CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 23803/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19516/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E C, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 446/2019 depositata il 30/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2009 la F.lli Molino convenivadinanzi al Tribunale di Campo- basso [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento di € 62.280 quale corrispettivo residuo per lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà di quest’ultimo, oltre al risarcimento dei danni per la sospensione ingiustificata del cantiere. A seguito del decesso del convenuto, si costituiscono in giudizio i suoi eredi, Vit- torio e [OSCURATO:PERSONA], i quali deducevano l’inadempimento dell’impresa e vizi dell’opera eseguita, domandando il rigetto. Il Tribunale accoglievaparzialmente la domanda e c ondannava i con- venuti al pagamento di € 53.573,84. La Corte di appello di Campobasso ha acco lto parzialmente l’appello principale proposto dai convenuti, riformato la sentenza impugnata e ridotto l’importo dovuto a € 24.195,74. In particolare, la Corte ha riconosc iuto fondate, in parte, le doglianze relative all’omessa considerazione dell’avvenuto pagamento in corso di cau- sa della somma di € 28.000 e all’errata inclusione nel credito dell’appaltatore delle voci ‘collaudo’ e ‘garanzia infortuni’, per com- plessivi € 1.377,44. Ha r iconosc iuto inoltre la fondatezza dell’eccezione di vizi dell’opera, per un importo di € 8.706,82, com- prendente € 4.000,00 per spese di ripristino e € 4.702,82 per per- dita di finanziamento pubblico. La Corte ha rigettato invece l’appello incidentale dell’appaltatrice, che lamentava il mancato ri- conoscimento del risarcimento per la sospensione dei lavori, rite- nendo non provato il danno. Ricorre in cassazione l’appaltatrice con cinque motivi, illustrati da memoria. Rimane intimata la parte committente. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., contestando che l’atto di appello principale fosse redatto in modo caotico e privo di un collegamento logico tra le censure e la senten- za impugnata, con l’effetto di non consentire l’individuazione delle critiche mosse alla decisione di primo grado. Il primo motivo è rigettato. L’accesso la fascicolo di causa attesta che la Corte di appello ha persuasivamente rigettato l’eccezione. D alla lettura complessiva dell’atto si possono evincere con sufficiente chiarezza le censure proposte, anche in assenza di una formale rubricazione: tant’è che la Corte di è pronunciata nel merito. 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. Sicontesta che la Corte abbia accolto la richiesta degli appellanti di considerare il versamento di € 28.000 quale pagamento in corso di causa, nonostante non fosse stata proposta in primo grado alcuna domanda di detrazione né eccezione in tal senso, e nonostante l’attrice non avesse mai modificato la propria domanda. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe omesso di valutare le eccezioni da lei sollevate sul carattere tardivo della deduzione, fondando la decisio- ne solo sulla presenza documentale del pagamento. Il secondo motivo è rigettato. L’eccezione di pagamento è pacificamente rilevabile d’ufficio (an- che in appello).Tra le molte, v. Cass. 9965/2016. Nel caso di specie la Corte ha rilevatoche il versamento era sta- to allegato sin dalla comparsa di costituzione 3. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 345 c.p.c., 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte rite- nuto legittima la richiesta di scorporo di € 1.377,44 (collaudo e ga- ranzia infortuni), nonostante tale richiesta non fosse stata avanzata in primo grado. Si deduce inoltre che la Corte avrebbe posto su di lei l’onere della prova negativa, in modo contrario all’art. 2697 c.c. Si fa valere infine che la motivazione fornita sul punto è solo appa- rente. Il terzo motivo è rigettato. La Corte di appello ha motivato il proprio convincimento affer- mando che le voci ‘collaudo’ e ‘garanzia infortuni’ non risultavano documentate, né giustificate nella loro necessità in base agli atti. Ha richiamato sul punto anche le conclusioni del c.t.u. e le ha espressamente condivise, ritenendole coerenti con il materiale pro- batorio. Questa motivazione, pur sintetica, individua il fatto decisi- vo (assenza di prova dell’inclusione contrattuale delle voci) e ne espone le ragioni, superando la soglia della mera apparenza. In punto di onere della prova, la Corte ha applicato il principio per cui, nell’ambito del contratto d’appalto, spetta all’appaltatore dimostra- re i fatti costitutivi delle voci di credito al corrispettivo. In difetto di tale dimostrazione, non può essere imposto al committente il pa- gamento di voci aggiuntive non giustificate. 4. - Il quarto motivo sviluppa tre profili distinti di censura. Il pri- mo attiene alla violazione dell’art. 294 c.p.c. per rimessione in ter- mini non giustificata. La ricorrente contesta che la Corte di appello abbia ritenuto legittima la rimessione in termini degli appellanti, senza che ne ricorressero i presupposti di legge. Secondo l’impresa, non vi sarebbe stata una causa non imputabile idonea a giustificare il recupero dei termini processuali, sicché la rimessione avrebbe determinato un’ingiustificata compressione delle garanzie difensive della controparte e una violazione delle preclusioni di primo grado. L’eccezione è diretta contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rimesso in termini gli eredi convenuti, dopo che erano subentrati nel giudizio a seguito del decesso dell’originario convenuto, rimasto contumace. Il secondo profilo concerne la violazione degli artt. 191 ss. c.p.c. per uso improprio della c.t.u. integrativa. Il profilo censu- ra la decisione del giudice di primo grado di conferire un nuovo in- carico al c.t.u., ritenuto dalla ricorrente esplorativo e privo di base istruttoria. Il terzo profilo segnala che, mentre era stata accolta l’istanza di parte convenuta, il giudice aveva rigettato implicita- mente o pretermesso le richieste istruttorie dell’impresa, ometten- do di disporre attività di verifica a favore di quest’ultima. Tale di- sparità di trattamento si tradurrebbe in una violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla prova, anche alla luce dell’art.111 Cost. Il quarto motivo è rigettato. Il terzo profilo è inammissibile, poiché non specifica il tipo e il contenuto delle richieste istruttorie, né in quale atto sianostate rei- terate. Quanto ai primi due profili, occorre muovere dal principio che la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza della causa non imputabile ai fini della rimessione in termini è incensu- rabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr., per tutte, Cass. 14098/2006). In questo caso, la rimessione in termini fu concessa dal Tribunale, su istanza motivata degli eredi dell’originario convenuto deceduto, limitatamente all’indicazione della prova contraria ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. Inoltre, il nuovo incarico al c.t.u. fu limitato alla verifica dell’esistenza dei vizi in merito alla pavimentazione ed all’intonaco e fu svolto in contrad- dittorio. Su entrambi i punti, la motivazione adottata dalla Corte territoriale è congrua e non si espone a censure in questa sede. 5. - Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi. Si lamenta che il risarci- mento accordato alla parte convenuta per la perdita del contributo pubblico (€ 4.702,82) sarebbe stato liquidato nonostante l’assenza di una domanda riconvenzionale. Secondo l’impresa, la pretesa de- gli appellanti si sarebbe tradotta in una domanda nuova e inam- missibile in appello, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché delle preclusioni istruttorie. Si conte- sta altresì che la Corte abbia ritenuto fondata la richiesta risarcito- ria in assenza di specifica allegazione e di prova del danno da parte degli appellanti. In particolare, secondo la ricorrente, il danno da perdita del contributo sarebbe stato riconosciuto sulla base di sem- plici dichiarazioni e senza una puntuale dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento dell’appaltatore e la perdita del finan- ziamento. La ricorrente deduce che la Corte avrebbe omesso ogni considerazione su fatti decisivi, tra cui l’incontestata tardività della costituzione degli eredi convenuti e l’assenza di prova documentale del danno. La motivazione sarebbe, in questa parte, apparente o comunque non idonea a giustificare il riconoscimento del risarci- mento. Il quinto motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le meno re- mote, Cass. 7041/2023) nell’ambito di un contratto di appalto, il committente può rifiutare il pagamento del corrispettivo pattuito, opponendo le difformità dell’opera (oggetto della garanzia ex artt.1667 e 1668 c.c.), anche in virtù di una semplice eccezione, e sen- za essere tenuto a proporre una domanda riconvenzionale diretta alla riduzione del corrispettivo o alla risoluzione del contratto (ossia all’esercizio dei rimedi espressamente previsti dall’art. 1668 c.c.). La Corte territoriale si è limitata ad adeguare questa regola al caso di specie, dopo aver stringatamente ma plausibilmente aderito agli elaborati del C.T.U. che aveva quantificato le responsabilità della ditta esecutrice e determinato il costo «per la risoluzione delle riscontrate anomalie realizzative dell'opera e la perdita del finan- ziamentopubblico di ristrutturazione». Ne segue che la denuncia la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e di omesso esame di fatti decisivi lascia trasparire in realtà il tentativo della ricorrente di so- vrapporre il proprio apprezzamento dei fatti rilevanti in causa a quello espresso dalla Corte di appello in una motivazione che pre- sta il fianco a censure in sede di legittimità. 6. - La Corte rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva in que- sto giudizio. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rig