE D'APPELLO diSALERNOVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24/2024Numero sezionale 396/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero di raccolta generale 12489/2026c.p.c.

Data pubblicazione 04/05/2026Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,perché il controricorso risulta tardivo alla luce del vigente art. 370c.p.c., secondo cui il controricorso deve essere depositato “entroquaranta giorni dalla notificazione del ricorso”, che trovaapplicazione nei giudizi introdotti dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nella specie, ilricorso è stato notificato in data 11.12.2023 e il controricorsodepositato soltanto il 31.01.2024.

Non ha rilievo, ai fini del rispettodell’art. 370 c.p.c., la notifica del controricorso, nel caso di specieeseguita il 18.01.2024.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte(ordinanza n. 7170 del 2024) hanno chiarito che, in tema di giudiziodi cassazione, l'art. 370 c.p.c. - che, dopo la modifica apportatadall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più lanotifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quarantagiorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdottisuccessivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell'art. 35,comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022,tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo delcodice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto adecorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti conricorso ad essa successivamente notificato.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 2 maggio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-avverso la sentenza n. 243/2023 emessa da CORTE D'APPELLO diSALERNOVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 24/2024Numero sezionale 396/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero di raccolta generale 12489/2026c.p.c. Data pubblicazione 04/05/2026Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,perché il controricorso risulta tardivo alla luce del vigente art. 370c.p.c., secondo cui il controricorso deve essere depositato “entroquaranta giorni dalla notificazione del ricorso”, che trovaapplicazione nei giudizi introdotti dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nella specie, ilricorso è stato notificato in data 11.12.2023 e il controricorsodepositato soltanto il 31.01.2024. Non ha rilievo, ai fini del rispettodell’art. 370 c.p.c., la notifica del controricorso, nel caso di specieeseguita il 18.01.2024. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte(ordinanza n. 7170 del 2024) hanno chiarito che, in tema di giudiziodi cassazione, l'art. 370 c.p.c. - che, dopo la modifica apportatadall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, non prevede più lanotifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quarantagiorni dalla notificazione del ricorso - si applica ai giudizi introdottisuccessivamente al 1° gennaio 2023, poiché, in forza dell'art. 35,comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022,tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo delcodice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto adecorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti conricorso ad essa successivamente notificato. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 2 maggio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12489/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris