CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 36506/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18612/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Divisione R.G.N. 18612/2018 Ud. 07/07/2023 CC R.G. 18612/2018 - Pagina nr. 2 di 4 –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1/2018 depositata il 11/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1/2018 depositata il 11/01/2018; − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 12 maggio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA]– deceduto dopo la proposizione del ricorso - ha nno dichiarato di rinunciare al ricorso; − all’atto di rinuncia ha nno aderito, unitamente a l propri o difensor e, i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché – quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta –[OSCURATO:PERSONA], pur se non formalmente costituito nel giudizio di legittimità; R.G. 18612/2018 - Pagina nr. 3 di 4 Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrent i, nonché del citato [OSCURATO:PERSONA] – che ha comunque sottoscritto per accettazione la rinuncia - e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese ex art. 391 c.p.c. ; − non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 R.G. 18612/2018 - Pagina nr. 4 di 4 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso chetale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. Dichiara estinto