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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 03852/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere per essere ella gravemente indiziata del delitto di partecipazione all'associazione camorristica clan "Fezza-[OSCURATO:PERSONA]", operante in Pagani e in altri comuni dell'agro nocerino- sarnese.

Clan che, dopo l'esecuzione, nel dicembre del 2022, delle ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei suoi promotori e capi, tra i quali il marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal marzo del 2023 si era riorganizzato.

2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen., e la mancanza o la mera apparenza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge e la mancanza della motivazione con riguardo alla richiesta di riqualificazione della sua condotta come concorso esterno nell'associazione camorristica.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e la mera apparenza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla «permanenza della pericolosità». [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, atto datato 05/01/2026, a firma della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere per essere ella gravemente indiziata del delitto di partecipazione all'associazione camorristica clan "Fezza-[OSCURATO:PERSONA]", operante in Pagani e in altri comuni dell'agro nocerino- sarnese. Clan che, dopo l'esecuzione, nel dicembre del 2022, delle ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei suoi promotori e capi, tra i quali il marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal marzo del 2023 si era riorganizzato. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e dell'art. 416-bis cod. pen., e la mancanza o la mera apparenza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge e la mancanza della motivazione con riguardo alla richiesta di riqualificazione della sua condotta come concorso esterno nell'associazione camorristica. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e la mera apparenza e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla «permanenza della pericolosità». [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, atto datato 05/01/2026, a firma della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.
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