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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:F:2008:100
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

(Prima Sezione) 15 luglio 2008 Causa F‑28/08

[OSCURATO:PERSONA]

contro Corte dei conti delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità – Decisioni confermative – Irricevibilità» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione della Corte dei conti 29 novembre 2007, recante rigetto del suo reclamo diretto contro le decisioni 10 maggio 2007 che stabiliscono gli abbuoni di annualità di pensione comunitaria risultanti dal trasferimento dei diritti a pensione da lui maturati in Francia presso regimi pensionistici complementari, e, dall’altra, il riconoscimento, in base a tale trasferimento, di un abbuono complessivo di annualità di pensione comunitaria di dieci anni, tre mesi e ventiquattro giorni.

Decisione: Il ricorso è irricevibile.

Il ricorrente è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Atto meramente confermativo – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1) Un ricorso di annullamento contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione non tempestivamente impugnata è irricevibile.

Una decisione è meramente confermativa di una decisione precedente quando non contiene alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente e non è stata preceduta da un riesame reale e approfondito della situazione del destinatario di tale atto precedente o basato su elementi nuovi.

La rettifica di un errore materiale, ininfluente sul contenuto stesso dell’atto, non può bastare a configurare l’adozione di una nuova decisione. (v. punti 45, 47 e 60) Riferimento: Corte: 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione (Racc. pag. 585, punti 11‑14); 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 3709, punto 18); 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams e a./Commissione (Racc. pag. 977, punti 14‑16), e 2 giugno 1994, causa C‑30/93, AC‑ATEL [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑2305, punto 24) Tribunale di primo grado: 14 ottobre 1999, cause riunite T‑191/96 e T‑106/97, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag.

II‑3181, punto 60), e 26 ottobre 2000, cause riunite da T‑83/99 a T‑85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento (Racc. pag.

II‑3493, punti 33 e 34) Tribunale della funzione pubblica: 19 dicembre 2006, causa F‑78/06, Suhadolnik/Corte di giustizia (Racc.

FP pagg.

I‑A‑1‑191 e II‑A‑1‑795, punti 31 e 32)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione) 15 luglio 2008 Causa F‑28/08 [OSCURATO:PERSONA] contro Corte dei conti delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità – Decisioni confermative – Irricevibilità» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione della Corte dei conti 29 novembre 2007, recante rigetto del suo reclamo diretto contro le decisioni 10 maggio 2007 che stabiliscono gli abbuoni di annualità di pensione comunitaria risultanti dal trasferimento dei diritti a pensione da lui maturati in Francia presso regimi pensionistici complementari, e, dall’altra, il riconoscimento, in base a tale trasferimento, di un abbuono complessivo di annualità di pensione comunitaria di dieci anni, tre mesi e ventiquattro giorni. Decisione: Il ricorso è irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Atto meramente confermativo – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1) Un ricorso di annullamento contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione non tempestivamente impugnata è irricevibile. Una decisione è meramente confermativa di una decisione precedente quando non contiene alcun elemento nuovo rispetto a un atto precedente e non è stata preceduta da un riesame reale e approfondito della situazione del destinatario di tale atto precedente o basato su elementi nuovi. La rettifica di un errore materiale, ininfluente sul contenuto stesso dell’atto, non può bastare a configurare l’adozione di una nuova decisione. (v. punti 45, 47 e 60) Riferimento: Corte: 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione (Racc. pag. 585, punti 11‑14); 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 3709, punto 18); 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams e a./Commissione (Racc. pag. 977, punti 14‑16), e 2 giugno 1994, causa C‑30/93, AC‑ATEL [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2305, punto 24) Tribunale di primo grado: 14 ottobre 1999, cause riunite T‑191/96 e T‑106/97, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II‑3181, punto 60), e 26 ottobre 2000, cause riunite da T‑83/99 a T‑85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento (Racc. pag. II‑3493, punti 33 e 34) Tribunale della funzione pubblica: 19 dicembre 2006, causa F‑78/06, Suhadolnik/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑191 e II‑A‑1‑795, punti 31 e 32)
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