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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 42237/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la ordinanza del 07/04/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 aprile 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 marzo 2022, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (del tipo hashish, marijuana e cocaina), organizzata, grazie all'apporto di familiari e agenti della Polizia penitenziaria, dai detenuti del reparto "Ligure" (di alta sicurezza) della struttura carceraria di [OSCURATO:PERSONA], con condotta perdurante almeno sino al dicembre 2019 [capo 1) dell'imputazione provvisoria].

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del predetto indagato, deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione degli artt. 192, commi 2 e 3, 273 cod. proc. pen., in relazione alla gravità indiziaria della partecipazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dal Tribunale del riesame ritenuta sulla base di due sole chiamate in correità (provenienti dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non assistite da elementi di riscontro individualizzanti, né idonee a stabilire un collegamento diretto ed univoco rispetto ai fatti contestati in sede cautelare.

Si assume, al riguardo, che il Ruggiero non ha avuto rapporti con alcuno degli indagati colpiti dalla misura custodiale de qua, difettando la prova dell'affectio societatís necessaria per ipotizzare la sua partecipazione al sodalizio criminale di cui all'art. 74 d.P.R. cit., e che la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se del caso, avrebbe dovuto riqualificarsi ai sensi dell'art. 73 d.P.R. cit.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento ai profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura custodiale, dal Tribunale esaminati sulla base di argomentazioni solo generiche e presuntive, senza prendere in considerazione la specifica posizione dell'indagato e la sua positiva condotta all'interno del carcere.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta.2.

Il provvedimento impugnato, invero, ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando la centralità del ruolo assunto dall'indagato all'interno del sodalizio criminale.

Nella motivazione, infatti, si spiega come il suo contributo operativo non sia stato solo il frutto di uno sporadico sostegno all'associazione, traducendosi, piuttosto, attraverso lo svolgimento dei suoi compiti di "spesino", nel favorire l'ingresso, all'interno della sezione penitenziaria di riferimento, delle sostanze stupefacenti che provenivano dall'esterno con la complicità di altre persone (ivi compresi alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria).

Richiamate le risultanze indiziarie offerte dal convergente contributo narrativo dei predetti collaboratori, che hanno dichiarato entrambi di conoscere personalmente l'indagato, riconoscendolo in foto e indicandone anche il soprannome, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo le modalità di realizzazione della condotta, reiteratamente posta in essere in un contesto funzionale al perseguimento degli obiettivi del sodalizio, consentendo la circolazione, fra i sottogruppi delle diverse sezioni, dello stupefacente introdotto nel carcere dai detenuti della quarta sezione, in attuazione di illecite direttive impartite dai vertici dell'associazione criminale.

Congruamente valutate devono ritenersi le chiamate in correità, quale frutto di una diretta, reciprocamente riscontrata e costante osservazione della condotta tenuta dall'indagato all'interno dell'istituto penitenziario, peraltro compatibile con i comuni periodi di detenzione ivi subiti e specificamente incentrata anche sulla individuazione di episodi - temporalmente collocabili - di trasporto di droga agli organizzatori del sottogruppo della seconda sezione, sì da giustificare la coerenza logica del vaglio delibativo al riguardo operato dal Tribunale sulla base, da un lato, delle ritenute caratteristiche di indipendenza, autonomia e specificità dei relativi apporti dichiarativi, dall'altro lato delle ragioni addotte a sostegno delle contrarie, e puntualmente disattese, deduzioni difensive in quella sede prospettate.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alla prognosi di recidiva, che il Tribunale, anche a prescindere dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare, ha motivatamente formulato, giustificando, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della gravità della condotta di partecipazione, della sua protrazione temporale lungo il periodo della restrizione carceraria e dei gravi precedenti penali a carico.4.

In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di se quenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

5. Per le considerazioni or ora esposte, dun que, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la ordinanza del 07/04/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 aprile 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 marzo 2022, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (del tipo hashish, marijuana e cocaina), organizzata, grazie all'apporto di familiari e agenti della Polizia penitenziaria, dai detenuti del reparto "Ligure" (di alta sicurezza) della struttura carceraria di [OSCURATO:PERSONA], con condotta perdurante almeno sino al dicembre 2019 [capo 1) dell'imputazione provvisoria]. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del predetto indagato, deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione degli artt. 192, commi 2 e 3, 273 cod. proc. pen., in relazione alla gravità indiziaria della partecipazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dal Tribunale del riesame ritenuta sulla base di due sole chiamate in correità (provenienti dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non assistite da elementi di riscontro individualizzanti, né idonee a stabilire un collegamento diretto ed univoco rispetto ai fatti contestati in sede cautelare. Si assume, al riguardo, che il Ruggiero non ha avuto rapporti con alcuno degli indagati colpiti dalla misura custodiale de qua, difettando la prova dell'affectio societatís necessaria per ipotizzare la sua partecipazione al sodalizio criminale di cui all'art. 74 d.P.R. cit., e che la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se del caso, avrebbe dovuto riqualificarsi ai sensi dell'art. 73 d.P.R. cit. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento ai profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura custodiale, dal Tribunale esaminati sulla base di argomentazioni solo generiche e presuntive, senza prendere in considerazione la specifica posizione dell'indagato e la sua positiva condotta all'interno del carcere. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 12 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, assertivamente reiterando profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di riesame cautelare, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative esposte a sostegno dell'epilogo decisorio cui l'ordinanza impugnata è coerentemente pervenuta.2. Il provvedimento impugnato, invero, ha dato ragione della connotazione di gravità attribuita al complesso degli elementi costitutivi della base indiziaria, evidenziando la centralità del ruolo assunto dall'indagato all'interno del sodalizio criminale. Nella motivazione, infatti, si spiega come il suo contributo operativo non sia stato solo il frutto di uno sporadico sostegno all'associazione, traducendosi, piuttosto, attraverso lo svolgimento dei suoi compiti di "spesino", nel favorire l'ingresso, all'interno della sezione penitenziaria di riferimento, delle sostanze stupefacenti che provenivano dall'esterno con la complicità di altre persone (ivi compresi alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria). Richiamate le risultanze indiziarie offerte dal convergente contributo narrativo dei predetti collaboratori, che hanno dichiarato entrambi di conoscere personalmente l'indagato, riconoscendolo in foto e indicandone anche il soprannome, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo le modalità di realizzazione della condotta, reiteratamente posta in essere in un contesto funzionale al perseguimento degli obiettivi del sodalizio, consentendo la circolazione, fra i sottogruppi delle diverse sezioni, dello stupefacente introdotto nel carcere dai detenuti della quarta sezione, in attuazione di illecite direttive impartite dai vertici dell'associazione criminale. Congruamente valutate devono ritenersi le chiamate in correità, quale frutto di una diretta, reciprocamente riscontrata e costante osservazione della condotta tenuta dall'indagato all'interno dell'istituto penitenziario, peraltro compatibile con i comuni periodi di detenzione ivi subiti e specificamente incentrata anche sulla individuazione di episodi - temporalmente collocabili - di trasporto di droga agli organizzatori del sottogruppo della seconda sezione, sì da giustificare la coerenza logica del vaglio delibativo al riguardo operato dal Tribunale sulla base, da un lato, delle ritenute caratteristiche di indipendenza, autonomia e specificità dei relativi apporti dichiarativi, dall'altro lato delle ragioni addotte a sostegno delle contrarie, e puntualmente disattese, deduzioni difensive in quella sede prospettate. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alla prognosi di recidiva, che il Tribunale, anche a prescindere dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare, ha motivatamente formulato, giustificando, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base della gravità della condotta di partecipazione, della sua protrazione temporale lungo il periodo della restrizione carceraria e dei gravi precedenti penali a carico.4. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrate attraverso un insieme di se quenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dun que, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Co
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