CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13926/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 174, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 1705/2018 depositata il 24/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Giudice di Pace di Avellino la condanna della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., poi [OSCURATO:SOCIETA]., alla restituzione di € 4.071,94, oppure della minor somma accertata in corso di causa, corrispondente alle commissioni bancarie, alle commissioni di intermediazione ed ai premi assicurativi da lui versati in seguito alla stipula del contratto di finanziamento n. 30410247, ma non dovuti per effetto dell'anticipata estinzione, dopo il pagamento di 23 rate sulle 96 originariamente previste, avvenuta alla data del 31.5.2006. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA]. (intermediaria) e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (assicuratrice) per essere tenuta indenne e garantita in caso di condanna. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha eccepito la prescrizione biennale (art. 2952 c.c.) dei diritti scaturenti dal contratto di assicurazione collegato al finanziamento e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti. La [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita nel giudizio di primo grado. 4. ― [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo non provata l’estinzione del debito nascente dal finanziamento. 5. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, deducendo che l’estinzione del finanziamento non era contestata, appello che il Tribunale di Avellino, nel contraddittorio di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto, osservando quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha correttamente rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, quale presupposto della domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di costi bancari, commissioni di intermediazione e premio assicurativo (art. 2033 cod. civ.), in quanto si è limitato a produrre un semplice "conteggio di estinzione anticipata relativo alla pratica in oggetto calcolato al 31/05/2006", proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]., che, tuttavia, consiste in un mero prospetto contabile delle somme già pagate e di quelle residue, senza alcuna attestazione di pagamento, né quietanza proveniente dall'intermediaria creditizia. A conferma di ciò, va rilevato che il documento riporta le istruzioni per il pagamento ancora da eseguire (a mezzo di bonifico bancario, con relativo codice IBAN, oppure a mezzo di assegno circolare non trasferibile). Non può essere condivisa la deduzione dell'appellante secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha espressamente riconosciuto, con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado e poi con la comparsa conclusionale, l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento. É vero, infatti, che in quegli atti difensivi la compagnia assicuratrice menziona l'estinzione anticipata alla data del 31.5.2006, ma la circostanza viene riportata come semplice riferimento all'attività assertiva compiuta da [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di citazione …, senza alcun espresso e specifico riconoscimento di un effettivo pagamento, e viene richiamata in funzione strumentale all'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 cod. civ., proposta dalla compagnia chiamata in causa … In altri termini, come è evidente dalla lettura della comparsa di risposta in esame, non vi è alcuna intenzionalità dell'[OSCURATO:SOCIETA]. di riconoscere l'estinzione anticipata del finanziamento, ma la circostanza viene riportata solo a fini descrittivi della domanda avversa ed argomentativi della propria eccezione di prescrizione. Del resto, come ha correttamente osservato l'appellata, [OSCURATO:SOCIETA]., essa non poteva essere a conoscenza di un eventuale pagamento anticipato eseguito dal mutuatario-assicurato, [OSCURATO:PERSONA], perché questo sarebbe comunque stato eseguito in favore dell'intermediaria, [OSCURATO:SOCIETA]., o al più della mutuante-mandataria, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., appartenente al gruppo bancario [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., quali soggetti designati a ricevere le rimesse debitorie durante il corso del rapporto … Risulta, ancora, del tutto destituita di fondamento la deduzione dell'appellante, [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. non ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la circostanza dell'eseguito pagamento anticipato del mutuo residuo. In realtà, la banca convenuta ha espressamente ribadito, a fol. 4 della comparsa di costituzione e risposta avanti al Giudice di Pace che "... la domanda di rimborso ... non risulta provata in riferimento all'avvenuta estinzione del finanziamento per il quale è stato esibito solo un conteggio estintivo (doc. 2 produzione attore) ... quindi non vi è prova di anticipata estinzione.". Risulta evidente, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha avanzato una contestazione tempestiva, specifica, compiuta e dettagliatamente articolata sulla circostanza in discorso, quale fatto impeditivo della domanda di ripetizione dell'indebito (art. 2033 cod. civ.), formulata da [OSCURATO:PERSONA]. L'appellante ha prodotto, soltanto in questo grado di appello, una "Liberatoria", recante la data del 30.6.2006, proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]., che attesta l'estinzione anticipata del finanziamento con effetto dal 31.5.2006. Ma tale documento non può essere preso in considerazione da questo Tribunale, investito della controversia quale giudice di secondo grado», ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. 6. ― Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due mezzi. 7. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre le altre intimate non hanno spiegato difese. 8. ― Il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9. ― Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver negato che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse espressamente riconosciuto con la comparsa di risposta in primo grado e poi con la comparsa conclusionale l’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione delle stesse norme, censurando la sentenza impugnata per aver negato che la banca non avesse contestato specificamente, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., la circostanza dell’eseguito pagamento anticipato del mutuo residuo. 10. ― Il ricorso è inammissibile. Sono difatti inammissibili entrambi i sovrapponibili motivi. Non può nel caso di specie trovare applicazione― come già affermato da Cass. 31 marzo 2021, n. 8994 ― il principio secondo cui, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077), sì da stabilire, ex novo, se il vizio vi sia o meno. Difatti l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27490). Nel caso di specie il giudice di merito ha compiuto un accertamento in ordine all’insussistenza della non contestazione sostenuto da una motivazione evidentemente eccedente la soglia del minimo costituzionale, della quale non resta la Corte che prendere atto, trattandosi di accertamento per il resto non sindacabile. 11. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, d