CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 05290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 8 maggio 2024 la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Vercelli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento ai reati rispettivamente ascritti (tentato incendio per il primo, favoreggiamento per la seconda). Con dette decisioni è stata affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Le deduzioni sono rapportate, per il Pepe, alla valutazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto; per la Cerutti alla responsabilità e al diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. . 3. V ricorso vaP dichiarat$ inammissibild perché proposto per motivi iP? manifestamente infondati e generici. 4. Ed invero, tutte le doglianze riguardano punti oggetto di ampia ed adeguata trattazione in sede di merito. La riproposizione delle doglianze senza adeguato confronto con le motivazioni di merito ricade, in particolare, nel vizio di genericità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrent* al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibilo iy ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]