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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19968/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 16519/19 del 8 ottobre 2018, che aveva annullato una precedente ordinanza del 5 giugno 2018, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo costituito da due appartamenti siti al secondo e al terzo piano di un edificio situato a [OSCURATO:PERSONA] n. 83 presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietari degli immobili.

2. Risulta dagli atti che, con sentenza del 17 novembre 1998 (irrevocabile il 3 gennaio 1999), i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati per violazione dell'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47, degli artt. 2, 3, 13 e 14 legge 5 novembre 1971, n. 1086, degli artt. 1, 2 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dell'art. 349 cod. pen.

I reati oggetto di condanna - accertati il 24 e il 31 ottobre 1992 - riguardano la costruzione in «assenza di concessione» del secondo, terzo e quarto piano dell'immobile sopra indicato.

Con la sentenza fu disposta, ai sensi dell'art. 7 legge 47/1985, la demolizione delle opere abusive.

Queste opere erano state realizzate in sopraelevazione di un edificio costituito da piano seminterrato, piano terra e primo piano costruito anch'esso in assenza di concessione, ma oggetto di istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985.

Con ordinanza del 5 giugno 2018 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accolse l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, limitatamente «alle opere di sopraelevazione relative al secondo e terzo piano», in relazione alle quali, in data 17 novembre 2015, erano stati rilasciati due permessi in sanatoria ai sensi dell'art 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724: uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] (n. 35822) e uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] (n. 35818).

L'ordinanza in parola fu annullata dalla terza sezione penale di questa Corte di legittimità a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con rinvio, per nuovo esame, al giudice dell'esecuzione.

La sentenza di annullamento rileva preliminarmente che «l'accertamento da parte del giudice della legittimità dell'eventuale provvedimento di sanatoria, intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, può e deve essere compiuto anche in sede esecutiva, in presenza, come nel caso in esame, di una richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle opere originariamente abusive e di cui sia stata prospettata dai richiedenti l'intervenuta sanatoria (Sez. 3, n. 41489 del 24/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267910; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010, Ventrici, Rv. 249306)».

Osserva poi che, il giudice dell'esecuzione, chiamato a valutare la legittimità di provvedimenti di condono adottati ai sensi della legge 724/1994, deve tenere conto dei presupposti di operatività di questa particolare sanatoria che può riguardare opere abusive «ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché per le opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia».

Sottolinea, infine, che, per giurisprudenza consolidata, questa norma deve essere interpretata «nel senso che ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo a un unico soggetto legittimato e le istanze di obiezione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità».

Muovendo da queste premesse l'ordinanza del 5 giugno 2018 è stata annullata perché aveva preso atto dei rilascio dei permessi in sanatoria omettendo ogni verifica sulla legittimità di tali titoli abilitativi, «concernenti porzioni di un unico fabbricato elevato a cinque piani fuori terra» e, soprattutto, omettendo la «necessaria indagine circa l'ineludibile rispetto dei suddetti limiti volumetrici, indagine da compiere [...] considerando ogni edificio quale complesso unitario, benché in relazione ad esso siano state presentate più istanze di condono e siano stati rilasciati due diversi titoli abilitativi».

Il Tribunale di Napoli, nuovamente investito, quale giudice di rinvio, dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione l'ha respinta osservando: - che [OSCURATO:PERSONA] (e un altro fratello [OSCURATO:PERSONA]) ricevettero in donazione dal padre [OSCURATO:PERSONA] il diritto di sopraelevare la costruzione oggetto dei primo intervento edilizio «asseritamente condonato ai sensi della legge n. 47/1985 (come da disposizione dirigenziale 688 del 27 dicembre 2018 in atti)»; - che Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] furono ritenuti autori della sopraelevazione senza operare distinzione tra il secondo, il terzo e il quarto piano (quest'ultimo non interessato dai permessi in sanatoria); che, stando alle stesse deduzioni difensive, la comunione tra i fratelli fu sciolta solo in epoca successiva alla realizzazione delle opere di sopraelevazione e, pertanto, le stesse sono suscettibili di valutazione unitaria; - che i permessi in sanatoria sono stati rilasciati sull'assunto che le opere fossero state ultimate entro il 31 dicembre 1993, senza compiere un serio approfondimento in proposito e senza tenere conto del fatto che le stesse erano state «sottoposte ripetutamente a sequestro, stando alle risultanze in atti revocato soltanto con la pronuncia della sentenza di condanna del 17 novembre 1998».

Sulla base di tali considerazioni il giudice di rinvio ha ritenuto che i permessi rilasciati ai sensi dell'art 39 legge n.724/1994, valutati alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, non potessero «produrre effetti sull'attualità dell'ordine di demolizione delle opere» e quell'ordine dovesse essere eseguito.

3. Per mezzo del proprio difensore, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro l'ordinanza del 4 ottobre 2022.

Il difensore deduce erronea applicazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disapplicato i permessi in sanatoria ritenendo superato il limite di 750 mq previsto dalla legge n. 724/1994 per avvalersi di tale beneficio.

Osserva che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente fatto riferimento alla volumetria dell'intero manufatto di complessivi cinque piani senza tenere conto che il piano cantinato, il piano terra e il primo piano sopra terra erano stati oggetto «di regolare istanza di condono» ai sensi della legge 47/1985.

La difesa sostiene che il secondo e il terzo piano realizzati in sopraelevazione non possono essere considerati come ampliamenti del manufatto preesistente e si trattava, fin dall'inizio, di due distinte unità immobiliari sicché ciascuno dei fratelli ha presentato domanda di sanatoria per l'appartamento che ha personalmente realizzato e nel quale abita.

Sottolinea che la sanatoria avrebbe potuto comunque essere rilasciata anche se i due fratelli Capasso avessero presentato un'unica domanda atteso che le due unità, congiuntamente considerate, non superano comunque il limite dei 750 metri cubi previsto dalla legge sicché la presentazione di due domande distinte non è indice di un intento elusivo del limite di cubatura e la motivazione sul punto è manifestamente illogica.

4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto dei ricorsi.

A sostegno di tale richiesta ha osservato: che la difesa fa riferimento alla presentazione di un'istanza di condono relativa al manufatto iniziale (costituito da un piano seminterrato e da due piani fuori terra), ma non risulta che il procedimento si sia concluso sicché l'intero edificio può considerarsi abusivo; che il proprietario dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA], ne ha ceduto la nuda proprietà ai quattro figli e tali atti sono nulli ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come pure è nulla la donazione ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del diritto di sopraelevare; che, per gli stessi motivi, deve ritenersi nullo l'atto di scioglimento della comunione riguardante i due piani secondo e terzo; che, presentando distinte istanze di sanatoria, i due odierni ricorrenti frazionarono artificiosamente una domanda imputabile ad un unico centro sostanziale di interesse.

Il Procuratore generale sottolinea, inoltre, che secondo quanto emerge dalla documentazione cui la difesa fa riferimento, la divisione della comunione sarebbe avvenuta il 15 marzo 2016, quindi molti anni dopo la presentazione delle domande di sanatoria separatamente presentate.

Rileva, infine, che il principio di diritto cui il giudice di rinvio era tenuto a uniformarsi imponeva di considerare complesso unitario l'edificio facente capo ad un medesimo centro di interesse sicché correttamente si è tenuto conto della volumetria dell'intero immobile e ciò priva di rilievo la notazione difensiva secondo la quale i due piani, anche complessivamente considerati, avevano un volume inferiore ai 750 metri cubi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Si deve subito osservare che, come stabilito dalla sentenza di annullamento, il giudice dell'esecuzione ha verificato in via incidentale la legittimità dei due permessi in sanatoria rilasciati a Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] in data 17 novembre 2015 e, all'esito di tale verifica, ha ritenuto che il mero dato formale dell'esistenza di tali permessi non consentisse di revocare o sospendere l'ordine di demolizione.

Tale valutazione è stata compiuta nel rispetto dei principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento (pag. 3) secondo la quale: «la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici, può essere rilevata non soltanto se l'atto sia illecito, e cioè frutto di.attività criminosa, ma anche nell'ipotesi in cui l'emanazione dell'atto medesimo sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge o nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere (Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sonni, Rv. 256971)».

Nel compierla, il giudice di rinvio non ha tenuto conto soltanto della volumetria complessiva dell'edificio - dato sul quale si appuntano le censure dei ricorrenti - ma anche dell'epoca nella quale la sopraelevazione è stata realizzata.

Ha sottolineato, infatti, che, le opere oggetto della sentenza definitiva per violazione dell'art. 20 lett. b) legge n. 47/85 (fatti accertati - lo si deve ricordare - il 24 e il 31 ottobre 1992) furono sottoposte ripetutamente a sequestro e che, stando alle risultanze in atti, tale sequestro fu «revocato soltanto con la pronuncia della sentenza di condanna del 17 novembre 1998».

Tanto premesso, il giudice di rinvio ha ritenuto «censurabile» o comunque «carente» l'istruttoria compiuta ai fini della concessione dei permessi in sanatoria, rilasciati sull'assunto che le opere di edificazione degli immobili di cui si tratta fossero state ultimate entro il 31 dicembre 1993.

Questa parte della motivazione, che fornisce, anche da sola, adeguato sostegno alla decisione adottata non è censurata nel ricorso che, di conseguenza, è inidoneo a scardinarla.

3. Ancorché le considerazioni svolte siano assorbenti nel senso della inammissibilità dei motivi di ricorso, è doveroso osservare che, secondo i ricorrenti, la volumetria utile ai fini dell'applicazione della legge 724/1994 dovrebbe essere valutata con esclusivo riferimento ai due piani oggetto della domanda di sanatoria (ciascuno di mc. 296,24), senza tenere conto dell'opera iniziale perché condonata ai sensi della legge n. 47/1985, ma tale affermazione non trova riscontro negli atti.

Nell'ordinanza impugnata si legge che il primo intervento edilizio sarebbe sato «asseritamente condonato ai sensi della legge n. 47/1985» e alla pag. 2 del ricorso è scritto che il piano cantinato, il piano terra e il primo piano, abusivamente realizzati da [OSCURATO:PERSONA], sono «stati oggetto di regolare istanza di condono ai sensi della legge 47/1985».

Non è noto, dunque, se il procedimento aperto dall'istanza di condono si sia concluso positivamente e, di conseguenza, non è noto se la sopraelevazione abbia avuto ad oggetto un immobile abusivo o un immobile condonato.

Pertanto, il ricorso non è autosufficiente quando sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe contraddittoriamente definito come «del tutto abusivo» un immobile che non era tale.

3.1. Dalla nota redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] (cui il ricorso fa rinvio) risulta invece che, il 13 marzo 1984, [OSCURATO:PERSONA] donò: la nuda proprietà del deposito sito al piano terra al figlio Giuseppe; la nuda proprietà dell'appartamento sito al primo piano alla figlia Maria; la nuda proprietà del locale seminterrato ai figli Maria, Giuseppe, Gennaro, Francesco e Antonio; che, in relazione all'immobile così frazionato - del quale [OSCURATO:PERSONA] è unico usufruttuario - i nudi proprietari Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato domande di condono ai sensi della legge n. 47/1985.

Dal medesimo documento risulta che, il 13 marzo 1984, [OSCURATO:PERSONA] donò ai figli Gennaro e Francesco il diritto di sopraelevare sul terrazzo ricoprente l'appartamento donato alla figlia Maria e che, il 13 ottobre 1992, [OSCURATO:PERSONA] cedette a [OSCURATO:PERSONA] tale diritto.

In questo quadro, appare evidente che l'intero manufatto fu ab origine destinato ad essere sopraelevato e che la sopraelevazione abusiva della quale Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili fu realizzata da entrambi.

Lo scioglimento della comunione, peraltro, avvenne soltanto il 15 marzo 2016, molti anni dopo la presentazione della domanda di sanatoria.

Ne consegue che il provvedimento impugnato non è illogico né contraddittorio quando afferma che le domande di sanatoria sono riferibili ad un unico centro sostanziale di interesse perché proposte dai titolari di un comune diritto di sopraelevazione, avvalendosi del quale, si è proceduto a innalzare di ben tre piani, senza aver ottenuto un permesso a costruire, un immobile, realizzato in totale assenza di concessione.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata non merita censura.

Ed invero, il giudice di rinvio si è uniformato ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento e ha valutato la legittimità dei provvedimenti di sanatoria tenendo conto dell'epoca in cui le opere di sopraelevazione possono essere state completate e del fatto che l'immobile sopraelevato era stato realizzato in totale assenza di concessione.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Poiché non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 16519/19 del 8 ottobre 2018, che aveva annullato una precedente ordinanza del 5 giugno 2018, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo costituito da due appartamenti siti al secondo e al terzo piano di un edificio situato a [OSCURATO:PERSONA] n. 83 presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proprietari degli immobili. 2. Risulta dagli atti che, con sentenza del 17 novembre 1998 (irrevocabile il 3 gennaio 1999), i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati per violazione dell'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47, degli artt. 2, 3, 13 e 14 legge 5 novembre 1971, n. 1086, degli artt. 1, 2 e 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dell'art. 349 cod. pen. I reati oggetto di condanna - accertati il 24 e il 31 ottobre 1992 - riguardano la costruzione in «assenza di concessione» del secondo, terzo e quarto piano dell'immobile sopra indicato. Con la sentenza fu disposta, ai sensi dell'art. 7 legge 47/1985, la demolizione delle opere abusive. Queste opere erano state realizzate in sopraelevazione di un edificio costituito da piano seminterrato, piano terra e primo piano costruito anch'esso in assenza di concessione, ma oggetto di istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985. Con ordinanza del 5 giugno 2018 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accolse l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, limitatamente «alle opere di sopraelevazione relative al secondo e terzo piano», in relazione alle quali, in data 17 novembre 2015, erano stati rilasciati due permessi in sanatoria ai sensi dell'art 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724: uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] (n. 35822) e uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] (n. 35818). L'ordinanza in parola fu annullata dalla terza sezione penale di questa Corte di legittimità a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con rinvio, per nuovo esame, al giudice dell'esecuzione. La sentenza di annullamento rileva preliminarmente che «l'accertamento da parte del giudice della legittimità dell'eventuale provvedimento di sanatoria, intervenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, può e deve essere compiuto anche in sede esecutiva, in presenza, come nel caso in esame, di una richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle opere originariamente abusive e di cui sia stata prospettata dai richiedenti l'intervenuta sanatoria (Sez. 3, n. 41489 del 24/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267910; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010, Ventrici, Rv. 249306)». Osserva poi che, il giudice dell'esecuzione, chiamato a valutare la legittimità di provvedimenti di condono adottati ai sensi della legge 724/1994, deve tenere conto dei presupposti di operatività di questa particolare sanatoria che può riguardare opere abusive «ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché per le opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia». Sottolinea, infine, che, per giurisprudenza consolidata, questa norma deve essere interpretata «nel senso che ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo a un unico soggetto legittimato e le istanze di obiezione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità». Muovendo da queste premesse l'ordinanza del 5 giugno 2018 è stata annullata perché aveva preso atto dei rilascio dei permessi in sanatoria omettendo ogni verifica sulla legittimità di tali titoli abilitativi, «concernenti porzioni di un unico fabbricato elevato a cinque piani fuori terra» e, soprattutto, omettendo la «necessaria indagine circa l'ineludibile rispetto dei suddetti limiti volumetrici, indagine da compiere [...] considerando ogni edificio quale complesso unitario, benché in relazione ad esso siano state presentate più istanze di condono e siano stati rilasciati due diversi titoli abilitativi». Il Tribunale di Napoli, nuovamente investito, quale giudice di rinvio, dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione l'ha respinta osservando: - che [OSCURATO:PERSONA] (e un altro fratello [OSCURATO:PERSONA]) ricevettero in donazione dal padre [OSCURATO:PERSONA] il diritto di sopraelevare la costruzione oggetto dei primo intervento edilizio «asseritamente condonato ai sensi della legge n. 47/1985 (come da disposizione dirigenziale 688 del 27 dicembre 2018 in atti)»; - che Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] furono ritenuti autori della sopraelevazione senza operare distinzione tra il secondo, il terzo e il quarto piano (quest'ultimo non interessato dai permessi in sanatoria); che, stando alle stesse deduzioni difensive, la comunione tra i fratelli fu sciolta solo in epoca successiva alla realizzazione delle opere di sopraelevazione e, pertanto, le stesse sono suscettibili di valutazione unitaria; - che i permessi in sanatoria sono stati rilasciati sull'assunto che le opere fossero state ultimate entro il 31 dicembre 1993, senza compiere un serio approfondimento in proposito e senza tenere conto del fatto che le stesse erano state «sottoposte ripetutamente a sequestro, stando alle risultanze in atti revocato soltanto con la pronuncia della sentenza di condanna del 17 novembre 1998». Sulla base di tali considerazioni il giudice di rinvio ha ritenuto che i permessi rilasciati ai sensi dell'art 39 legge n.724/1994, valutati alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, non potessero «produrre effetti sull'attualità dell'ordine di demolizione delle opere» e quell'ordine dovesse essere eseguito. 3. Per mezzo del proprio difensore, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro l'ordinanza del 4 ottobre 2022. Il difensore deduce erronea applicazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disapplicato i permessi in sanatoria ritenendo superato il limite di 750 mq previsto dalla legge n. 724/1994 per avvalersi di tale beneficio. Osserva che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente fatto riferimento alla volumetria dell'intero manufatto di complessivi cinque piani senza tenere conto che il piano cantinato, il piano terra e il primo piano sopra terra erano stati oggetto «di regolare istanza di condono» ai sensi della legge 47/1985. La difesa sostiene che il secondo e il terzo piano realizzati in sopraelevazione non possono essere considerati come ampliamenti del manufatto preesistente e si trattava, fin dall'inizio, di due distinte unità immobiliari sicché ciascuno dei fratelli ha presentato domanda di sanatoria per l'appartamento che ha personalmente realizzato e nel quale abita. Sottolinea che la sanatoria avrebbe potuto comunque essere rilasciata anche se i due fratelli Capasso avessero presentato un'unica domanda atteso che le due unità, congiuntamente considerate, non superano comunque il limite dei 750 metri cubi previsto dalla legge sicché la presentazione di due domande distinte non è indice di un intento elusivo del limite di cubatura e la motivazione sul punto è manifestamente illogica. 4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto dei ricorsi. A sostegno di tale richiesta ha osservato: che la difesa fa riferimento alla presentazione di un'istanza di condono relativa al manufatto iniziale (costituito da un piano seminterrato e da due piani fuori terra), ma non risulta che il procedimento si sia concluso sicché l'intero edificio può considerarsi abusivo; che il proprietario dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA], ne ha ceduto la nuda proprietà ai quattro figli e tali atti sono nulli ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come pure è nulla la donazione ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del diritto di sopraelevare; che, per gli stessi motivi, deve ritenersi nullo l'atto di scioglimento della comunione riguardante i due piani secondo e terzo; che, presentando distinte istanze di sanatoria, i due odierni ricorrenti frazionarono artificiosamente una domanda imputabile ad un unico centro sostanziale di interesse. Il Procuratore generale sottolinea, inoltre, che secondo quanto emerge dalla documentazione cui la difesa fa riferimento, la divisione della comunione sarebbe avvenuta il 15 marzo 2016, quindi molti anni dopo la presentazione delle domande di sanatoria separatamente presentate. Rileva, infine, che il principio di diritto cui il giudice di rinvio era tenuto a uniformarsi imponeva di considerare complesso unitario l'edificio facente capo ad un medesimo centro di interesse sicché correttamente si è tenuto conto della volumetria dell'intero immobile e ciò priva di rilievo la notazione difensiva secondo la quale i due piani, anche complessivamente considerati, avevano un volume inferiore ai 750 metri cubi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Si deve subito osservare che, come stabilito dalla sentenza di annullamento, il giudice dell'esecuzione ha verificato in via incidentale la legittimità dei due permessi in sanatoria rilasciati a Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] in data 17 novembre 2015 e, all'esito di tale verifica, ha ritenuto che il mero dato formale dell'esistenza di tali permessi non consentisse di revocare o sospendere l'ordine di demolizione. Tale valutazione è stata compiuta nel rispetto dei principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento (pag. 3) secondo la quale: «la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici, può essere rilevata non soltanto se l'atto sia illecito, e cioè frutto di.attività criminosa, ma anche nell'ipotesi in cui l'emanazione dell'atto medesimo sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge o nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere (Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sonni, Rv. 256971)». Nel compierla, il giudice di rinvio non ha tenuto conto soltanto della volumetria complessiva dell'edificio - dato sul quale si appuntano le censure dei ricorrenti - ma anche dell'epoca nella quale la sopraelevazione è stata realizzata. Ha sottolineato, infatti, che, le opere oggetto della sentenza definitiva per violazione dell'art. 20 lett. b) legge n. 47/85 (fatti accertati - lo si deve ricordare - il 24 e il 31 ottobre 1992) furono sottoposte ripetutamente a sequestro e che, stando alle risultanze in atti, tale sequestro fu «revocato soltanto con la pronuncia della sentenza di condanna del 17 novembre 1998». Tanto premesso, il giudice di rinvio ha ritenuto «censurabile» o comunque «carente» l'istruttoria compiuta ai fini della concessione dei permessi in sanatoria, rilasciati sull'assunto che le opere di edificazione degli immobili di cui si tratta fossero state ultimate entro il 31 dicembre 1993. Questa parte della motivazione, che fornisce, anche da sola, adeguato sostegno alla decisione adottata non è censurata nel ricorso che, di conseguenza, è inidoneo a scardinarla. 3. Ancorché le considerazioni svolte siano assorbenti nel senso della inammissibilità dei motivi di ricorso, è doveroso osservare che, secondo i ricorrenti, la volumetria utile ai fini dell'applicazione della legge 724/1994 dovrebbe essere valutata con esclusivo riferimento ai due piani oggetto della domanda di sanatoria (ciascuno di mc. 296,24), senza tenere conto dell'opera iniziale perché condonata ai sensi della legge n. 47/1985, ma tale affermazione non trova riscontro negli atti. Nell'ordinanza impugnata si legge che il primo intervento edilizio sarebbe sato «asseritamente condonato ai sensi della legge n. 47/1985» e alla pag. 2 del ricorso è scritto che il piano cantinato, il piano terra e il primo piano, abusivamente realizzati da [OSCURATO:PERSONA], sono «stati oggetto di regolare istanza di condono ai sensi della legge 47/1985». Non è noto, dunque, se il procedimento aperto dall'istanza di condono si sia concluso positivamente e, di conseguenza, non è noto se la sopraelevazione abbia avuto ad oggetto un immobile abusivo o un immobile condonato. Pertanto, il ricorso non è autosufficiente quando sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe contraddittoriamente definito come «del tutto abusivo» un immobile che non era tale. 3.1. Dalla nota redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] (cui il ricorso fa rinvio) risulta invece che, il 13 marzo 1984, [OSCURATO:PERSONA] donò: la nuda proprietà del deposito sito al piano terra al figlio Giuseppe; la nuda proprietà dell'appartamento sito al primo piano alla figlia Maria; la nuda proprietà del locale seminterrato ai figli Maria, Giuseppe, Gennaro, Francesco e Antonio; che, in relazione all'immobile così frazionato - del quale [OSCURATO:PERSONA] è unico usufruttuario - i nudi proprietari Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato domande di condono ai sensi della legge n. 47/1985. Dal medesimo documento risulta che, il 13 marzo 1984, [OSCURATO:PERSONA] donò ai figli Gennaro e Francesco il diritto di sopraelevare sul terrazzo ricoprente l'appartamento donato alla figlia Maria e che, il 13 ottobre 1992, [OSCURATO:PERSONA] cedette a [OSCURATO:PERSONA] tale diritto. In questo quadro, appare evidente che l'intero manufatto fu ab origine destinato ad essere sopraelevato e che la sopraelevazione abusiva della quale Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili fu realizzata da entrambi. Lo scioglimento della comunione, peraltro, avvenne soltanto il 15 marzo 2016, molti anni dopo la presentazione della domanda di sanatoria. Ne consegue che il provvedimento impugnato non è illogico né contraddittorio quando afferma che le domande di sanatoria sono riferibili ad un unico centro sostanziale di interesse perché proposte dai titolari di un comune diritto di sopraelevazione, avvalendosi del quale, si è proceduto a innalzare di ben tre piani, senza aver ottenuto un permesso a costruire, un immobile, realizzato in totale assenza di concessione. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata non merita censura. Ed invero, il giudice di rinvio si è uniformato ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di annullamento e ha valutato la legittimità dei provvedimenti di sanatoria tenendo conto dell'epoca in cui le opere di sopraelevazione possono essere state completate e del fatto che l'immobile sopraelevato era stato realizzato in totale assenza di concessione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Poiché non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000), deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
Sentenza Cassazione n. 19968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris