CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12059/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/19442. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 giugno 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma dellasentenza del Tribunale di Bari, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della nonmenzione della condanna nel certificato penale a richiesta di privati e confermato,nelle restanti statuizioni, il giudizio di condanna nei confronti della suddettaimputata e di [OSCURATO:PERSONA], dichiarati responsabili del reato di cui all’art. art.223, secondo comma, n. 2) legge fall. per avere cagionato il fallimento della societàEURO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 9 dicembre 2019, e di cuierano stati rispettivamente amministratore di diritto e amministratore di fatto,omettendo sistematicamente il pagamento delle imposte determinandoun’esposizione debitoria pari ad euro 1.460.000,00.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto sottoscritto dal difensore difiducia.2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione allaconfigurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto dioperazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2) legge fall. Deduce che la Corted'appello con motivazione illogica e contraddittoria: ha dato atto che l'imputato erastato costretto ad allontanarsi dalla gestione della società fallita nel biennio 2013-2015 e, al tempo stesso, in modo contraddittorio ricondotto la responsabilità per lacrescita esponenziale del debito verso l’erario al medesimo imputato omettendo diconsiderare che tale debito aveva assunto dimensioni rilevanti proprio nel periododi assenza dell’imputato, essendo risultato, nel 2012, pari a poco più di euro22.000,00; sarebbe mancata una distinzione temporale tra le diverse fasi; non haconsiderato che sussisterebbero altre concause all'origine della crisi aziendale,dovute a fattori esterni legati al contesto di mercato e alla crisi generalizzata dalsettore.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all'art. 43 cod.pen. L'asserito inadempimento sistematico si sarebbeverificato in un periodo in cui l'imputato non aveva rivestito alcun ruolo gestionaleo direttivo e mancherebbe, comunque, la prova che il mancato adempimento delleobbligazioni tributarie sia stato frutto di una scelta gestionale consapevole.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore,articolato in unico motivo.Denuncia vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto provata lapenale responsabilità dell'imputata nonostante la stessa abbia assunto un ruolomeramente formale, quale amministratore di diritto della società, senza alcunaeffettiva ingerenza nella gestione aziendale, omettendo di considerare elementiindicativi di una sua effettiva compartecipazione al di là del rapporto di coniugio;inoltre, nel periodo 2013-2015, l'azienda era stata di fatto gestita ed amministratada [OSCURATO:PERSONA] figlio del primo matrimonio dell'imputato, come dichiaratoall'udienza del 9 maggio 2023; la condotta dell'imputata potrebbe essere, al più,ascritta a colpa e riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art.224, n. 2) Leggefall.; il debito erariale avrebbe costituito una causa concomitante della crisi dellasocietà, insieme ad altri fattori esogeni rappresentati dalla crisi del mercato e dallasvalutazione delle giacenze.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.1.1. Con primo motivo la difesa deduce che il reato di bancarotta impropria daoperazioni dolose non potrebbe essere ascritto all’imputato, essendo risultatoestraneo alla gestione societaria negli anni 2013-2015, a causa di ragioni di salute,e che la crisi societaria, che ha condotto al fallimento, sarebbe stata determinatada altri fattori.Le doglianze sono infondate e volte a sollecitare complessivamente un riesamedel merito attraverso una non consentita rinnovata valutazione degli elementiprobatori acquisiti. Inoltre, si risolvono nella reiterazione delle censure già dedottein appello e motivatamente disattese dal giudice di merito, non assolvendo lafunzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione insede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez.5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009,Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).1.1.1. È opportuno ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, intema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 223, secondocomma, n. 2, legge fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o diinfedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio dellacarica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute"economico-finanziaria dell’impresa e postulano una modalità di pregiudiziopatrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggettomaggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esitodivisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684). In tale ottica, siritiene corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa dataal protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive,che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli entiprevidenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5,n.12617 del 10/03/2025, Rv. 287977 – 01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep.2017, Rv.270046; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080; Sez. 5, n. 29586del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv.261446; Sez. 5n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997). Con specifico riferimentoall'omesso versamento delle imposte dovute, si è affermato che anche tale condottaintegra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, dal momentoche in tal modo si viene a gravare la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario(Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01).1.1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, lasentenza impugnata - anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado -ha compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della società, evidenziando chel'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali era stato il frutto di unaconsapevole scelta gestionale, iniziata a partire dall’anno 2006 e portata avanti coneffetti ingravescenti con un aumento esponenziale del debito verso l’erario, passatodalla somma di euro 22.000 nel 2012 ad un importo pari ad euro 1.460.354,00 nel2019, nei confronti della sola Agenzia delle Entrate.Peraltro, la Corte di appello ha evidenziato che è rimasta indimostrata la tesi diuna sofferenza aziendale dovuta ad una crisi del settore e, a comprova di ciò, hasottolineato che, nell’anno 2016, al momento del rientro dell’imputato alla guidadell’azienda, la stessa aveva realizzato ricavi significativi, superiori ad euro800.000,00, pur vanificati negli effetti da un debito IVA rimasto inevaso, per unimporto superiore a 181.000,00 euro che è andato a sommarsi alla pregressa e giàgrave esposizione debitoria.Potendo le operazioni dolose di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, leggefall., consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso perla salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condottaomissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesseper l'impresa, correttamente la Corte territoriale ha colto nel protrattoinadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive un comportamento che haingiustificatamente aumentato l'esposizione debitoria della società nei confrontidell'erario e degli enti previdenziali, anche in considerazione della conseguenteirrogazione di sanzioni che rendeva prevedibile, per la sua sistematicità edampiezza, il conseguente dissesto.Destituite di fondamento sono le critiche con cui si deduce la mancataindividuazione del nesso causale tra le condotte del ricorrente e il fallimento dellasocietà. Ciò che caratterizza la bancarotta impropria da operazioni dolose,distinguendola dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è l'immediatodepauperamento della società, ma la creazione e l'aggravamento di una situazionedi dissesto che porterà al fallimento della società. Il sistematico inadempimento deidebiti erariali e/o contributivi, se, da un lato, arreca sicuri vantaggi all'impresa sottoforma di risparmio attuale dei relativi costi, dall'altro, aumenta ingiustificatamentel'esposizione nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, così rendendoprevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016,dep. 2017, cit.).La Corte d'appello, con motivazione priva di illogicità, ha individuato proprionella risalente e sistematica omissione degli obblighi fiscali e contributivi la causadell'aggravamento del dissesto, ed in definitiva del fallimento della società,evidenziando come le condotte omissive degli imputati siano state sostanzialmentel'unica causa del dissesto, rappresentando i debiti fiscali e contributivi l'ammontaredel passivo fallimentare.1.1.3. Relativamente all'ulteriore doglianza concernente la mancata valutazionedell'impedimento che aveva colpito il ricorrente nel biennio 2013-2015, la Corteterritoriale ha adeguatamente motivato evidenziando che non risulta dimostratoche, durante il medesimo periodo, altro soggetto, diverso dagli imputati, si fosseoccupato della gestione aziendale, proseguendo nella politica di sistematicaevasione delle obbligazioni fiscali e previdenziali, già iniziata nel periodo precedente,fin dal 2006 (pag.8). Peraltro, è stato efficacemente sottolineato che, anche inepoca successiva al rientro attivo dell’imputato in azienda, la società fallita haproseguito nella medesima politica di sistematica inosservanza degli obblighitributari, determinando un ulteriore aggravamento del dissesto.1.2. È infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole dell'insussistenzadi dolo.L'art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. dispone che la causazione delfallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose. Lagiurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, secondo comma, leggefall. prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe unacondotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito ilfallimento, sovrapponibili da un punto di vista oggettivo ma differenziate sotto ilprofilo soggettivo.Invero, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è volutospecificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose - oggettodi contestazione nel presente procedimento - esso è solo l'effetto, dal punto di vistadella causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmentediretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazioneha accettato il rischio che esso si verifichi. In sostanza, mentre la prima fattispecie(cagionamento con dolo) è a dolo diretto di evento, in quanto il dissesto "entra nelfuoco della volontà", la seconda (cagionamento per effetto di operazioni dolose) èa dolo generico (Sez. I, n. 7136 del 25/04/1990, [OSCURATO:PERSONA]. 184359), giacché nonè necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto.Nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti unimmediato depauperamento della società, la condotta di reato è, pertanto,configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilodell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condottaantidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510), essendosufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi inun abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamentepericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini laprevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n.16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 - 01; Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015,cit.; Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207).La sentenza impugnata, così come la sentenza di primo grado, si sono attenutea tali canoni ermeneutici, individuando la sussistenza del dolo generico nelsistematico inadempimento, protratto per anni, delle obbligazioni tributarie econtributive, che rendeva prevedibile il dissesto conseguente all'accumulazione diingenti passività anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio. Lamotivazione è fondata su argomentazioni logiche e aderenti alle acquisizioniprobatorie e le doglianze difensive non riescono a fare emergere un profilo dicriticità nella stessa.2. È infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la sostanzialeestraneità della medesima alla gestione aziendale.La Corte di appello ha ritenuto certa la condivisione, da parte della ricorrente,delle scelte del coniuge, dominus di fatto della società fallita, improntateall'inosservanza del benché minimo onere fiscale e contributivo, per quasi undecennio e fino alla decozione. A tale proposito è stato, altresì, evidenziato, conmotivazione immune da vizi logici, che, in mancanza di prova di altre figureamministrative o manageriali che possano essere subentrate a gestire la società,durante il periodo in cui il marito era risultato fisicamente assente nel biennio 2013-2015, proprio la ricorrente ha continuato ad occuparsi dell'amministrazionedell'azienda. Non risulta d'altra parte che la tesi veicolata attraverso il ricorso, sulsubentro del figlio dell'imputato nella gestione sociale, sia stata oggetto diapprofondimento istruttorio su richiesta della difesa ed il Tribunale ha, altresì,evidenziato che la stessa imputata ha dichiarato in dibattimento di sapere cosaaccadeva in azienda anche in tale periodo (pag.7 della sentenza di primo grado).2.1. La decisione impugnata è allineata al costante insegnamento di questa Cortesecondo cui, ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazionidolose, non è richiesta la dimostrazione di un dolo specifico diretto alla causazionedel fallimento ma esclusivamente il dolo generico. Inoltre, pur non essendoricavabile la prova del dolo dal mero fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprireformalmente la carica di amministratore, l'amministratore di diritto rispondeunitamente all'amministratore di fatto, per non avere impedito l'evento che aveval'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la genericaconsapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli,distrugga o dissipi i beni sociali (Sez. 5, Sentenza n. 7332 del 07/01/2015, Rv.262767) e non essendo necessario che tale consapevolezza sia riferita alle singoleoperazioni, occorrendo fare riferimento complessivo alle attività illecite compiutedalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413del 24/09/2020, Rv. 279831 – 01).Nella fattispecie in esame, la natura prolungata dell'inadempimento ed il periodoprotratto in cui la ricorrente assunto la carica di amministratore di diritto dellasocietà fallita, oltre che la tipologia dell’omissione, implicante per sua stessa naturala conoscenza dell’amministratore di diritto in quanto concernente il mancatoassolvimento di obblighi posti direttamente a suo carico, costituiscono elementiconvergenti indicativi di una consapevolezza e volontaria adesione, da partedell’imputata, alle scelte imprenditoriali adottate dal coniuge. Le doglianze svolteappaiono reiterative di quelle sollevate in appello e sostanzialmente volte adottenere una non ammissibile reinterpretazione, da parte di questa Corte, delleevidenze probatorie acquisite, in quanto sviluppate senza la prospettazione di unvizio di travisamento di prova e a prescindere da un confronto con la motivazionedella sentenza impugnata che risulta, sul punto, ispirata ad un adeguato percorsologico-argomentativo e priva di vizi censurabili in questa sede.2.2. Appare del tutto generica la richiesta di ottenere una diversa qualificazionedella condotta ai sensi dell’art. 217 legge fall.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di bancarottasemplice, le operazioni di grave imprudenza sono quelle caratterizzate da alto gradodi rischio, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico e che, avutoriguardo alla complessiva situazione dell’impresa, oramai votata al dissesto, hannoil solo scopo, che deve essere riscontrato in sede di accertamento giudiziale deldolo, di ritardare il fallimento (Sez. 5, n. 118 del 26/10/2021, dep. 2022, Moschillo,Rv. 282729 – 01; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937).La Corte di appello ha evidenziato che il continuativo e doloso inadempimentodegli oneri fiscali e tributari da parte degli imputati non può essere ricondottonell'alveo della fattispecie di bancarotta semplice in quanto espressione di unapolitica aziendale iniziata quando ancora i sintomi della decozione non eranomanifesti. La motivazione è immune da vizi logici e la doglianza del tutto generica,priva di efficacia argomentativa idonea a scardinare la tenuta logica della sentenzaimpugnata. Ne consegue l’infondatezza della doglianza.3. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]