CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 marzo 2021
Cassazione n. 26660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26528/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o, per procura speciale in calce al ricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. ) , con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n.88; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., PREFETTURA – UF- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rap- presentati e difesidall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Roma depositat a il 21 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Albania , ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021, con cui il Giudice di pace di Roma ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 21 marzo 2021 dal Prefetto di Roma; che il Ministero dell'interno, la Prefettura e la Questura di Romahanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipa- zione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio degl'intimati, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla par- tecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in ca- mera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fasedecisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di me- morie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); checon il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., rilevando che l'ordi- nanza impugnata risulta assolutamente priva di motivazione, non recando alcun cenno alle argomentazioni svolte da esso ricorrente ed alle controde- duzioni dell'Amministrazione, né alle ragioni poste a fondamento della deci- sione, ma limitandosi ad affermare la legittimità del decreto impugnato e l'as- senza di motivi ostativiall'espulsione; che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostenendo di aver dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'illegittimità del decreto di espulsione, in quanto non re- cante la firma del Prefetto, ma quella di un funzionario delegato, del quale non era possibile individuare né il nome né la delega;che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 23 deld.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rilevando che la conformità all'originale della copia notificata del decreto di espulsione risultava attestata da un funzionario della Questura, anziché della Prefettura, sebbene si trattasse di una copia cartacea non recante alcun rife- rimento ad un originale redatto in formato elettronico; che il primo motivo è fondato; cheanche nell'ipotesi in cui, come nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, la decisione rivesta la forma dell'ordinanza, da motivarsi suc- cintamente ai sensi dell'art. 134, primo comma, cod. proc. civ., il carattere decisorio del provvedimento, destinato ad incidere su diritti soggettivi ed ido- neo ad acquistare efficacia di giudicato, comporta che la relativa motivazione non può prescindere da una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle statuizioni adottate, la cui assenza costituisce motivo di nullità del provvedimento, allorquando si traduca nell'impossibilità d'individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisioneed il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla stessa (cfr. Cass., Sez. I, 24/11/2017, n. 28158; 4/08/2010, n. 18108); che la predetta esposizione risulta del tutto assente nell'ordinanza impu- gnata, la quale si limita ad affermare testualmente «la legittimità del decreto opposto», precisando che «non risultano motivi ostativi all'espulsione dello straniero», senza fare alcun cenno ai vizi formali e sostanziali dedotti dal ri- corrente con l'atto di opposizione, neppure per escluderne la sussistenza; che l'ordinanza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti il se- condo ed il terzo motivo d'impugnazione, con cui il ricorrente ha dedotto vizi di legittimità del decreto di espulsione; che la causa va conseguentemente rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà, in persona di un diverso magistrato, anche al rego lamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primomotivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa l'ordinanza impugnata, e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di un diverso magistrato, cui demanda di