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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28940/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a A d. 26 / 09/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9997 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9997del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B11 L656Q) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40DO3 L049G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A64 L049J) STANTE Francesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 91A58 L049G) rappresentate e difese, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] J. Zilio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S01 L049W) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministra- tore unico, legale rappresentante pro tempore, France- sco Palmisano rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82P08 C975N) e e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82S19F027U) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 29/2022, pubblicata in data 28 gennaio 2022; Ric. n. 9997/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ottenuto un de- creto ingiuntivo nei confronti del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in Taranto e, dopo averlo notificato allo Studio L.S.

Part- ners di [OSCURATO:PERSONA], società tra professionisti in accomandita semplice, quale amministratore del condominio ingiunto, sulla base di detto decreto, divenuto esecutivo per mancata opposizione, ha intimato precetto di pagamento al condòmino [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della sua quota condomi- niale.

L’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.e, in via subordinata, opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., in relazione al decreto in- giuntivo.

Il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione all’esecuzione e dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo proposta ai sensi degli artt. 656 e 404, comma 2, c.p.c..

La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], exsocie dello Studio L.S.

Partners di [OSCURATO:PERSONA], società tra professionisti in accomandita semplice, frattanto estinta e cancellata dal registro delle imprese,ha con- fermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Blasi, sulla base di un unicomotivo.

Resistono, con due distinti controricors i, l ’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ric. n. 9997/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Parte ricorrente e le controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo.

Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 31 gennaio 2022, ma ha prodotto la co- pia di talesentenza pri va di relazione di notificazione , in viola- zione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c...

La relazione di notificazione non è stata prodotta neanche dai controricorrenti.La sentenza impugnata è stata pubblicata il 28 gennaio 2022.

Il ricorso è stato notificato mercoledì 30 marzo 2022, quindi 61giorni dopo la pubblicazione della sentenza.

Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

Si precisa che la costituzione del ricorrente è avvenuta in mo- dalità “analogica” e nel ricorso, mancando del tutto l’elenco dei documenti prodotti, non si fa alcun riferimento all’avvenuta produzione della relazione di notificazione della sentenza impu- gnata, che comunque non si rinviene in atti, nonostante l’esame dell’intero fascicolo compiuto direttamente dalla Corte.

È, poi, appena il caso di osservare che non può ritenersi sufficiente, ai fini della procedibilità del ricorso, l’attestazione di conformità della copia cartacea dellasentenza impugnata all’originale te- lematico ricevuto con la notifica a mezzo PEC che si assume Ric. n. 9997/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 effettuata in data 31 gennaio 2022, che il ricorrente haprodotto al momento del deposito del ricorso: avrebbe dovuto, infatti, essere prodottoil messaggio di posta elettronica certificata con la suddetta relazione di notificazione (in formato digitale, ove possibile o, quanto meno) in copia analogica, con attestazione autografa di conformità di detta copia all’originale telematico ricevuto, non essendo certamente ammissibile una mera atte- stazione del difensore in ordine all’avvenuta ricezione della no- tificazione della sentenza impugnata, dovendo essere prodotta in copia autentica, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la relazione di notificazione.

Va infine rilevato– per completezza – che il ricorrente ha de- positato in modalità telematica, nel corso del procedimento, i documenti già prodotti con il ricorso, unitamente ad una nota di deposito in cui dichiara di deposita re nuovamente , in tale modalità, i documenti già depositatiin formato cartaceo (cfr. la nota di deposito in data 5 luglio 2023); ma, in disparte ogni questione sulla tempestività di tale deposito, la relazione di no- tificazione della sentenza impugnata non è compresa neanche tra i documenti depositati telematicamente. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in Ric. n. 9997/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 complessivi € 2.500,00, nonché,per [OSCURATO:PERSONA]- martire e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 3.200,00, oltre, per entrambe le parti controricorrenti,€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier a A d. 26 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9997 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9997del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B11 L656Q) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40DO3 L049G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A64 L049J) STANTE Francesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 91A58 L049G) rappresentate e difese, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] J. Zilio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S01 L049W) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministra- tore unico, legale rappresentante pro tempore, France- sco Palmisano rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82P08 C975N) e e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82S19F027U) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 29/2022, pubblicata in data 28 gennaio 2022; Ric. n. 9997/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha ottenuto un de- creto ingiuntivo nei confronti del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in Taranto e, dopo averlo notificato allo Studio L.S. Part- ners di [OSCURATO:PERSONA], società tra professionisti in accomandita semplice, quale amministratore del condominio ingiunto, sulla base di detto decreto, divenuto esecutivo per mancata opposizione, ha intimato precetto di pagamento al condòmino [OSCURATO:PERSONA], nei limiti della sua quota condomi- niale. L’intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.e, in via subordinata, opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., in relazione al decreto in- giuntivo. Il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione all’esecuzione e dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo proposta ai sensi degli artt. 656 e 404, comma 2, c.p.c.. La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], exsocie dello Studio L.S. Partners di [OSCURATO:PERSONA], società tra professionisti in accomandita semplice, frattanto estinta e cancellata dal registro delle imprese,ha con- fermato la decisione di primo grado. Ricorre il Blasi, sulla base di un unicomotivo. Resistono, con due distinti controricors i, l ’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ric. n. 9997/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Parte ricorrente e le controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 31 gennaio 2022, ma ha prodotto la co- pia di talesentenza pri va di relazione di notificazione , in viola- zione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c... La relazione di notificazione non è stata prodotta neanche dai controricorrenti.La sentenza impugnata è stata pubblicata il 28 gennaio 2022. Il ricorso è stato notificato mercoledì 30 marzo 2022, quindi 61giorni dopo la pubblicazione della sentenza. Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Si precisa che la costituzione del ricorrente è avvenuta in mo- dalità “analogica” e nel ricorso, mancando del tutto l’elenco dei documenti prodotti, non si fa alcun riferimento all’avvenuta produzione della relazione di notificazione della sentenza impu- gnata, che comunque non si rinviene in atti, nonostante l’esame dell’intero fascicolo compiuto direttamente dalla Corte. È, poi, appena il caso di osservare che non può ritenersi sufficiente, ai fini della procedibilità del ricorso, l’attestazione di conformità della copia cartacea dellasentenza impugnata all’originale te- lematico ricevuto con la notifica a mezzo PEC che si assume Ric. n. 9997/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 effettuata in data 31 gennaio 2022, che il ricorrente haprodotto al momento del deposito del ricorso: avrebbe dovuto, infatti, essere prodottoil messaggio di posta elettronica certificata con la suddetta relazione di notificazione (in formato digitale, ove possibile o, quanto meno) in copia analogica, con attestazione autografa di conformità di detta copia all’originale telematico ricevuto, non essendo certamente ammissibile una mera atte- stazione del difensore in ordine all’avvenuta ricezione della no- tificazione della sentenza impugnata, dovendo essere prodotta in copia autentica, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la relazione di notificazione. Va infine rilevato– per completezza – che il ricorrente ha de- positato in modalità telematica, nel corso del procedimento, i documenti già prodotti con il ricorso, unitamente ad una nota di deposito in cui dichiara di deposita re nuovamente , in tale modalità, i documenti già depositatiin formato cartaceo (cfr. la nota di deposito in data 5 luglio 2023); ma, in disparte ogni questione sulla tempestività di tale deposito, la relazione di no- tificazione della sentenza impugnata non è compresa neanche tra i documenti depositati telematicamente. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in Ric. n. 9997/2022 –Sez. 3 – A d. 26 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 complessivi € 2.500,00, nonché,per [OSCURATO:PERSONA]- martire e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 3.200,00, oltre, per entrambe le parti controricorrenti,€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto
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