CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14572/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaLuisa Miranda, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 9 dicembre 2025 il Tribunale di Napoli – Sezione per ilriesame ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata la misura della custodiacautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato dicui all’art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte di un’associazione per delinqueredi stampo camorristico, facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed operativa nel comunedi Nola e zone limitrofe (capo 1), nonché dei reati di estorsione consumata etentata, aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 5, 6 e9) e di scambio elettorale politico-mafioso (capo 18).2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di duemotivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazioneal codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo di deduce violazione di legge, assenza di motivazionee travisamento delle emersioni processuali, riguardo alla ritenuta sussistenza delleesigenze cautelari.Il Tribunale del riesame, in particolare, non avrebbe tenuto conto del definitivoallontanamento del ricorrente, dai primi mesi del 2023, dal contesto criminale diriferimento e dall’assenza di indizi comprovanti un suo riavvicinamento al clan aseguito della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], come desumibile da una pluralità dielementi probatori (in particolare intercettazioni telefoniche e tra presenti) indicatinella stessa ordinanza cautelare ma non adeguatamente valutati dal Tribunale.2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza di motivazione in ordine allamancata applicazione al ricorrente della meno grave misura del divieto di dimorain Campania, richiesta dalla difesa in sede di riesame.Il distacco dalle dinamiche criminali, a far data dal 2023, comprovatodall’assenza del ricorrente dai luoghi in cui si sono verificati i fatti, dalla mancatariattivazione di contatti anche dopo la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], dal mancatocoinvolgimento nei fatti di natura “militare”, avrebbe consentito, ad avviso delladifesa, il soddisfacimento delle esigenze cautelari con l’applicazione della misurameno gravosa indicata.3. In sede di udienza camerale, le parti si sono riportate alle specificherichieste e ne hanno illustrato le ragioni poste a fondamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente perchéentrambi relativi al tema della sussistenza e dell’intensità delle esigenze cautelari.Ai fini dell’esatto inquadramento del ricorso va osservato che il procedimentoin esame trae origine da un’estesa e prolungata attività investigativa, condotta daiCarabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna, sulle attività del gruppocamorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operante nel comune di Nola e zonelimitrofe, nel corso degli anni 2022-2024.Dopo aver dato atto dell’accertamento giudiziale dell’esistenza, fino agli anni2000, del clan “[OSCURATO:PERSONA]”, fondato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],federato al clan “Alfieri” e operativo nella zona del nolano (come attestato consentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli illustrava la ripresa delle attivitàcriminali da parte di una serie di soggetti già precedentemente condannati per lea 13 anni e 11 mesi di reclusione) ed altri esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA].Le indagini prendevano avvio da un’intercettazione tra presenti del 15.7.2022tra il citato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (referente dell’omonimo clancamorristico, storicamente alleato ai [OSCURATO:PERSONA]), nella quale venivano pianificate unaserie di attività criminose (principalmente di tipo estorsivo ai danni di imprenditorilocali), e si sviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie diesponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, principalmente, attraverso le intercettazioniambientali all’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], luogo di incontro e diorganizzazione delle attività criminali del clan.L’ordinanza impugnata dedica ampio spazio alla dimostrazione dell’operativitàdel clan [OSCURATO:PERSONA], non posta in discussione dal ricorrente, nonché alla posizione diSebastiano [OSCURATO:PERSONA] (pagine 8-21), al quale viene ascritta la partecipazione allapredetta associazione camorristica e la consumazione di una serie di delitti scopo(diverse condotte estorsive e il reato di scambio elettorale politico-mafioso), la cuigravità indiziaria non costituisce oggetto del presente ricorso, incentrato,viceversa, sull’insussistenza delle esigenze cautelari, stante l’emersoallontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal clan, deliberato nel mese di febbraio 2023.La difesa si duole in particolare del fatto che il Tribunale del riesame di Napolinon abbia adeguatamente valutato una serie di conversazioni intercettate (dalmese di febbraio, fino al mese di maggio 2023) dalle quali emergeval’estromissione del [OSCURATO:PERSONA] dal clan perché ritenuto inaffidabile, sospettato dipoter collaborare con le forze dell’ordine e di modesto spessore criminale (tantoda essere perfino deriso da una delle sue vittime), alla quale non faceva seguitoalcun riavvicinamento neanche dopo la scarcerazione del capoclan [OSCURATO:PERSONA](avvenuta ad aprile 2024), cui era stata rimessa l’ultima decisione sulla sua sorte.Pur non contestando, neanche dinanzi al Tribunale del riesame, la gravitàindiziaria in relazione a nessuno dei capi di incolpazione, il ricorrente poneva inoltrein evidenza che, dalla ricostruzione di alcuni episodi estorsivi, era emerso che ilDe [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto un ruolo marginale (vicenda Mautone) o comunque nonavesse realmente coartato la volontà della vittima ([OSCURATO:PERSONA]), anche perchéquest’ultima era legata a figure di spicco del clan.Tali questioni, devolute al Tribunale del riesame, non avevano ricevutoadeguata risposta, di talché la motivazione dell’ordinanza impugnata dovevaritenersi assente o apparente.3. Preliminarmente deve rilevarsi che, a fronte del generico richiamo anche alvizio di violazione di legge, il ricorrente non deduce in realtà alcuna violazione oerronea applicazione di disposizioni processuali o sostanziali, bensì unicamente unvizio di motivazione (valutata come meramente apparente) in ordine alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari, basata su una lettura non condivisa di unaserie di conversazioni intercettate.È noto che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione chededuca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenzecautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di leggeo la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anchequando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvonoin una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra letante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae alle dedottecensure, risultando, al contrario, esaustiva, coerente e scevra da palesi illogicità ocontraddizioni rispetto ai dati probatori richiamati, mentre resta del tutto inibita aquesta Corte la possibilità di procedere ad una nuova ed alternativa ricostruzionedei fatti sulla base di una rivalutazione dei medesimi elementi probatori.Il primo aspetto di cui occorre dare conto è che, nel provvedimentoimpugnato, la posizione rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del clan [OSCURATO:PERSONA] vienericostruita in termini del tutto differenti da quelli “riduttivi” ed evanescentiprospettati nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] (sottoposto anche direttamente ad intercettazioni siatelefoniche che ambientali all’interno della propria autovettura), si presentapersonalmente come il “referente” del clan [OSCURATO:PERSONA] per la vasta zona di Cimitile,Camposano e Cicciano (cfr. progr. 3393 del febbraio 2023, citata a pag. 9dell’ordinanza).L’apporto, assolutamente centrale, dallo stesso fornito al clan [OSCURATO:PERSONA] nel corsodel tempo (ben oltre, dunque, i pochi mesi in cui sono state captate conversazioniche lo vedono protagonista) emerge, oltre che dalla gravità delle contestazionirelative ai delitti scopo a lui mosse, anche dalla perorazione della sua causa adopera di un altro storico affiliato del clan, [OSCURATO:PERSONA], il quale, nonostante legravissime mancanze delle quali il [OSCURATO:PERSONA] si era macchiato (l’appropriazione diingenti somme di denaro ricavate dalle attività illecite, il mancato rispetto mostratoverso figure apicali del clan, ecc.), si oppone alla sua definitiva estromissionedall’organizzazione criminale fino a che il capo indiscusso del sodalizio, AntonioRusso (in quel momento detenuto), potesse pronunciarsi al riguardo, inconsiderazione «dell’attività svolta fino ad allora in favore del clan» (conv. del9.5.2023, come riportata alle pagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata).Questi passaggi motivazionali, ignorati dal ricorrente, rendono pienamentecoerente la valutazione effettuata dal Tribunale del riesame, secondo cui, quantomeno alla data del 9 maggio 2023, come emerge dalle conversazioni soprasinteticamente riportate, l’allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio camorristiconon era stato ancora stato definitivamente stabilito e ciò in quanto, nonostante legravissime violazioni commesse (che avevano determinato critiche, diffidenze eperfino propositi di vendetta), l’impegno e la dedizione mostrate in precedenza infavore del clan non potevano essere trascurati e pretermessi.Dopo circa un mese, a giugno 2023, il [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto peraltra condotta estorsiva (anche se veniva rimesso in libertà dopo pochi giorni,come dedotto dalla difesa), mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva scarcerato l’annoseguente, quando ormai le indagini si avviavano alla loro conclusione, il che nonconsente di attribuire una valenza determinante al fatto che, in tale periodo, nonsiano emersi elementi ulteriori a carico del [OSCURATO:PERSONA], posto che la sua posizionenon era stata ancora del tutto chiarita e definita.Al di là di tale aspetto, deve altresì osservarsi che il preteso definitivo edirrevocabile allontanamento dal [OSCURATO:PERSONA] dal clan [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essereemerso dalle indagini, non sarebbe comunque dirimente ai fini dell’esclusione dellasussistenza delle esigenze cautelari, posto che ciò che veniva contestato alricorrente (ed è oggetto di alcuni dei capi di incolpazione allo stesso ascritti) èproprio l’aver posto in essere condotte estorsive, con metodo mafioso, senzarenderne conto al clan di appartenenza e trattenendo per sé i proventi ottenuti,con ciò manifestando una particolare pericolosità sociale anche individuale.I reati di cui è chiamato a rispondere il [OSCURATO:PERSONA], come noto, prevedono unapresunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere, che possono essere superate solo allorché vi sianoelementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, realmentesignificativi nel senso del superamento della presunzione.4. Sul rilievo attribuibile al c.d. “tempo silente” - inteso come periodo decorsodalla commissione dei fatti rispetto al momento applicativo della misura, senzache siano emersi ulteriori elementi valutabili – questa Corte è da tempo orientatanel senso di ritenere che «In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale chedetermina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, nongià di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne leragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o sianodirettamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore"tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità dellacondotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valoredeterminante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n.36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 – 01).Nella pronuncia richiamata si dà ampiamente conto dei diversi orientamentiregistratisi nella giurisprudenza di legittimità in relazione al tema accennato e delleragioni per le quali si ritiene preferibile un indirizzo definibile “intermedio”.Per una prima più rigorosa opzione interpretativa, infatti, la presunzionerelativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa, di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo quando daglielementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmenterescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementia favore, il giudice della cautela non ha l’onere di motivare in positivo circa lasussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (tra le tante Sez. 6, n. 19787del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020,Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv.279470).Tale principio è stato affermato sia per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.sia per i reati aggravati delle modalità o della finalità mafiosa (Sez. 2, n. 3105 del22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112; nonché la citata Sez. 5, n. 26371 del2020).All’interno di tale filone interpretativo, tra l’altro, alcune pronunce (Sez. 2, n.26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019,caratterizzate da una particolare stabilità del vincolo associativo, e sodalizi noninquadrabili tra le “mafie tradizionali”. Per le prime, la presunzione posta dall’art.275, comma 3 cod. proc. pen. potrebbe essere superata solo acquisendo la provadel recesso dell’indagato dall’associazione, mentre per le seconde rileverebbeanche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati,nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.Un secondo orientamento, invece, evidenziando la necessità di procedere aduna lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, ritiene che lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. richieda comunque un onere motivazionale da parte delgiudice della cautela, incentrato sulla valutazione del requisito “dell'attualità”,allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed ilprovvedimento cautelare, rientrando tale circostanza tra gli "elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce la disposizionenormativa (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019,Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861)Una terza opzione interpretativa, infine, si pone come intermedia e ritiene chel'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolositàsociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, lanecessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis,ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se questesiano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con laprecisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore"tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità dellacondotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenzache ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari(Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435; Sez.5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180)Quanto più distante sia l'arco temporale che intercorre tra la commissione deireati e l'applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro dellagravità della condotta per sostenere la permanenza del pericolo cautelare intesocome sua attualità.Tale indirizzo, pur non negando il carattere "speciale" della presunzione exart. 275, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla regola generale posta dall’art. 274dello stesso codice, pone tuttavia rimedio ai possibili eccessi nell'utilizzo dellapresunzione cautelare in esame - che non corrisponderebbero ad una sua esegesicostituzionalmente orientata e rischierebbero di risolversi in un annullamento dellostesso carattere relativo della presunzione – richiedendo un onere motivazionalecrescente all’aumentare dello iato temporale tra commissione del reato eapplicazione della cautela, tenendo conto anche della gravità della condottaconcretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato.5. Ebbene, venendo al caso in esame, deve anzitutto osservarsi che lo spaziotemporale decorso nel caso in esame tra l’accertata partecipazione del ricorrentead un’associazione di stampo camorristico, storicamente radicata sul territorio, el’applicazione della misura cautelare non si rileva come particolarmenteragguardevole (trattandosi di un lasso temporale inferiore ai tre anni).Oltre a tale dato, il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto concretamentedesumibile il pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo (fronteggiabileunicamente con la misura più gravosa della custodia cautelare in carcere e noncon quella del divieto di dimora in Campania) sottolineando: la significatività delruolo ricoperto dal ricorrente all’interno dell’associazione di appartenenza(referente del clan per alcuni comuni); il carattere non definitivo del suoallontanamento dal sodalizio, in attesa che sulla sua posizione si pronunciasse ilcapoclan; la professionalità e la spregiudicatezza acquisite dall’indagato nel corsodegli anni, in specie nel settore delle estorsione, essendo lo stesso gravato diprecedenti specifici commessi nel 2003, 2004 e 2013.Si tratta di una motivazione adeguata e coerente e non illogica che si sottraea qualsiasi censura in questa sede.6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att.cod. proc. pen P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]