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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 04884/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia in primo grado, ha ridotto rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio (concedendo pure la sospensione condizionale della pena) e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che: - il primo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 6, par. 3, Convenzione EDU per la mancata rituale contestazione dell'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta - è manifestamente infondato in quanto, in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 01); - il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale nonché dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per il travisamento della prova (richiamando l'art. 606, co. 1, lett d), cod. proc. pen.), in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., del dolo e della mancata qualificazione del fatto ex art.217 legge fall. - è manifestamente infondato e generico, in quanto si affida ad asserti erronei in diritto nella parte in cui parametra la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale al rapporto causale tra il fatto e il fallimento e, quanto all'elemento soggettivo, difetta di specificità, tenuto conto che il fatto è stato qualificato come bancarotta fraudolenta c.d. generica, punita a titolo di dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01), così disattendendo la richiesta di una più favorevole qualificazione, nonché in ordine all'apprezzamento delle dichiarazioni dei coimputati, oggetto di censure del tutto assertive (anche nella parte in cui assumono che non si sarebbe adeguatamente argomentato sulle doglienza difensive) che non danno conto neppure della rilevanza di esse nell'iter della sentenza impugnata (che ha richiamato, tra l'altro, quanto rassegnato dal curatore); - il terzo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. - è manifestamente infondato e versato in fatto poiché la sentenza impugnata ha esplicito gli elementi da cui ha tratto la destinazione a finale personale delle somme in discorso, dando conto anche della diversa causale (rispetto a quella prospettata dalla difesa) con cui sono state appostate in contabilità (ossia pagamenti a professionisti), in tal modo indicando in maniera adeguata un indice di fraudolenza del fatto distrattivo, rilevante anche sotto il profilo del prescritto dolo generico (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); e il ricorso non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ( J - il quarto motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., con particolare riguardo al nesso causale tra la condotta tipica ed il dissesto societario e alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale - è manifestamente infondato in quanto il ricorso richiama un precedente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 - 01) in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (cfr., Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01), essendo sufficiente - come ormai chiarito da tempo - la concreta pericolosità del fatto distrattivo (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 38396/2017, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; ritenuto, infine, che non deve tenersi conto della memoria, depositata dal difensore della parte civile il 21 ottobre 2025, così come della nota spese presentata il 30 ottobre 2025, e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 5 novembre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; e che, dunque, la ricorrente non deve essere condannati a rifondere alla medesima parte civile le spese del presente giudizio di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia in primo grado, ha ridotto rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio (concedendo pure la sospensione condizionale della pena) e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che: - il primo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 6, par. 3, Convenzione EDU per la mancata rituale contestazione dell'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta - è manifestamente infondato in quanto, in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 01); - il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale nonché dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione per il travisamento della prova (richiamando l'art. 606, co. 1, lett d), cod. proc. pen.), in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., del dolo e della mancata qualificazione del fatto ex art.217 legge fall. - è manifestamente infondato e generico, in quanto si affida ad asserti erronei in diritto nella parte in cui parametra la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale al rapporto causale tra il fatto e il fallimento e, quanto all'elemento soggettivo, difetta di specificità, tenuto conto che il fatto è stato qualificato come bancarotta fraudolenta c.d. generica, punita a titolo di dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01), così disattendendo la richiesta di una più favorevole qualificazione, nonché in ordine all'apprezzamento delle dichiarazioni dei coimputati, oggetto di censure del tutto assertive (anche nella parte in cui assumono che non si sarebbe adeguatamente argomentato sulle doglienza difensive) che non danno conto neppure della rilevanza di esse nell'iter della sentenza impugnata (che ha richiamato, tra l'altro, quanto rassegnato dal curatore); - il terzo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. - è manifestamente infondato e versato in fatto poiché la sentenza impugnata ha esplicito gli elementi da cui ha tratto la destinazione a finale personale delle somme in discorso, dando conto anche della diversa causale (rispetto a quella prospettata dalla difesa) con cui sono state appostate in contabilità (ossia pagamenti a professionisti), in tal modo indicando in maniera adeguata un indice di fraudolenza del fatto distrattivo, rilevante anche sotto il profilo del prescritto dolo generico (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 - 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); e il ricorso non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ( J - il quarto motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., con particolare riguardo al nesso causale tra la condotta tipica ed il dissesto societario e alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale - è manifestamente infondato in quanto il ricorso richiama un precedente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 - 01) in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (cfr., Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01), essendo sufficiente - come ormai chiarito da tempo - la concreta pericolosità del fatto distrattivo (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 38396/2017, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; ritenuto, infine, che non deve tenersi conto della memoria, depositata dal difensore della parte civile il 21 ottobre 2025, così come della nota spese presentata il 30 ottobre 2025, e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 5 novembre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; e che, dunque, la ricorrente non deve essere condannati a rifondere alla medesima parte civile le spese del presente giudizio di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle
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