CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Alessio e RADU Constantin ricorrono avverso la sen- tenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto tentato in concorso di mate- riale edile presso un cantiere di società edile, con la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, e li aveva condannati alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Alessio si affida a plurimi motivi di ricorso. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità assumendo l'assenza dell'elemento soggettivo del reato lad- dove il giudice distrettuale aveva tratto l'inferenza della consapevolezza da parte dell'imputato dell'altruità delle cose sottratte sulla base di elementi congetturali e inadeguati, laddove gli imputati, sulla base della documenta- zione prodotta, ritenevano di avere ritirato il materiale sulla base di un do- cumento di consegna e di trasporto del tutto regolare, laddove il giudice di merito era incorso in argomenti logici assolutamente approssimativi e dall'in- sufficiente portata indiziaria,tenuto conto che risultava priva di dimostrazione che fossero stati gli imputati a provvedere a sostituire il lucchetto di accesso al cantiere. Su tale ultimo profilo *03,0. articolato il secondo motivo di ricorso, comune peraltro alla difesa del RADU, con il quale si assume violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento. In chiave pro- cessuale si contesta la mancata corrispondenza tra quanto ascritto in impu- tazione e quanto ritenuto in sentenza, atteso che né il capo di imputazione, né il Pubblico ministero attraverso una contestazione suppletiva, contesta- vano a ciascuno dei prevenuti l'impiego di una condotta decettiva volta a trarre in inganno la persona offesa mediante sostituzione del lucchetto. Con ulteriore deduzione i ricorsi di entrambi gli imputati deducono viola- zione di legge e carenza di motivazione in ordine alla ricorrenza della circo- stanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, atteso che sarebbe ca- rente agli atti del processo la prova che i ricorrenti avessero provveduto alla sostituzione della serratura dell'accesso in quanto non erano stati trovati in possesso di alcuna chiave e comunque non era stato realizzato lo scopo di ingannare la persona offesa. In ogni caso era del tutto mancata una trama motivazionale che fornisse risposta ai motivi di doglianza articolati sul punto dinanzi al giudice di appello. 1 QL, Con una ultima articolazione il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato proscioglimento dell'imputato per non essere stata raggiunta la prova della colpevolezza dello stesso oltre ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Alessio e di RADU Costantin devono essere accolti in relazione alla deduzione concer- nente la ricorrenza della circostanza aggravante dell'impiego del mezzo frau- dolento. Invero i giudici di merito avevano assolto gli imputati dal reato di furto pluriaggravato all'interno del cantiere della società COFA Costruzioni di cui al capo c) della imputazione, che costituiva la logica premessa in fatto delle azioni predatorie commesse in data 18 Aprile 2015 ai danni del mede- simo cantiere; di conseguenza avevano escluso, con la formula assolutoria per non avere commesso il fatto, che fossero stati gli odierni ricorrenti, nel Marzo 2015, a forzare la catena del cancello di entrata, sostituendola con altra di cui detenevano il lucchetto, al fine di trarne profitto, impossessandosi di materiale edile del valore di circa euro 90.000. 2. La motivazione della sentenza impugnata pertanto risulta del tutto il- logica in relazione agli ulteriori due episodi contestati, qualificati quali ipotesi di furto tentato di materiale edile ai danni del medesimo cantiere, in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, con- sistito nella sostituzione del lucchetto del cancello di ingresso con uno in loro possesso, laddove la Corte di Appello avrebbe dovuto spiegare, una volta esclusa la responsabilità dei prevenuti con riferimento al primo episodio fur- tivo, in cui si sarebbe verificata l'effrazione della catena e la sostituzione del lucchetto, che gli odierni ricorrenti avessero utilizzato le chiavi di apertura del nuovo lucchetto ovvero che fossero consapevoli della intervenuta sosti- tuzione del lucchetto, tenuto conto del fatto che nessuna chiave era stata rinvenuta in loro possesso, che il varco era aperto e che nessuna perquisi- zione era stata eseguita sul mezzo di trasporto da questi utilizzato per cari- care il materiale edile. Il giudice di appello, nel proprio iter motivazionale si è limitato a riconoscere la circostanza aggravante in quanto gli imputati avrebbero "apposto un nuovo lucchetto al cancello sostituendo quello inizial- mente apposto dal Colazzilli", inferenza questa assolutamente illogica e in- dimostrata, tautologica in quanto riproduttiva del capo di imputazione, non desumibile dalla contestazione di cui al capo c), in quanto gli imputati erano stati assolti da tale imputazione e neppure riconducibile alla denuncia-que- rela della persona offesa, che si era limitata a riferire che la porta di accesso al cantiere risultava dotata di una catena e di un lucchetto diversi da quelli da esso apposti, ma nulla avrebbe riferito sull'epoca della sostituzione e, soprattutto nulla è dato sapere se fossero stati gli odierni ricorrenti ad aprire il lucchetto posto a presidio dell'accesso. 2.1 La motivazione del provvedimento impugnato risulta pertanto mini- male ed assertiva e non fornisce alcuna giustificazione del fatto che l'accesso dei ricorrenti presso il cantiere fu agevolato dall'espediente, dei quali gli stessi avrebbero approfittato, della sostituzione del lucchetto e della catena, così da determinare il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.2 cod.pen., la quale peraltro risulta correttamente esplicitata in fatto nel capo di imputazione (cfr.sez.3, n.5469 del 5/12/2013, Russo, Rv.258920; sez.1, n.30141 del 5 Aprile 2019, Poltrone, Rv.276602-01). 3. I motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] concernenti l'affermazione di re- sponsabilità nei suoi confronti risultano inammissibili in quanto avanzano una alternativa ricostruzione fattuale della vicenda, non prospettabile in sede di legittimità e risultano privi di confronto con gli argomenti posti a fonda- mento dell'affermazione di responsabilità laddove i giudici di appello hanno escluso, con corretto iter logico giuridico, che il prelievo del materiale fosse stato autorizzato dal proprietario del cantiere edile, ovvero che questa fosse la convinzione dei ricorrenti, in presenza di documenti di trasporto e di bolle di carico palesemente irregolari, carenti e privi di requisiti essenziali. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze generiche devono ritenersi assorbiti nella pronuncia di annulla- mento relativa alla necessaria, ulteriore, verifica sul riconoscimento della cir- costanza aggravante di cui all'art.625 comma 1 n.2 cod.pen. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitata- mente alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.2 cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.2 cod.pen. e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame sul punto. Così deci