Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02160/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, per quanto qui rileva, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio stradale a lui ascritto.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, alla guida di una BMW, percorrendo la via Carpanini, giunto in prossimità di un'intersezione, travolgeva il motocarro [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale, immessosi da sinistra nella carreggiata, stava attraversando la via percorsa dall'imputato; il decesso era causato dalle gravi lesioni riportate dal Baldini in seguito all'impatto.

All'imputato si addebita di non aver tenuto una velocità commisurata alla situazione in prossimità di un'intersezione, di non aver rispettato il limite di velocità in centro abitato, pari a 50 Km/h, e di non aver dimostrato prudenza nell'affrontare l'intersezione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, in sintesi, vizio di motivazione, per non aver preso in considerazione tutti gli elementi processualmente emersi e aver valorizzato soltanto la consulenza tecnica del PM, per affermare che la causa del sinistro fosse ravvisabile esclusivamente nella eccessiva velocità tenuta, nonostante gli agenti accertatori non avessero rilevato alcuna violazione dell'art. 141 o 142 cod. strada.

Non è stato considerato che il comportamento colposo della vittima, immessasi in una strada con diritto di precedenza dell'imputato, ha interrotto il nesso eziologico, rappresentando una causa indipendente dal fatto posto in essere dall'imputato.

Nonostante il pacifico concorso di colpa della vittima, il giudice di merito non ha provveduto ad irrogare all'imputato una pena commisurata ai principi fissati dall'art. 133 cod. pen., non essendo stato quantificato il concorso di colpa della persona offesa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.I motivi di censura sono manifestamente infondati, oltre che per larga parte attinenti al merito, come tali non consentiti, essendo noto che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità quelle che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del clecisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).

2. La Corte territoriale, conformemente a quanto accertato dal primo giudice, ha correttamente affermato la responsabilità del prevenuto sulla base di quanto processualmente emerso, con particolare riguardo all'eccessiva velocità tenuta dal Fatichenti nel tratto stradale luogo dell'incidente, superiore al limite di 50 Km/h ivi prescritto (ma è stata anche considerata l'imprudenza derivante dalle condizioni di ridotta illuminazione della strada e dalla prossimità dell'intersezione dalla quale si immise incautamente sulla strada principale il conducente dell'[OSCURATO:PERSONA]).

È stato appurato, pertanto, che se l'automobilista avesse mantenuto una velocità conforme al predetto limite e comunque inferiore, avuto riguardo alle condizioni della strada, egli avrebbe avuto modo di evitare l'incidente mettendo in atto una manovra di frenata.

I giudici di merito hanno quindi individuato il cd. comportamento alternativo lecito (o corretto) che il ricorrente avrebbe dovuto e potuto tenere per evitare l'evento dannoso, con conseguente sussistenza della cd. causalità della colpa, vale a dire del nesso eziologico sussistente fra la condotta antidoverosa (posta in essere in violazione di una specifica regola cautelare) e l'evento occorso, nel senso che quest'ultimo è derivato proprio dalla mancata osservanza della regola cautelare (limite di velocità) che, se rispettata, lo avrebbe impedito.

È noto, infatti, che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01; sul punto cfr. anche Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Rv. 277476 - 01; Sez. 4, n. 36857 del 23/04/2009, Rv. 244979 - 01).

3. È del pari evidente - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - che il comportamento colposo della vittima, immessasi in una strada con diritto di precedenza dell'imputato, non può avere interrotto il nesso di causalità (materiale), nella specie costituito dall'indubbia collisione avvenuta fra i due veicoli.

Se invece con tale motivo si intende sostenere l'insussistenza della causalità della colpa, nel senso che l'incidente sarebbe avvenuto per colpa esclusiva della persona offesa, è del pari evidente la manifesta infondatezza di tale tesi, sulla base di quanto rappresentato nel precedente paragrafo.

4. Il motivo sulla pena è inammissibile in quanto non risulta svolto in sede di appello; esso è comunque manifestamente infondato, visto che i giudici di merito, in sede di trattamento sanzionatorio, hanno applicato la diminuente di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., dimostrando di aver tenuto conto, nella determinazione della pena, del concorso di colpa della vittima.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2021 •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, per quanto qui rileva, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio stradale a lui ascritto. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, alla guida di una BMW, percorrendo la via Carpanini, giunto in prossimità di un'intersezione, travolgeva il motocarro [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA], il quale, immessosi da sinistra nella carreggiata, stava attraversando la via percorsa dall'imputato; il decesso era causato dalle gravi lesioni riportate dal Baldini in seguito all'impatto. All'imputato si addebita di non aver tenuto una velocità commisurata alla situazione in prossimità di un'intersezione, di non aver rispettato il limite di velocità in centro abitato, pari a 50 Km/h, e di non aver dimostrato prudenza nell'affrontare l'intersezione. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, in sintesi, vizio di motivazione, per non aver preso in considerazione tutti gli elementi processualmente emersi e aver valorizzato soltanto la consulenza tecnica del PM, per affermare che la causa del sinistro fosse ravvisabile esclusivamente nella eccessiva velocità tenuta, nonostante gli agenti accertatori non avessero rilevato alcuna violazione dell'art. 141 o 142 cod. strada. Non è stato considerato che il comportamento colposo della vittima, immessasi in una strada con diritto di precedenza dell'imputato, ha interrotto il nesso eziologico, rappresentando una causa indipendente dal fatto posto in essere dall'imputato. Nonostante il pacifico concorso di colpa della vittima, il giudice di merito non ha provveduto ad irrogare all'imputato una pena commisurata ai principi fissati dall'art. 133 cod. pen., non essendo stato quantificato il concorso di colpa della persona offesa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.I motivi di censura sono manifestamente infondati, oltre che per larga parte attinenti al merito, come tali non consentiti, essendo noto che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità quelle che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del clecisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). 2. La Corte territoriale, conformemente a quanto accertato dal primo giudice, ha correttamente affermato la responsabilità del prevenuto sulla base di quanto processualmente emerso, con particolare riguardo all'eccessiva velocità tenuta dal Fatichenti nel tratto stradale luogo dell'incidente, superiore al limite di 50 Km/h ivi prescritto (ma è stata anche considerata l'imprudenza derivante dalle condizioni di ridotta illuminazione della strada e dalla prossimità dell'intersezione dalla quale si immise incautamente sulla strada principale il conducente dell'[OSCURATO:PERSONA]). È stato appurato, pertanto, che se l'automobilista avesse mantenuto una velocità conforme al predetto limite e comunque inferiore, avuto riguardo alle condizioni della strada, egli avrebbe avuto modo di evitare l'incidente mettendo in atto una manovra di frenata. I giudici di merito hanno quindi individuato il cd. comportamento alternativo lecito (o corretto) che il ricorrente avrebbe dovuto e potuto tenere per evitare l'evento dannoso, con conseguente sussistenza della cd. causalità della colpa, vale a dire del nesso eziologico sussistente fra la condotta antidoverosa (posta in essere in violazione di una specifica regola cautelare) e l'evento occorso, nel senso che quest'ultimo è derivato proprio dalla mancata osservanza della regola cautelare (limite di velocità) che, se rispettata, lo avrebbe impedito. È noto, infatti, che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870 - 01; sul punto cfr. anche Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Rv. 277476 - 01; Sez. 4, n. 36857 del 23/04/2009, Rv. 244979 - 01). 3. È del pari evidente - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - che il comportamento colposo della vittima, immessasi in una strada con diritto di precedenza dell'imputato, non può avere interrotto il nesso di causalità (materiale), nella specie costituito dall'indubbia collisione avvenuta fra i due veicoli. Se invece con tale motivo si intende sostenere l'insussistenza della causalità della colpa, nel senso che l'incidente sarebbe avvenuto per colpa esclusiva della persona offesa, è del pari evidente la manifesta infondatezza di tale tesi, sulla base di quanto rappresentato nel precedente paragrafo. 4. Il motivo sulla pena è inammissibile in quanto non risulta svolto in sede di appello; esso è comunque manifestamente infondato, visto che i giudici di merito, in sede di trattamento sanzionatorio, hanno applicato la diminuente di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., dimostrando di aver tenuto conto, nella determinazione della pena, del concorso di colpa della vittima. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2021 •
Sentenza Cassazione n. 02160/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris