CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] CONDEMI che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla confisca dell’immobile di Fiumara, e per il rigetto nel resto dei ricorsi; dato avviso ai difensori; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (condannato con sentenza irrevocabile per partecipazione a un’associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., dal 2005 al 2009), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (coniuge, terzo interessato) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (figlia, terzo interessato) avverso l'ordinanza in data 6 giugno 2023 con la quale era stata disposta la confisca per equivalente ex art. 240-bis cod. pen. (già art. 12- sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356) di valori, beni e denaro nella disponibilità del primo, tra i quali l'immobile sito in Fiumara intestato alla figlia fino alla concorrenza di euro 46.471, pari al valore delle somme disinvestite da operazioni mobiliari effettuate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], soggetto interposto in favore del coniuge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel periodo sospetto e con risorse sproporzionate. 2. Ricorrono [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo dei rispettivi difensori e procuratori speciali. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppano otto motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 240-bis cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'errore sulla res iudicanda e al fraintendimento dell'oggetto del provvedimento di confisca nel quale è incorso il giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione ha del tutto frainteso l'oggetto del provvedimento opposto che riguardava unicamente l'impossibilità dell'esecuzione della disposta confisca sui titoli di credito acquistati nel periodo tra il 2005 e il 2009, perché già dismessi. È palese la confusione del provvedimento impugnato poiché il giudice dell’esecuzione dimentica che il terreno del quale si parla nell’ordinanza era già stato confiscato con il provvedimento del 2022, con il quale era pure stata rigettata la richiesta di confisca dell'immobile di proprietà della figlia del condannato, oggetto dell’odierna confisca. 3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 597 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione perché il giudizio di opposizione deve vertere esclusivamente sul provvedimento opposto, il quale riguardava unicamente i titoli di credito acquisiti nel periodo di ragionevolezza temporale, mentre invece il giudice dell’esecuzione ha disposto la confisca dell'immobile intestato alla figlia del condannato. 3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione l'articolo 240-bis cod. pen. e dell'articolo 111 della Costituzione per contrasto con il giudicato e violazione del bis in idem, tenuto conto che la richiesta di confisca dell'immobile intestato alla figlia del condannato era già stata rigettata con provvedimento del 14 aprile 2022. 3.4. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 240-bis cod. pen. e del principio di ragionevolezza temporale, poiché l'immobile è stato acquistato dalla figlia del condannato soltanto in data 23 marzo 2016, quindi ben oltre il periodo “sospetto” al quale si riferisce la condanna del padre. 3.5. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'articolo 240-bis cod. pen. e del principio di ragionevolezza temporale, con riguardo all’illegittima estensione dell'onere probatorio per i beni derivanti dall'investimento di capitali illeciti preesistenti. La difesa ha dimostrato che i titoli di credito acquistati nel periodo dal 2004 al 2009, non reperiti, costituivano il reinvestimento di titoli acquistati legittimamente prima del periodo “sospetto”, ma di tale circostanza il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto nel disporre la confisca dell'immobile. 3.6. Il sesto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta confisca del bene intestato a terzi, non potendosi fare applicazione della presunzione relativa di illecita accumulazione che, per pacifica giurisprudenza, non si applica al terzo estraneo. 3.7. Il settimo motivo denuncia la violazione dell'articolo 240-bis cod. pen. e del principio del contraddittorio, con riguardo all'omessa valutazione delle prove documentali relative al reinvestimento di capitali leciti preesistenti, in quanto il giudice dell'esecuzione ha totalmente omesso di esaminare le produzioni documentali, limitandosi ad affermare apoditticamente che esse «non dimostrano in alcun modo il collegamento diretto con l'acquisto del terreno del 2005». 3.8. L’ottavo motivo denuncia la violazione dell'articolo 240-bis cod. pen. e l’illegittima inversione dell’onere probatorio, spettando all’accusa, anziché all’intestatario del bene [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di provare la fittizietà dell’intestazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa quattro motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia la violazione della legge penale e processuale, in riferimento agli articoli 125 cod. proc. pen. e 240-bis, secondo comma, cod. pen. Il giudice dell’esecuzione ha erroneamente qualificato la richiesta del pubblico ministero alla stregua della “confisca estesa”, della quale si richiamano i presupposti, salvo poi adottare la “confisca per equivalente” sulla base di presupposti errati (riconducibilità dell’immobile al condannato; “equivalenza” a fronte della impossibilità di eseguire il primo provvedimento di confisca assunto in data 14 aprile 2022). 4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, all'articolo 7 della Convenzione EDU e all'articolo 1 cod. pen., con riguardo all'applicazione retroattiva della confisca per “equivalente” rispetto alla data di commissione del reato presupposto. Il giudice dell'esecuzione, in presenza un provvedimento “sanzionatorio” quale la confisca per “equivalente”, avrebbe dovuto rispettare il principio di legalità e quindi rifiutare di applicare la confisca. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché la Convenzione EDU, in considerazione del contenuto “sanzionatorio” della confisca per “equivalente”, hanno chiarito che essa non può essere applicata ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della norma che l'ha inserita nell'ordinamento positivo. Nessuna verifica, rispetto alla data (26 luglio 2008) di entrata in vigore della legge 24 luglio 2008, n. 125, portante conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, è stata effettuata dal giudice dell'esecuzione, alla luce del fatto che il reato presupposto è stato commesso tra il 2005 e il 2009, mentre l’acquisto del bene da parte della figlia del condannato risale al 23 marzo 2016. Inoltre, gran parte della condotta associativa è stata attuata in data anteriore all'entrata in vigore della richiamata legge n. 125 del 2008, mentre nessuna argomentazione è stata spesa dal giudice dell'esecuzione per illustrare la effettiva protrazione della condotta in detto periodo, al di là della generica fictio legata alla formulazione della contestazione. 4.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dei criteri interpretativi in ordine alla attribuzione del bene al condannato. Il giudice dell'esecuzione ha espressamente affermato che sussiste una inversione dell'onere probatorio, che graverebbe sull'effettivo titolare del bene, anziché, come affermato dalla giurisprudenza, assegnare l'onere alla pubblica accusa. Viceversa, il giudice dell'esecuzione si è affidato a meccanismi presuntivi (rapporto familiare) per affermare la fittizietà dell'intestazione. 4.4. Il quarto motivo denuncia la violazione dei criteri interpretativi in ordine alla valutazione degli elementi favorevoli allegati dalla difesa. Il giudice dell'esecuzione ha assegnato alla difesa un compito probatorio, anziché meramente dimostrativo, circa la proprietà del bene, per di più rifiutando di esaminare le allegazioni difensive che sono state apoditticamente giudicate inattendibili perché provenienti dalla difesa. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato che «le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa non possono ritenersi idonee a scalfire il quadro presuntivo delineato dal provvedimento impugnato, né assumono, allo stato, valore probatorio decisivo»: ciò in contrasto con i canoni legali, sia con riguardo alla insussistenza della presunzione di interposizione, sia con riguardo allo svilimento del valore da attribuire alle produzioni documentali e dichiarative della difesa, pur legittimamente acquisite a norma dell'articolo 391-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, che contengono numerose censure inammissibili, sono nel complesso infondati. 2. Il vigente art. 240-bis cod. pen., sotto la rubrica «Confisca in casi particolari», stabilisce al primo comma: «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli […], è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. […]». Il secondo comma dell’art. 240-bis cod. pen. soggiunge: «Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona». La norma costituisce la trasposizione dell’art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che, sotto la rubrica «Ipotesi particolari di confisca», prevedeva: «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, […], è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. […]. 2. […]. 2-bis. […]. 2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. […]». È importante notare che il comma 2-ter, introdotto dall'art. 10-bis, comma 1, decreto- legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, prevede un’ipotesi di confisca per “equivalente” di beni di legittima provenienza, quando non sia stato possibile eseguire la confisca “allargata” dei beni acquisiti dal condannato per sproporzione e nel periodo sospetto. Va pure ricordato che, anche nel caso della confisca per “equivalente”, l’atto ablatorio può colpire i beni intestati fittiziamente a terzi. 2.1. Per parte sua, la confisca “allargata” (o per sproporzione) è una misura disciplinata dall'art. 240-bis, primo comma, cod. pen., che permette la confisca di denaro, beni o utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, se sproporzionati rispetto al suo reddito. Si applica in caso di condanna per specifici reati ("reati spia"), tra i quali rientra il delitto associativo mafioso per il quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La misura mira a contrastare l'accumulazione illecita di ricchezze, prevenendo il loro riutilizzo per nuovi delitti. Se vi è una notevole sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati, si presume che tali beni siano il risultato di attività illecite, a meno che il condannato non provi il contrario. Non è necessario dimostrare che il bene sia direttamente collegato al reato per il quale è stata pronunciata condanna. La giurisprudenza di legittimità richiede un criterio di "ragionevolezza temporale" tra l'acquisizione del bene e il reato. La confisca può colpire anche beni intestati a terzi (interposta persona). 2.2. Dunque, la confisca “allargata”, quando non sono reperiti i beni oggetto di illecita accumulazione, può colpire anche beni legittimamente acquisiti di valore equivalente dei quali il condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona, così assumendo la qualificazione di confisca per “equivalente” ex art. 240-bis, secondo comma, cod. pen. 3. La vicenda procedimentale in esame si innesta su un precedente provvedimento di confisca “allargata” disposto in sede di incidente di esecuzione con ordinanza del 14 aprile 2022, confermato nel giudizio di opposizione deciso dalla stessa Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 26 gennaio 2023 (definitiva a seguito di Sez. 6, n. 601/2024 del 9/11/2023), che aveva disposto la confisca del terreno sito in Rosalì intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], moglie del condannato, che lo aveva acquistato il 16 novembre 2005. In forza di tale provvedimento irrevocabile si trae la conclusione che il terreno confiscato era nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell’intestatario fittizio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e che esso fu acquistato nel periodo sospetto e con sproporzione. 3.1. Tanto premesso, va chiarito l'oggetto dell'incidente di esecuzione oggi in verifica. Il Procuratore generale si è rivolto al giudice dell’esecuzione per ottenere il sequestro preventivo e la confisca per “equivalente” ex articolo 240-bis, secondo comma, cod. pen. (già articolo 12-sexies, comma 2-ter, d.l. n. 306 del 1992), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] condannato con sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 [OSCURATO:PERSONA] 2017, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 maggio 2014, irrevocabile in data 15 maggio 2019, per il reato di cui agli articoli 416-bis, primo e quarto comma, cod. pen., commesso dal 2005 al 2009 di valori, beni e denaro nella disponibilità del condannato sproporzionati rispetto ai suoi redditi, tra i quali l'immobile di Fiumara, intestato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 46.471, non essendo stati reperiti i titoli o valori di analogo importo intestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che erano stati acquisiti, per interposta persona e con sproporzione, nel periodo “sospetto”. Infatti, le indagini patrimoniali svolte dopo il primo provvedimento di confisca avevano consentito di individuare altri beni (titoli e buoni postali per complessivi euro 46.471) acquistati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sproporzione rispetto ai già accertati redditi famigliari, nel periodo nel quale si è consumato il reato associativo mafioso per il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato. Dunque, con l’ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione ordinava il sequestro preventivo e la confisca di valori, beni e denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tra i quali l'immobile di Fiumara, sul presupposto che non era stato possibile reperire i buoni postali e i titoli sopra individuati del complessivo valore di euro 46.471, precisando che detti investimenti, eseguiti nel periodo sospetto perché coincidente con la imputazione associativa, non trovavano giustificazione in redditi leciti e apparivano sproporzionati rispetto alle disponibilità familiari. Il giudice dell’esecuzione soggiungeva che l’immobile di Fiumara faceva capo al patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in quanto, pur formalmente intestato alla figlia convivente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], era stato acquistato con risorse non tracciate e sproporzionate rispetto ai redditi famigliari; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca dell’acquisto conviveva con i genitori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], era del tutto priva di redditi, al pari dei genitori che non fruivano di redditi o capitali tali da giustificare l’acquisto. 3.2. A seguito dell'opposizione presentata dagli odierni ricorrenti, il giudice dell'esecuzione confermava la decisione precedentemente assunta, sottolineando che per l'immobile di Fiumara la confisca poteva colpire bene intestati a terzi quando sia fornita la prova, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, della disponibilità di fatto da parte del condannato ovvero della fittizietà dell'intestazione; circostanza ravvisata nel caso dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della giovane età della donna all'epoca dell'acquisto, dell'assenza di qualunque capacità reddituale, dell'assenza di qualunque precedente rapporto lavorativo o altro reddito e della dimostrata stabile convivenza della stessa con il padre almeno fino al giugno 2016, cioè ben oltre la data di acquisto dell'appartamento (23 marzo 2016). Il giudice dell'esecuzione, inoltre, riteneva non decisive le deduzioni difensive, supportate da dichiarazioni assunte dalla difesa ai sensi dell'articolo 391-bis, comma 2, cod. proc. pen., e da documenti, poiché generiche quanto alla prova della presunta autonomia reddituale e patrimoniale della figlia dell'imputato e comunque scarsamente attendibili (quanto agli usi famigliari e alla autonomia di vita di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) poiché provenienti da familiari e altri soggetti strettamente legati con il condannato. Il provvedimento impugnato esaminava, poi, la questione della confisca del terreno e della allegata esistenza di leciti investimenti mobiliari in titoli di credito e buoni postali che il giudice dell'esecuzione ha giudicato non provata poiché oggetto di documentazione generica, priva di tracciamento in merito ai flussi finanziari e perciò del tutto inidonea ad affermare, come pretendeva la difesa, la legittima provenienza di dette somme; il giudice dell’esecuzione soggiungeva, infine, che, in ogni caso, non era stata dimostrata la legittima provenienza, né delle somme investite nei citati valori mobiliari, né di quelle successivamente impiegate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], priva di redditi, per acquistare l’immobile di Fiumara. In particolare, è rimasta priva di qualunque riscontro documentale l’allegazione difensiva secondo la quale le risorse finanziarie utilizzate per l’acquisto dell’appartamento di Fiumara provenissero o fossero state in qualche altro modo fornite dal nubendo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o da altri parenti o amici dello stesso, in quanto, alla luce delle vigenti disposizioni sul trattamento dei flussi finanziari, nessuna traccia era stata individuata o fornita in merito; del resto, contraddittoriamente, in una prima fase [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che le somme impiegate per l’acquisto provenissero dalla dismissione di precedenti investimenti famigliari leciti, salvo poi non allegare alcun elemento specifico. 4. Tanto premesso, va sgombrato il campo da alcune questioni. 4.1. In ragione di quanto si è sopra ricordato circa l’oggetto del procedimento e circa il contenuto del provvedimento in verifica, ne consegue che il provvedimento impugnato non è affatto viziato dalla confusione denunciata al primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Esso, infatti, attiene proprio alla richiesta di confisca per “equivalente” avanzata dal pubblico ministero a seguito delle indagini patrimoniali che hanno fatto emergere l’intervenuta dismissione di investimenti mobiliari effettuati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intestatario fittizio, nel periodo sospetto, al quale si riferisce il reato lucro genetico commesso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Il giudizio di opposizione avverso il provvedimento in tema di confisca assunto de plano è effettivamente sottoposto al principio del divieto di reformatio in peius, come chiarito da Sez. 1, n. 6290 del 05/11/2021 - dep. 2022, Nocerino, Rv. 282657 – 01, secondo la quale «in tema di procedimento di esecuzione, è illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, sull'opposizione proposta dal solo interessato, riformi in senso peggiorativo il provvedimento, assunto senza formalità, di parziale accoglimento della domanda». Ciò non di meno, il provvedimento di prima istanza aveva disposto la confisca dell’immobile di Fiumara, al pari di quello pronunciato in sede di opposizione, sicché non sussiste la denunciata violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. denunciata al secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Nel 2022 il giudice dell’esecuzione aveva effettivamente rigetto la richiesta di confisca “allargata” dell’immobile di Fiumara, intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo del difetto di correlazione temporale. La confisca in verifica, viceversa, è stata disposta per “equivalente”, sicché si fonda su presupposti diversi rispetto alla precedente istanza e, perciò, non è ravvisabile alcuna preclusione derivante dalla precedente decisione di rigetto, come invece lamentato al terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Tale assunto è, in effetti, conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che «la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva» (ex multis, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 – 01). Ciò, fermo quanto si dirà in seguito, rende ragione della infondatezza del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Il terreno di Rosalì, intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è oggetto di confisca divenuta da tempo definitiva, sicché non saranno esaminate le censure in proposito enunciate al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. L’appartamento di Fiumara, intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e considerato nella effettiva disponibilità del padre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], attinto dalla confisca per “equivalente” fino alla concorrenza di euro 46.471, è stato appreso poiché non sono stati reperiti i valori e le somme oggetto degli investimenti mobiliari per complessivi euro 46.471 effettuati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tra il 2006 e il 2010, passibili di confisca “allargata”, trattandosi di rapporti risultati estinti con incameramento delle relative somme da parte del nucleo famigliare. 5. Va, a questo punto, ricordato che la disposizione normativa dell’art. 12-sexies, comma 2-ter, d.l. n. 306 del 1992, espressamente stabiliva che «quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato». Oggi il secondo comma dell’art. 240-bis cod. pen. stabilisce analogamente: «quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona». 5.1. È, dunque, consentita la confisca per “equivalente” anche dei beni legittimamente acquisiti e in mancanza di “collegamento temporale” con il reato, nonché, alle stesse condizioni, di quelli fittiziamente intestati ai terzi, nei limiti quantitativi di quanto è confiscabile in forza della confisca “allargata”. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che «non si estende alla confisca per equivalente il criterio di temperamento della "ragionevolezza temporale" fra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita, richiesto ai fini della confisca di prevenzione e di quella per sproporzione, in quanto, a differenza di queste due ultime forme di ablazione, la confisca per equivalente, quale sanzione di entità commisurata al vantaggio illecito ritratto, consegue all'accertamento della colpevolezza dell'autore in ordine a uno specifico fatto delittuoso (Sez. 6, n. 35789 del 10/07/2024, Russo, Rv. 286974 – 01). 5.2. Recentemente, si è autorevolmente chiarito che «è quindi condivisibile l'affermazione di parte della dottrina secondo cui la confisca per equivalente “salta” la derivazione tra bene e reato quanto alla identità specifica del bene e del suo rapporto con l'illecito, ma non incide sulla identità quantitativa del rapporto tra reato e reo; essa è, come detto, un surrogato della confisca diretta perchè si limita a realizzare un meccanismo di chiusura e sussidiario del sistema - derivante dalla impossibilità di apprendere i beni direttamente derivanti dal reato - ma è simile nella sostanza alla prima. Ciò consente di riordinare il sistema e di superare, ad esempio, l'assunto diffuso, obbiettivamente non facilmente spiegabile, secondo cui sarebbe possibile, a fronte di una confisca diretta non punitiva, riconoscere alla corrispondente confisca per equivalente il carattere di confisca punitiva. La natura della confisca per equivalente deriva e dipende dalla natura della confisca diretta cui accede: se la confisca diretta ha natura "recuperatoria" (confisca del profitto), la confisca per equivalente sarà recuperatoria; se la confisca diretta ha carattere punitivo - perché, ad esempio, si quantifica per eccesso il profitto - la confisca per equivalente sarà punitiva. Le modalità, diretta o per equivalente, con cui si sottrae al reo l'arricchimento illecito costituiscono solo “l'abito indossato dalla misura nella singola occasione”» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 - dep. 2025, Massini, Rv. 287756, in motivazione). La richiamata Sez. U, Massini, cit., ha anche chiarito che «la confisca, anche diretta, del profitto o del prezzo ha carattere punitivo solo quando eccede il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato. La confisca per equivalente del prezzo e del profitto costituisce una modalità di apprensione dei beni alternativa a quella diretta, assolve a una funzione ripristinatoria, ha una componente sanzionatoria e può solo eventualmente assumere carattere punitivo, nel senso in precedenza indicato (Corte cost., sent. n. 112 de 2019)». Circa la natura della confisca per “equivalente”, la richiamata Sez. U, Massini, cit., ha affermato che: «la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, a una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente a oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito» (massima ufficiale: Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 - dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 03). In proposito, Sez. U, Massini, cit., ha soggiunto che «- la confisca è misura sottoposta anch'essa al controllo di proporzione, a prescindere dalla sua formale "etichetta"; - anche rispetto alla confisca si deve valutare se la compromissione del diritto di proprietà sia idonea, necessaria e proporzionata rispetto al fine prefissato; - se l'ablazione non è diretta a un mero ripristino ma assume connotati punitivi, nel senso in precedenza esplicitato (Corte cost., sent. n. 112 del 2019), il controllo di proporzionalità assume una valenza retrospettiva, con particolare riguardo alla proporzione della sanzione complessivamente irrogata rispetto alla gravità del singolo fatto; - se l'ablazione è invece diretta al ripristino della situazione anteriore all'illecito, il controllo di proporzionalità ha una valenza prospettica ed è volto a verificare la congruità del mezzo - cioè della misura- rispetto al fine. - gli automatismi e le rigidità sanzionatorie possono essere elementi indicativi di sproporzione». 5.3. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire - affermando un principio che il Collegio intende ribadire - che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (art. 240-bis cod. pen.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo, ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 1:3084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv, 247722-01; SEZ. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01). La giurisprudenza ha anche precisato che l'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231390-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01). La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi. Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospettazione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957 - 01; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 254699-01). 6. Seguendo l’ordine logico delle ulteriori questioni poste dalle difese, va rilevato che: - la sproporzione dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei valori mobiliari tra il 2006 e il 2010 non è specificamente contestata, posto che, a fronte della accertata incapienza reddituale, la difesa non è stata in grado di documentare la legittima provenienza delle somme impiegate in detto investimento; - non è specificamente contestata la ragionevolezza temporale del collegamento tra il reato e detti acquisti mobiliari effettuati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - neppure è seriamente contestata la fittizietà dell’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei detti valori immobiliari; del resto, l’interposizione di [OSCURATO:PERSONA] è già stata compiutamente accertata dal provvedimento di confisca che riguarda il terreno, divenuto irrevocabile; tale statuizione, che trova pure ampia motivazione nel provvedimento in verifica, non è contrastata dalle generiche censure in proposito sviluppate dai ricorsi. 6.1. Ciò consente di giudicare infondati, in particolare, il quinto e il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, in parte, del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 7. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha ampiamente esaminato le allegazioni difensive in merito alla presunta autonomia patrimoniale e reddituale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], giudicandole infondate e, in particolare, prive di effettiva capacità dimostrativa; a ciò consegue l’infondatezza del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Non risulta controverso che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fosse priva di redditi e vivesse, all’epoca dell’acquisto, ancora con i genitori. È stata logicamente giudicata non conferente la deduzione difensiva secondo la quale l’acquisto era finalizzato alla costruzione della dimora della nuova famiglia che la ricorrente aveva in animo di realizzare. Si tratta, in effetti, di un motivo (quello della edificazione della casa matrimoniale) eventualmente sotteso all’acquisto patrimoniale (“dotare” [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di un’abitazione propria dove andare a convivere con il coniuge), ma che non altera il maccanismo negoziale e finanziario che ha condotto all’acquisto dell’immobile con fonti finanziarie occulte riferibili a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite anche della moglie [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, quale intestatario fittizio, aveva dismesso i precedenti investimenti mobiliari illecitamente costituiti con risorse del condannato , ha messo a disposizione, secondo la logica ricostruzione indiziaria effettuata dal giudice dell’esecuzione, le risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile da parte dell’intestatario fittizio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Egli, dunque, ha acquisito la disponibilità dell’immobile e lo ha messo poi a disposizione della figlia, cui lo ha intestato. L’atto di esercizio del potere di signoria, tipicamente qualificabile in termini di possesso, è stato quindi individuato nell’operazione di acquisto dell’immobile mediante un contratto di compravendita (simulato per quello che riguarda il nome dell’acquirente), con contestuale intestazione fittizia del bene alla figlia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, anche qualora volesse qualificarsi il complesso atto negoziale alla stregua di una donazione indiretta a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deve prendersi atto che la signoria sul bene spettava in ogni caso a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha trasferito alla figlia. Ciò è chiaramente affermato dal massimo consesso giurisdizionale di legittimità: «Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene e il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro» (Sez. U civ., n. 9282 del 05/08/1992, Rv. 478443 - 01). Si tratterebbe, in questa ipotesi, di un atto dispositivo del patrimonio compiuto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], perciò esso stesso qualificabile alla stregua di un atto che manifesta la disponibilità del bene. Ciò determina l’infondatezza del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. A fronte della assenza di tracce di leciti movimenti finanziari relativi all’acquisto immobiliare e alla convergente esistenza di gravi indizi dimostrativi dell’intervento finanziario di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la difesa avrebbe dovuto allegare che i mezzi per l’acquisto provenivano, in difetto di reddito e patrimonio propri della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], da dotazioni del coniuge o da altra lecita fonte. Sul punto i ricorsi sono privi di alcuna capacità critica rispetto alla logica motivazione che sgombrato il campo dalle dichiarazioni assunte ex art. 391-bis cod. proc. pen. perché non utili per individuare le fonti patrimoniali impiegate per l’acquisto, ma unicamente concernenti al progetto famigliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la totale assenza di elementi a supporto della tesi difensiva circa la lecita provenienza delle somme impiegate per l’acquisto. 8. Orbene, a prescindere dalla già chiarita irrilevanza della mancanza di collegamento temporale tra l’acquisto immobiliare e il reato per il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato (cfr. par. 5.1.), non è fondata la deduzione secondo la quale il giudice dell’esecuzione avrebbe addossato alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l’onere della prova della proprietà. Ciò determina l’infondatezza dell’ottavo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Il provvedimento ha chiarito, seppure utilizzando una formula inesatta là dove ha fatto riferimento all’onere probatorio che grava sulla difesa, che, a fronte della formale intestazione dell’immobile, l’accusa ha fornito numerosi convergenti elementi atti a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: non aveva redditi o patrimonio proprio; viveva con il padre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già ritenuta in via definitiva soggetto interposto del coniuge per l’intestazione di beni mobili, immobili e valori mobiliari; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità, a seguito della dimissione dell’investimento mobiliare fittiziamente intestato a [OSCURATO:PERSONA], di somme di denaro accumulate nel periodo “sospetto” nel quale ha commesso il reato associativo, dimostrato idoneo a produrre profitto illecito. La difesa, per parte sua, ha allegato che l’abitazione di Fiumara è stata acquistata per la nuova famiglia che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stava costruendo con il pieno consenso dei genitori. Si tratta di una questione che, come ha correttamente osservato il giudice dell’esecuzione, non riguarda l’effettiva intestazione dell’immobile e l’autonomia patrimoniale e reddituale della ricorrente che, come neppure il ricorso contesta, non disponeva delle risorse economiche e finanziarie per effettuare l’acquisto. Del resto, la difesa non ha neppure dimostrato, come pure si era prefissa di fare, che le risorse impiegate per l’acquisto fossero state messe a disposizione dal coniuge o da altri famigliari in modo lecito. Si tratta di una prova che, nella comune esperienza, appare assai agevole da fornire alla luce degli obblighi antiriciclaggio che, a norma del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, presidiano anche le operazioni immobiliari. 8.2. Non vi è stata, dunque, nessuna inversione dell’onere della prova. Il giudice dell’esecuzione ha preso atto del fallimento della prova contraria che spettava a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di fornire, a fronte della convergenza indiziaria sulla fittizietà dell’intestazione del bene e sulla provenienza illecita, per reimpiego, delle risorse utilizzate per acquistarlo. A fronte del panorama indiziario, gravemente concludente per la fittizietà dell’intestazione dell’immobile di Fiumara e per la dispersione di precedenti investimenti effettuati con fonti illecite da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della moglie [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (interposto), spettava alla difesa, come ha correttamente sottolineato il giudice dell’esecuzione, di fornire elementi capaci di dimostrare il contrario o quanto meno indebolire il quadro indiziario fornito dal pubblico ministero. 9. Deve, infine, escludersi la fondatezza e rilevanza della questione dell’applicazione retroattività della disposizione che prevede la confisca per equivalente, denunciata al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. Anzitutto va chiarito che la difesa non contesta la proporzione tra il profitto conseguito dal reato associativo e quanto oggetto di confisca. Ciò, alla luce della richiamata Sez. U, Massini, cit., consente di qualificare la disposta confisca come ripristinatoria, dunque priva di carattere punitivo o sanzionatorio. Per conseguenza, risulta fuori fuoco la deduzione difensiva che fa leva sulla pretesa natura sanzionatoria della confisca per “equivalente”. 9.2. Del resto, la disposizione che ha introdotto nell’ordinamento la confisca per “equivalente” è entrata in vigore il 26 luglio 2008, cioè durante il periodo di permanenza (2005 – 2009) del reato associativo mafioso per il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, sicché non risulta neppure violato, ove rilevante, il principio di irretroattività dei provvedimenti a contenuto sanzionatorio. D’altra parte, è meramente assertiva la censura difensiva che assume la esistenza di una fictio nella datazione della condotta, senza peraltro dedurre alcun elemento specifico. Viceversa, la natura “chiusa” della contestazione associativa (dal 2005 al 2009) determina la formazione del giudicato su di essa, diversamente da quanto accade nel caso della contestazione “aperta” per la quale, qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121 – 01). L’accertamento compiuto nel giudizio di cognizione, dunque, resta fermo a fronte delle generiche deduzioni sulla datazione della condotta. 9.3. La deduzione circa l’applicazione retroattiva della disposizione che prevede la confisca per “equivalente” è, inoltre, in contrasto con il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità circa il periodo di rilevanza degli acquisti ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (ora 240-bis cod. pen.). Si è, in proposito, autorevolmente chiarito che «il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima» (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01). Ciò che rileva, nel caso di specie, è che si tratta di un bene acquistato dopo la condanna di primo grado, ma con denaro proveniente dall’illecito anteriormente commesso, denaro sottratto alla confisca a seguito del disimpegno dell’investimento mobiliare che era stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso non contesta tale concatenazione delle movimentazioni finanziarie, tanto che si palesa infondato là dove vanamente introduce generiche questioni circa la provenienza delle somme investite da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ciò determina l’infondatezza del quarto e del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 9.4. Non vi è, quindi, alc