CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 37486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 19/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dei difensori di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli - sezione Misure di Prevenzione confermava l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata rigettata la richiesta di revoca ex tunc del decreto n. 101/14 Reg. Decr. - emesso in data 28/03/2013 e depositato in data 19/12/2014, definitivo il 17/07/2020 con cui era stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e veniva, inoltre, imposta la cauzione di euro 3.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, comma sesto, Costituzione, 125, comma 3, cod. proc. pen., 1 legge 575/1965, 7 legge 1423/1956, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.: dopo aver premesso la descrizione delle vicende processuali in cui il Diana è stato coinvolto, ed il relativo esito, si evidenzia la radicale mancanza di argomentazione sul punto essenziale dell'oggetto del procedimento di revoca, ossia l'analisi dell'elemento nuovo proposto, la sentenza n. 6762 del 26/11/2019, depositata il 20/02/2020, irrevocabile il 15/06/2020, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto il Diana dall'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., in riferimento alla partecipazione al clan dei Casalesi. Tale sentenza è certamente successiva alla definitività della statuizione sulla pericolosità sociale originaria del ricorrente - sebbene successivamente ritenuta non attuale in sede di legittimità - e costituisce, quindi, elemento nuovo. Al contrario, la motivazione del provvedimento impugnato si basa su due circostanze errate: anzitutto, che i fatti oggetto del procedimento di prevenzione fossero totalmente diversi rispetto a quelli presi in esame dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la citata sentenza di assoluzione e, in secondo luogo, che tali vicende processuali e l'esito favorevole al Diana fossero già state valutate dal decreto di appello - n. 173/2016 - che aveva confermato la misura di prevenzione. Più specificamente, in sede di richiesta di revoca la difesa aveva analiticamente comparato gli elementi indiziari utilizzati nel procedimento di prevenzione con quelli presi in esame nel processo di cognizione conclusosi con sentenza di assoluzione, dimostrandone l'assoluta identità (partecipazione del Diana al clan nel settore del riciclaggio; supporto logistico dal predetto fornito all'organizzazione criminosa per il pagamento delle tangenti, ottenendo come corrispettivo il monopolio nel settore del mercato del gas). Inoltre, gli elementi indiziari esaminati dal giudice della prevenzione erano gli stessi emersi nel giudizio di merilm, tanto è vero che buona parte della motivazione del decreto applicativo della misura di prevenzione era costituita dal richiamo alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 24/06/2011 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], originari coimputati del Diana, la cui posizione era stata separata avendo egli optato per il rito ordinario (il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, infatti, indicava che la sentenza a carico degli Abbate aveva incidentalmente affrontato la posizione del Diana, di cui valutava il rinvio a giudizio, analizzando, altresì, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Froncillo, oltre che la sentenza della Corte di Appello con cui il Diana era stato condannato per estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 I. 203/1991, pronuncia poi annullata dalla Cassazione). In terzo luogo, neanche il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura aveva ritenuto la diversità dei predetti elementi, essendosi limitato a sostenere, erroneamente, che il giudizio di prevenzione si potesse basare anche su "connivenze" accertate del Diana, pur se insufficienti a delinearne la nozione di appartenente al clan di Mondragone (imputazione da cui il Diana era stato assolto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la sentenza del 23/09/2009) o al clan dei Casalesi (fatto la cui sussistenza è stata esclusa, come accertato dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26/[OSCURATO:DATA_NASCITA]), essendosi affermato nel detto provvedimento che sarebbe bastata la pronuncia di prescrizione dei reati di intestazione fittizia, ai fini della misura di prevenzione, sebbene in riferimento alla previsione dell'art. 4, lett. b), d. Igs. 159/2011. Del tutto errata, inoltre, risulta l'affermazione del provvedimento impugnato, secondo cui la valutazione di pericolosità del Diana veniva l'ondata, nell'ambito del decreto confermativo della misura di prevenzione, n. 173/2016, esclusivamente sulla statuizione irrevocabile dal 2015, atteso che la Cassazione aveva annullato la sentenza solo per la determinazione della pena, in riferimento alla vicenda estorsiva in danno di Michele e [OSCURATO:PERSONA] ed alla vicenda dell'intestazione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posto che - come detto - il citato decreto si rifaceva alle motivazioni del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, che, a sua volta, faceva, prevalentemente, riferimento alla pronuncia emessa nel procedimento a carico degli Abbate, originari coimputati del Diana, al rinvio a giudizio del Diana ed alle propalazioni del collaboratore Froncillo, poi ritenuto del tutto inattendibile, in relazione al Diana, dal Tribunale sammaritano. In più, la condanna per la vicenda estorsiva non poteva fondare, da sola, il giudizio di pericolosità sociale del Diana, se si considera la rimodulazione del ruolo a questi attribuito dapprima con la sentenza della Cassazione del 2018 e poi dalla successiva sentenza della Cassazione, sezione Prima, di annullamento senza rinvio, n. 25801 del 17/07/2020; quanto all'accusa di partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], come detto, era già intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, il che avrebbe imposto al giudice, in sede di revoca, la verifica della prova di resistenza del giudicato di prevenzione sul presupposto genetico dell'appartenenza, una volta venuta meno l'accusa di partecipazione al clan dei Casalesi per effetto del novum assolutorio.Ne discende, quindi, che la conclusione della Corte territoriale circa la irrilevanza dell'elemento nuovo portato dalla difesa sia del tutto fallace, avendo tralasciato di verificare la ricostruzione contenuta nell'atto di appello, e travisato il concetto di "elemento nuovo", in violazione della disposizione di cui all'art. 7 I. 1423/1956. Infine, ritenere che la sentenza definitiva di assoluzione sia equivalente al già valutato annullamento della misura cautelare intervenuta nell'ambito del medesimo procedimento, risente di un concetto di autonomia del giudizio di prevenzione del tutto arbitrario rispetto alle vicende del procedimento penale, tanto più considerato che l'annullamento della misura cautelare era intervenuto per la violazione del ne bis in idem cautelare, mentre l'assoluzione era fondata sull'inattendibilità del collaboratore di giustizia e la mancanza di prove circa il ruolo ascritto al Diana; senza contare che la più recente giurisprudenza di legittimità fa riferimento al giudicato penale favorevole come elemento che supera le statuizioni incidentali del processo, e consente di affrontare la problematica del contrasto di giudicati, che sta alla base della revisione penale e della revoca ex tunc della misura di prevenzione, con soluzione diversa da quella adottata dal provvedimento impugnato; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 1, I. 575/1965 e 7 I. 1423/56, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato ha declinato il tema della diversa nozione della categoria prevenzionale dell'indiziato di appartenenza ad organismo mafioso rispetto alla categoria sostanziale del partecipe, senza correttamente analizzare il tema dei limiti all'autonomia del giudice della prevenzione, sia in ordine alla individuazione delle condotte che consentono di ritenere integrata la nozione di "indiziato di appartenenza a sodalizio mafioso", sia in ordine agli effetti che la smentita di condotte ascritte al sottoposto, per effetto del giudicato penale favorevole, deve avere sul giudicato di prevenzione. Sotto il primo aspetto, la difesa ha analiticamente illustrato gli identici elementi valutati dal decreto di applicazione della misura di prevenzione personale e dal giudice del merito, sia in relazione al ruolo di riciclatore del Diana che di supporto logistico del clan, al fine di evidenziare la portata destrutturante del giudicato penale rispetto a quello di prevenzione, sottolineando che, in ogni caso, anche a voler diversamente opinare, ritenere la pericolosità del Diana sulla scorta degli elementi storicamente accertati (fittizia intestazione e concorso nella vicenda estorsiva ai danni degli Orsi) si porrebbe in contrasto con la nozione di indiziato di appartenenza ad organizzazione mafiosa, oltre che in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali, come recepiti in tema di tassatività delle categorie criminologiche, anche nel giudizio di prevenzione, sconfinando nell'impalpabile concetto di contiguità mafiosa del tutto ostacolato dalla giurisprudenza di legittimità;2.3 in via subordinata, si chiede dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità degli artt. 1 I. 575/1965 e 7 I. 1423/1956, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 42, 111 e 117 della Costituzione, nonché in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 848/1955, nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 11, ratificato con legge n. 296/1977, e del Protocollo addizionale n. 4, eseguito con d.p.r. 217/1982, nella misura in cui consentono l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei casi di generica contiguità, priva di condotte materiali processualmente accertate e nei confronti di soggetti che, sebbene sottoposti a procedimenti di prevenzione sulla base della pericolosità qualificata, siano poi stati assolti dal reato di partecipazione mafiosa, sulla base di una mera, indefinita e non provata contiguità con la medesima organizzazione mafiosa e sulla base dei medesimi elementi analizzati nel procedimento di cognizione; 2.3.1 si chiede, inoltre, dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 I. 575/1965, ora art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. 159/2011, che estende il concetto di appartenenza a sodalizio mafioso a condotte estranee a quelle tipizzate dal legislatore (partecipe e concorrente esterno), ricadenti in generiche forme di contiguità, per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 25, 41, 42 della Costituzione, nonché in relazione agli artt. 117 della Costituzione, 1 protocollo addizionale e 2, protocollo 4, 6 e 1:3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 848/1955; nonché, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 legge 1423/1956 per contrasto con i suddetti parametri costituzionale e convenzionali, nella parte in cui non prevede, tra i casi di revoca, sia della misura di prevenzione personale che patrimoniale, la sopravvenienza di una sentenza penale di assoluzione che abbia escluso la ricorrenza della fattispecie di pericolosità sociale ritenuta nel decreto applicativo della misura di prevenzione personale e patrimoniale. 3. In data 10/06/2022 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale da parte dei difensori di fiducia del ricorrente, con cui si rappresenta l'erroneità delle affermazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore generale, nella misura in cui non ha considerato come l'elemento nuovo sottoposto la Corte di Appello di Napoli non fosse solo il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma l'intera motivazione della detta pronuncia, allegata in sede di richiesta di revoca; ciò, peraltro, si evince dalla citazione di passaggi motivazionali della sentenza nel corpo della motivazione del decreto di primo grado. Non a caso, la doglianza difensiva si fonda sulla totale carenza di motivazione, da parte del provvedimento impugnato, sull'elemento nuovo posto a fondamento della richiesta di revoca ex tunc della misura di prevenzione, essendo incorso il Procuratore generale nel medesimo errore percettivo della Corte di merito. Nel resto, la memoria si richiama alle argomentazioni del ricorso in tema di identità degli elementi posti a fondamento della misura di prevenzione rispetto a quelli valutati dal giudice di merito che è pervenuto all'assoluzione del Diana. In ogni caso, si sottolinea come il decreto di applicazione della misura di prevenzione al Diana fosse datato 28/03/2013 - 19/12/2014; che il decreto di secondo grado fosse stato emesso il 13/10/2016; che la sentenza della Cassazione che annullava il provvedimento con rinvio risale al 09/02/2018 (sentenza che annullava sul profilo di attualità della pericolosità); che, infine, la sentenza di assoluzione del Diana, pronunciata dal Tribunale sammaritano, è del 26/11/2019, con motivazione depositata il 20/02/2020, evidentemente intervenuta in epoca posteriore alle predette pronunce. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.L'articolato ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che certamente non risulta né approfondita né adeguata, non esime, tuttavia, questa Corte dalla verifica della capacità, da parte delle argomentazioni difensive, di investire criticamente l'intero apparato argomentativo, costituito non solo dalla superficiale articolazione argomentativa della Corte di merito, ma anche del decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, anche in tema di misure di prevenzione, non può che applicarsi il criterio ermeneutico inerente la reciproca integrazione di provvedimenti che, in diversi gradi di giudizio, hanno operato nel solco di una metodologia condivisa in tema di valutazione degli elementi indizianti, avendo raggiunto, quindi, le medesime conclusioni. Occorre, quindi, analizzare il decreto emesso dal Tribunale sammaritano in data 20/01/2021, depositato io 04/03/2021, con cui era stata rigettata la richiesta di revoca ex tunc avanzata dalla difesa del Diana ai sensi dell'ari:. 7 I. 1423/1956. Tale provvedimento ha, anzitutto, dato atto del giudicato formatosi sulla misura di prevenzione, passando, poi, ad analizzare il contenuto del decreto applicativo della misura di prevenzione personale nei confronti del Diana, n. 101/2014, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e confermato dalla Corte di Appello di Napoli in data 13/10/2016. Avverso tale ultimo provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione, deciso dalla sentenza n. 15725 del 09/02/2018 della Quinta Sezione, che aveva ritenuto del tutto corretto l'iter argomentativo del provvedimento impugnato, basato su "un complesso di elementi probatori che include anche le tematiche vagliate in procedimenti penali, valutate in modo autonomo e persuasivo nel corso della procedura di prevenzione, e che appaiono idonee a giustificare la ritenuta contiguità del Diana al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], e la disponibilità funzionale agli interessi del medesimo gruppo, seppure nella prospettiva comunque utilitaristica de 'damno vitando', prendendo espressamente in considerazione anche le pronunce emesse in sede penale, compresa quella che ha escluso l'aggravante del metodo mafioso per l'episodio estorsivo di cui lo stesso è stato riconosciuto responsabile." Ciò nondimeno, in tema di attualità della pericolosità sociale, la predetta pronuncia di legittimità aveva ritenuto opportuna una rilettura del procedimento, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza Gattuso, annullando con rinvio il decreto limitatamente alla valutazione di attualità della pericolosità sociale. La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, con decreto del 05/06/2019, aveva confermato il decreto appellato, limitandosi ad una riduzione della durata della misura della sorveglianza speciale; anche tale provvedimento era stato oggetto di ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 25801 del 17/07/2020 dalla Sezione Prima, che aveva annullato senza rinvio il decreto impugnato ritenendo che gli elementi enucleati dai provvedimenti di merito, nella loro reciproca integrazione, non evidenziassero un accertameni:o di attualità della pericolosità sociale pienamente rispondente ai parametri declinati dalle Sezioni Unite con la sentenza Gattuso. Va osservato, in ogni caso, che, in motivazione, la Sezione Prima ha specificato che il Diana, in particolare, rientrasse in quell'area, meglio definita dalla sentenza Gattuso, "degli indiziati di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, che non sono partecipi di tale associazione, essendo, piuttosto, concorrenti esterni o, comunque, contigui. Si deve rilevare che non occorre approfondire questo tema, atteso che la sentenza di annullamento ha rigettato il ricorso per cassazione con riferimento alla contiguità del Diana al clan [OSCURATO:PERSONA]." Il Tribunale sammaritano, in sede di richiesta di revoca ex tunc, aveva quindi dato atto che l'unico elemento inedito, rispetto alla posizione del Diana, fosse rappresentato dalla definizione, con efficacia di giudicato, del procedimento nell'ambito del quale il Diana era stato assolto dall'accusa di cui all'art. 416-bis, cod. pen., per aver fatto parte del clan dei Casalesi, avendo, inoltre, la medesima sentenza dichiarato la estinzione per il decorso della prescrizione delle ulteriori imputazioni, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991. Il provvedimento, quindi, ha riportato integralmente un lungo passaggio motivazionale della citata sentenza di merito, aggiungendo che, sebbene il Diana fosse stato assolto con formula piena per la ritenuta inattendibilità e/o insufficienza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, le ulteriori imputazioni di intestazione fittizia erano state ritenute sussistenti, ancorché prescritte, circostanza sicuramente rilevante in tema di misura di prevenzione personale; inoltre, ha proseguito l'ordinanza di primo grado, il Tribunale di merito aveva, in ogni caso, stigmatizzato l'assenza di ulteriori indagini funzionali a ricollegare in modo certo le risorse economiche di cui il Diana disponeva nella gestione dei traffici illeciti riconducibili al clan dei Casalesi, nel ruolo di soggetto dedito al riciclaggio, come descritto dal collaboratore Froncillo, il cui portato dichiarativo, quindi, era risultato sfornito di riscontri obiettivi. Ciò nondimeno, era emerso come il Diana, nella gestione delle proprie imprese, avesse rapporti con noti esponenti della criminalità locale, legati al clan dei Casalesi, circostanza pienamente accertata dal compendio intercettivo e dagli accertamenti di polizia giudiziaria. Ancor prima, inoltre - ha proseguito il provvedimento di primo grado - il Diana era stato assolto anche dalla partecipazione, ascrittagli fino al 2004, al clan di Mondragone, originariamente facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e poi alla famiglia Fragnoli; in quel processo era emerso che la partecipazione del Diana alla condotta estorsiva ai danni dei fratelli Orsi appariva connotata da una situazione adesiva alle ragioni dei camorristi, in un'ottica di collateralismo finalizzato ad un tornaconto personale di sopravvivenza in un territorio dominato dalla camorra, che si era tradotto in una pressione sulla persona offesa nel senso di indurla a cedere alle pretese camorristiche, senza che ciò, tuttavia, potesse tradursi in una prova di appartenenza al clan. Sulla scorta di tali emergenze, quindi, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che entrambi i procedimenti penali conclusi con pronunce di assoluzione - dall'imputazione associativa riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA], prima, ed al clan dei casalesi, poi - avessero, nondimeno, evidenziato un atteggiamento di collateralismo in forza del quale l'imputato, già proposto, non mancava di mettersi a disposizione dei clan, ottenendo, in cambio, la possibilità di espandere nel territorio casertano le proprie attività imprenditoriali senza subire pressioni estorsive e ricevendo, oltre ad un profitto, la protezione da concorrenti scomodi. Rispetto a tale impianto, quindi, ha concluso che il novum rappresentato dall'ultima sentenza di assoluzione intervenuta non fosse idoneo a scalfire l'impianto del decreto applicativo della misura di prevenzione personale. A fronte di tale impianto motivazionale non può che rilevarsi come la Corte di Appello abbia del tutto superficialmente ritenuto che l'elemento di novità fondante la richiesta di revoca fosse costituito dal solo dispositivo della sentenza di assoluzione dall'imputazione riferita alla partecipazione al clan dei Casalesi, laddove la semplice lettura del provvedimento impugnato avrebbe consentito di verificare che già il Tribunale, in primo grado, aveva considerato l'impianto motivazionale della sentenza di merito, riportandolo quasi integralmente nel corpo dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca. In tal senso, quindi, non vi è alcun dubbio che l'incedere argomentativo del provvedimento impugnato sia, sotto tale aspetto, lacunoso, eludendo una congrua motivazione. Sul punto, quindi, il provvedimento della Corte territoriale deve ritenersi integrato dalla motivazione del primo giudice. Ciò non esime il Collegio dal considerare che, tuttavia, resta indiscutibile il giudicato intervento sulla valutazione di pericolosità sociale del Diana in riferimento alla sua contiguità al clan [OSCURATO:PERSONA], esplicitato dalle sentenze di legittimità in precedenza richiamate - della Sezione Quinta, n. 15725 del 09/02/2018, e della Sezione Prima, n. 25801 del 17/07/2020 -, tematica che il ricorso non affronta in alcun modo. In tal senso, infatti, la prova nuova posta a fondamento della richiesta di revoca ex tunc concerne solo l'esito processuale dell'imputazione relativa alla partecipazione del Diana al clan dei Casalesi, ma non incide in alcun modo sull'aspetto della sua collateralità al clan di Mondragone, profilo oggetto di accertamento di pericolosità pacificamente irrevocabile. Né la difesa ha, in alcuno snodo argomentativo, esplicitato in che senso tale elemento nuovo potesse travolgere l'accertamento di pericolosità irrevocabile, nel senso di mutarne radicalmente i termini, investendo tutti gli elementi circostanziali specificamente posti a fondamento dell'accertamento stesso e non solo una parte degli stessi. Ciò soprattutto considerato che detta valutazione di pericolosità si fondava sulla contiguità del proposto rispetto a due differenti ed autonomi sodalizi criminali, ancorché operanti in territori contigui - il clan [OSCURATO:PERSONA], prima, ed il clan dei Casalesi, poi - oltre che in riferimento a vicende storicamente del tutto diverse, collocate in contesti in alcun modo assimilabili tra loro, come emerge dall'analitica motivazione del provvedimento del Tribunale sammaritano con cui era stata rigettata l'istanza di revoca ex art. 7 I. 1423/1956. Seppure, quindi, il provvedimento impugnato risulti frettolosamente motivato, da un lato la motivazione del Tribunale sammaritano non può che colmarne le lacune, e, dall'altro, la contiguità con il clan [OSCURATO:PERSONA] - su cui l'accertamento di pericolosità risulta irrevocabile - non è in alcun modo inciso dal novum rappresentato dal giudizio assolutorio riferito alla partecipazione al diverso clan dei Casalesi. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, appare evidente come lo stesso tenda surrettiziamente ad ottenere una rivalutazione del giudizio di pericolosità sociale, del tutto inammissibile in sede di legittimità.In ogni caso, va ricordato che, contrariamente all'assunto difensivo "Nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo.";Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274915, in cui è stata esclusa l'applicabilità, nel procedimento di prevenzione, dei principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale; conformi: Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256451; Sez. 2, n. 28638 del 06/03/2008, Bardellino ed altri, Rv. 240611). Il richiamo a tali principi, peraltro, appare addirittura superfluo nel caso di specie, atteso che la pericolosità considerata in riferimento al ricorrente è sempre stata quella specifica. 3. Le argomentazioni poste a fondamento del rigetto - basate, come detto su una critica solo parziale e, come tale, insufficiente, a confutare le complessive ragioni argomentative della valutazione di pericolosità, investendo l'elemento di novità solo una delle componenti su cui tale giudizio si fonda - rendono, quindi, del tutto irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale proposte. In ogni caso, non può non rilevarsi come le eccezioni risultino anche manifestamente infondate, posto che questa Corte di legittimità ha chiarito come, ferma restando la diversità finalistica e strutturale che intercorre tra il giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, la descrizione della categoria criminologica rilevante in tema di misure di prevenzione - di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 - ha il medesimo valore che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, in quanto esprime la selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, sia nel caso in cui gli stessi siano rappresentati da una condotta specifica (quali le ipotesi di indizio di commissione di un particolare reato, con pericolosità qualificata) sia nel caso in cui siano rappresentate da un fascio di condotte (nel caso della pericolosità generica). La stessa nozione di indizio di "appartenenza" alla associazione di stampo mafioso, va colta nella sua portata tassativizzante, con rifiuto di approcci interpretativi tesi a degradarne il significato in termini ci mera "contiguità ideologica", comunanza di "cultura mafiosa" o riconosciuta "frequentazione" con soggetti coinvolti nel sodalizio (Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543). Quindi, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, nel senso che il proposto deve offrire un "contribuito fattivo" alle attività ed allo sviluppo del sodalizio crirninoso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 04/01/2018, Rv. 271512; Sez. 6 n. 3941 del 08/01/2016, Gaglianò ed altri, Rv. 266541). Senza alcun dubbio, quindi, la nozione di appartenenza ad un'associazione mafiosa, richiesta per l'applicazione delle misure di prevenzione, differisce dalla partecipazione, necessaria per integrare il reato ex art. 416-bis cod. pen.: la prima comprende ogni condotta che, pur non integrando il reato, serva agli interessi criminali; la seconda richiede una presenza attiva nell'ambito della associazione criminale (Sez. 6, n. 3941 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 266541; Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Rv. 259074; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265862). La validità giuridica di tale distinzione, connessa al principio dell'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, è stata riconosciuta anche dalla CEDU (Grande Camera, caso Labita c. Italia, del 6/04/2000). Va, poi, aggiunto che la legittimità costituzionale del sistema di misure di prevenzione è sempre stata ribadita dalle successive sentenze della Corte costituzionale (n. 27 del 1959; n. 45 del 1960; n. 126 del 1962;. n. 23 e n. 68 del 1964; n. 32 del 1969 e n. 76 del 1970) con riferimento agli artt. 13, 16, 17 e 25, terzo comma, Costituzione. In particolare, occorre ricordare la sentenza n. 23 del 1964, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 I. 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 13,25 e 27 Costituzione, osservando che "nella descrizione delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore debba normalmente procedere con diversi criteri da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, pero, sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili. Il che non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nella adozione delle misure di prevenzione rispetto alla previsione dei reati e dalla irrogazione delle pene". Nel caso in esame - per le ragioni evidenziate in precedenza, come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, integrato dalle considerazioni del rimo giudice - la contiguità non episodica del Diana a due differenti sodalizi criminosi, pur non avendo raggiunto lo spessore dimostrativo necessario ai fini della intraneità organica ai detti sodalizi, è stata descritta, sotto diversi profili, come funzionale agli interessi delle strutture criminali, secondo canoni valutativi assolutamente compatibili con i criteri ermene