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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2022

Cassazione n. 35401/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza del 28/9/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA il 15/5/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione, falso e calunnia di cui agli artt.648, 477 e 482 e 368 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha~edotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. 1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di falso di cui al capo c) per il falso dei documenti di circolazione dell'autovettura.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo e, g calunnia per avere esibito dei documenti di identità falsi così accusando falsamente un'altra persona dei reati commessi.fr

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 99 cod. pen. 2.

In data 7 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei primi tre motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui al capi b), ricettazione della carta di circolazione dell'autovettura, c), contraffazione della stessa carta di circolazione, ed e), calunnia per avere, esibendo alla polizia giudiziaria dei documenti falsi intesati a [OSCURATO:PERSONA], attribuito allo stesso i reati di cui ai capi precedenti.

In specifico la difesa censura le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito evidenziando che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna consapevolezza che la carta di circolazione, ricevuta unitamente all'autovettura, era di provenienza furtiva e che questa fosse stata per di più contraffatta, condotta che evidentemente non aveva commesso personalmente, e, quanto alla calunnia, rileva che l'imputato, che aveva acquistati i documenti contraffatti da terze persone, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] fosse una persona effettivamente esistente e che pertanto difetterebbe l'elemento psicologico richiesto dalla norma.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).1.1.

La Corte territoriale, preso atto della circostanza che in effetti l'imputato non aveva dichiarato di avere acquistato la carta di circolazione dell'autovettura insieme ai documenti di identità, ha dato adeguato conto della sussistenza del reato di ricettazione di cui al capo b) con il riferimento alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato.

La circostanza che lo stesso abbia affermato che quando ha ricevuto l'autovettura Mendola, la persona che gli aveva conferito l'incarico di portare portarla in Tunisia, gli abbia detto che non avrebbe dovuto preoccuparsi dei documenti di circolazione "perché tanto non li controlla nessuno", risulta, infatti, significativa della consapevolezza della provenienza illecita degli stessi.

Ciò anche, in assenza di specifiche giustificazioni sul punto)/ e considerato il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, che ha ritenuto opportuno dotarsi di documenti di identità contraffatti proprio al fine di adempiere all'incarico ricevuto.

1.2. Del pari coerente e logica appare la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo c).

Anche in questo caso, infatti, con il riferimento al comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, caratterizzato dal reperimento e dall'uso di documenti falsi, la conclusione in ordine alla commissione, anche solo a titolo di concorso, della contraffazione della carta di circolazione di provenienza illecita dell'autovettura risulta adeguata

1.3. In ordine al reato di calunnia di cui al capo e) la Corte territoriale si è correttamente conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici" (Sez. 6, n. 6150 del 22/01/2013, Panuccio, Rv. 254434 Sez. 6, Sentenza n. 34101 del 24/05/2011, Foglia, Rv. 250546 - 01 e così anche, da ultimo Sez. 2, n. 42032 del 19/06/2019, Corbetta, Rv. 277110 - 01).

In specifico, poi, il giudice d'appello, con il riferimento alle caratteristiche intrinseche del documento contraffatto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), ha dato adeguato conto anche della sussistenza dell'elemento psicologico così che anche le critiche sul punto risultano manifestamente infondate.

2. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.

La doglianza è manifestamene infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, gravato di plurimi e specifici precedenti.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto all'applicazione della recidiva.

Anche in ordine a tale aspetto, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, con gli specifici riferimenti alla condotta posta in essere, espressione della medesima "devianza" già denotata in occasione dei precedenti reati, risulta articolata e corretta quanto agli elementi posti a fondamento del giudizio formulato sul punto.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di GENOVA, con sentenza del 28/9/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA il 15/5/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione, falso e calunnia di cui agli artt.648, 477 e 482 e 368 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha~edotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di falso di cui al capo c) per il falso dei documenti di circolazione dell'autovettura. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo e, g calunnia per avere esibito dei documenti di identità falsi così accusando falsamente un'altra persona dei reati commessi.fr 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 99 cod. pen. 2. In data 7 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei primi tre motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui al capi b), ricettazione della carta di circolazione dell'autovettura, c), contraffazione della stessa carta di circolazione, ed e), calunnia per avere, esibendo alla polizia giudiziaria dei documenti falsi intesati a [OSCURATO:PERSONA], attribuito allo stesso i reati di cui ai capi precedenti. In specifico la difesa censura le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito evidenziando che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna consapevolezza che la carta di circolazione, ricevuta unitamente all'autovettura, era di provenienza furtiva e che questa fosse stata per di più contraffatta, condotta che evidentemente non aveva commesso personalmente, e, quanto alla calunnia, rileva che l'imputato, che aveva acquistati i documenti contraffatti da terze persone, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] fosse una persona effettivamente esistente e che pertanto difetterebbe l'elemento psicologico richiesto dalla norma. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).1.1. La Corte territoriale, preso atto della circostanza che in effetti l'imputato non aveva dichiarato di avere acquistato la carta di circolazione dell'autovettura insieme ai documenti di identità, ha dato adeguato conto della sussistenza del reato di ricettazione di cui al capo b) con il riferimento alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato. La circostanza che lo stesso abbia affermato che quando ha ricevuto l'autovettura Mendola, la persona che gli aveva conferito l'incarico di portare portarla in Tunisia, gli abbia detto che non avrebbe dovuto preoccuparsi dei documenti di circolazione "perché tanto non li controlla nessuno", risulta, infatti, significativa della consapevolezza della provenienza illecita degli stessi. Ciò anche, in assenza di specifiche giustificazioni sul punto)/ e considerato il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, che ha ritenuto opportuno dotarsi di documenti di identità contraffatti proprio al fine di adempiere all'incarico ricevuto. 1.2. Del pari coerente e logica appare la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo c). Anche in questo caso, infatti, con il riferimento al comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente, caratterizzato dal reperimento e dall'uso di documenti falsi, la conclusione in ordine alla commissione, anche solo a titolo di concorso, della contraffazione della carta di circolazione di provenienza illecita dell'autovettura risulta adeguata 1.3. In ordine al reato di calunnia di cui al capo e) la Corte territoriale si è correttamente conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale "configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici" (Sez. 6, n. 6150 del 22/01/2013, Panuccio, Rv. 254434 Sez. 6, Sentenza n. 34101 del 24/05/2011, Foglia, Rv. 250546 - 01 e così anche, da ultimo Sez. 2, n. 42032 del 19/06/2019, Corbetta, Rv. 277110 - 01). In specifico, poi, il giudice d'appello, con il riferimento alle caratteristiche intrinseche del documento contraffatto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), ha dato adeguato conto anche della sussistenza dell'elemento psicologico così che anche le critiche sul punto risultano manifestamente infondate. 2. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. La doglianza è manifestamene infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità dell'imputato, gravato di plurimi e specifici precedenti. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto all'applicazione della recidiva. Anche in ordine a tale aspetto, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, con gli specifici riferimenti alla condotta posta in essere, espressione della medesima "devianza" già denotata in occasione dei precedenti reati, risulta articolata e corretta quanto agli elementi posti a fondamento del giudizio formulato sul punto. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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