CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2021
Cassazione n. 27135/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14483-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Venosa, [OSCURATO:PERSONA],26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE 97420690584; -intimato - avverso l'ordinanza del giudice di pace di Potenza, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -[OSCURATO:PERSONA], cittadina della Moldavia, impugna per cassazione con ricorso notificato il 14/5/2021 il provvedimento di convalida emesso dal giudice di pace di Potenza in data 29 marzo 2021 notificato il 1 aprile 2021 nonchè ogni atto presupposto o conseguente; -il giudice di pace con provvedimento in data 29 marzo 2021 ha convalidato quello adottato dal questore il 26 marzo 2021 con cui quest’ultimo aveva disposto le misure accessorie della consegna volontaria del passaporto, dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri, adottate nei confronti dell’odierna ricorrente; -la cassazione del suddetto provvedimento di convalida è chiesta dalla Pirojoc con ricorso affidato a due motivi; -non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno; considerato che: -con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 con conseguente nullità non sanabile di entrambi i provvedimenti, di convalida e di sottoposizione della ricorrente alle misure accessorie; -con il secondo motivo si deduce l’invalidità derivate del provvedimento del questore in quanto strettamente dipendente dal decreto di espulsione emesso il 26 marzo 2021 dalla Prefettura di Potenza posto che il Questore aveva ordinato al sottoposizione del ricorrente alle misure accessorie fino all’esecuzione dell’espulsione; -poichè il decreto prefettizio di espulsione era stato annullato dal giudice di pace con ordinanza 28 aprile 2021 ne derivava che l’annullamento del provvedimento presupposto si ripercuoteva sul quello conseguente; -i due motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati; -fermo l’obbligo di traduzione del decreto di espulsione, di quello di trattenimento ex art. 14, comma 1 d.lgs. 286/1998 nonché di tutti gli altri atti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione come sancito dall’art. 13 comma 7 d.lgs. 286/1998, è evidente che la previsione va calata nella specifica situazione di conoscenza della lingua in cui detti atti vengono assunti; - nel caso di specie il provvedimento di convalida adottato dal giudice di pace ed avente ad oggetto le misure disposte dal questore ex art. 13, comma 5.2 sub a), b) e c) è accompagnato da relata di notifica in italiano in cui oltre a dare conto dell’avvenuta notifica alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], si dà altresì atto che con la medesima Pirojoc è stato concordato che l’orario dell’obbligo di presentazione nei giorni di martedì, giovedì e sabato dal questore fissato dalle 14.00 alle ore 15.00 venisse invece anticipato alle ore 10.00 alle ore 11.00; -ebbene dalla suddetta relata di notifica del provvedimento di convalida impugnato, il cui contenuto non è oggetto di disconoscimento da parte della ricorrente, si desume inequivocabilmente la comprensione da parte della ricorrente del contenuto dell’atto notificato e , conseguentemente, l’insussistenza della dedotta violazione dell’obbligo di traduzione; - inammissibile è, invece, la doglianza di invalidità derivata allegata, peraltro, in termini generici senza neppure trascrivere il contenuto dell’asserito provvedimento di annullamento richiamato dalla ricorrente; -pertanto il ricorso è respinto; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma