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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37701/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I , che ha concluso chiedendo e (4k, otv, 7.41,..44- 17 ti: cht Carl./3 o • [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Taranto, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 590-bis, commi 2, 6 e 8 cod. pen. (capo a); 186, comma 2, lett. c), cod. strada (capo b); 81, 697, 699 cod. pen. (capo c).

2. La sentenza impugnata richiamai l'informativa conclusiva del 08/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA], intervenuta sul posto per i necessari rilevamenti, dalla quale era emersa l'esatta dinamica del sinistro stradale - avvenuto il 25/11/2017, intorno alle 21.00 sulla SS 7 - determinata in base ai risultati del sopralluogo, all'esame obiettivo dei danni riportati dal veicolo coinvolto e alle dichiarazioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA], postosi alla guida della sua auto [OSCURATO:PERSONA] in stato psicofisico alterato dall'uso di sostanze alcoliche - come successivamente accertato dai sanitari tramite esame ematochimico - stava percorrendo l'anzidetta strada statale in direzione Massafra-Taranto quando perdeva il controllo del mezzo e deviava improvvisamente verso sinistra, invadendo parzialmente l'opposta corsia di marcia e urtando violentemente - tanto da causarne il distacco del mozzo anteriore sinistro della ruota - contro l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], con a bordo le persone offese, che viaggiava in direzione opposta (Taranto-Massafra).

La Corte territoriale ha ritenuto che l'attendibilità di questa ricostruzione sia resa evidente dall'individuazione del punto d'urto tra i due veicoli, sulla scorta dei numerosi detriti plastici e vetrosi rinvenuti sul posto e delle scalfitture del manto stradale, proprio nei pressi del centro della carreggiata nella corsia legittimamente percorsa dalle persone offese.

Al momento del controllo medico, i sanitari rinvenivano nella tasca dei pantaloni del prevenuto un coltello a scatto, con lama mobile affilata, a punta, lunga 6 cm., per una lunghezza complessiva di 13 cm.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di quattro motivi con cui rispettivamente deduce:

3.1. Mancata assunzione di una prova decisiva relativamente al capo a) di imputazione.

Nella memoria difensiva depositata in sede di giudizio abbreviato, il difensore aveva invocato una perizia che ricostruisse il sinistro e che avesse particolare riguardo al punto di quiete del veicolo Skoda (condotto dall'imputato), individuato dalla c.n.r. all'interno, sul lato destro, della propria corsia di marcia.

Non è stato mai chiarito, nei giudizi di merito, come sia stato possibile che il veicolo condotto dal ricorrente (indicato nel capo di imputazione come il veicolo che da Taranto viaggiava in direzione Massafra e che avrebbe invaso la corsia di marcia con direzione da Massafra verso Taranto) abbia potuto attingere il veicolo delle persone offese, indicato nel capo di imputazione come quello che viaggiava in direzione Taranto, mentre in realtà si dirigeva da Taranto verso Massafra.

Dagli atti emerge che il punto d'urto tra i due veicoli sia da individuare all'interno della corsia di percorrenza della Skoda del ricorrente che, pertanto, non avrebbe mai invaso la corsia percorsa dal conducente dell'altro veicolo.

3.2. Manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo a) di imputazione.

Se è vero che la Skoda, condotta dall'imputato, dopo il contatto con la [OSCURATO:PERSONA] condotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] si è fermata nella propria corsia di marcia (Massafra-Taranto) e non ha subito sostanziali spostamenti, ci si domanda come si possa sostenere che l'auto condotta dal prevenuto abbia invaso la corsia altrui.

È vero, se mai, che è stata la [OSCURATO:PERSONA] ad invadere la corsia di marcia percorsa dall'imputato.

Ne deriva che, non avendo verificato il sinistro, il Battista non risponde delle lesioni subite dalle persone a bordo della [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Violazione di legge relativamente al capo b) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] giungeva al [OSCURATO:PERSONA] in stato di completa incoscienza di talché non ha potuto esprimere un consapevole consenso all'espletamento delle analisi cliniche su di lui effettuate, per di più senza la presenza di un difensore.

Per tali ragioni, l'esito del predetto accertamento era inutilizzabile.

3.4. Manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo c) dell'imputazione.

Il coltello di cui si tratta è stato trovato all'interno del veicolo del Battista e, pertanto, in luogo certamente non pubblico. 4.

Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che si passa ad illustrare.

2. Quanto al profilo dell'an della responsabilità, appare preliminarmente opportuno ribadire quali sono i limiti del giudizio di legittimità circa il difetto di motivazione in presenza, come nel caso di specie, di una doppia valutazione conforme.

2.1. È ben noto che, nell'esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr. ad esempio, ex plurimis, le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01, in specie ai punti nn. 4.1. e 4.2.).

Infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Con l'ulteriore precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che essa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento.

In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu ocu/i, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b) , a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

Inoltre, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.

Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell'impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito; così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito: infatti al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto.

3. Tutto ciò premesso - con riguardo ai primi due motivi - si osserva che la sentenza impugnata si è soffermata ampiamente e con adeguata motivazione sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, in ordine alla quale l'odierno ricorrente tenta di fornire una diversa versione in fatto, non consentita in sede di legittimità, oltre che smentita dalle risultanze della istruttoria dibattimentale, come ben evidenziato dai giudici di appello.

Sul terzo motivo, già la Corte di Lecce ha rilevato la tardività dell'eccezione, comunque generica e manifestamente infondata.

Medesime considerazioni attengono al quarto motivo, posto che la norma incrimina il porto dell'arma (nella specie un coltello) fuori dall'abitazione e dalle appartenenze di essa.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I , che ha concluso chiedendo e (4k, otv, 7.41,..44- 17 ti: cht Carl./3 o • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Taranto, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 590-bis, commi 2, 6 e 8 cod. pen. (capo a); 186, comma 2, lett. c), cod. strada (capo b); 81, 697, 699 cod. pen. (capo c). 2. La sentenza impugnata richiamai l'informativa conclusiva del 08/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA], intervenuta sul posto per i necessari rilevamenti, dalla quale era emersa l'esatta dinamica del sinistro stradale - avvenuto il 25/11/2017, intorno alle 21.00 sulla SS 7 - determinata in base ai risultati del sopralluogo, all'esame obiettivo dei danni riportati dal veicolo coinvolto e alle dichiarazioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA], postosi alla guida della sua auto [OSCURATO:PERSONA] in stato psicofisico alterato dall'uso di sostanze alcoliche - come successivamente accertato dai sanitari tramite esame ematochimico - stava percorrendo l'anzidetta strada statale in direzione Massafra-Taranto quando perdeva il controllo del mezzo e deviava improvvisamente verso sinistra, invadendo parzialmente l'opposta corsia di marcia e urtando violentemente - tanto da causarne il distacco del mozzo anteriore sinistro della ruota - contro l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], con a bordo le persone offese, che viaggiava in direzione opposta (Taranto-Massafra). La Corte territoriale ha ritenuto che l'attendibilità di questa ricostruzione sia resa evidente dall'individuazione del punto d'urto tra i due veicoli, sulla scorta dei numerosi detriti plastici e vetrosi rinvenuti sul posto e delle scalfitture del manto stradale, proprio nei pressi del centro della carreggiata nella corsia legittimamente percorsa dalle persone offese. Al momento del controllo medico, i sanitari rinvenivano nella tasca dei pantaloni del prevenuto un coltello a scatto, con lama mobile affilata, a punta, lunga 6 cm., per una lunghezza complessiva di 13 cm. 3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato mediante l'articolazione di quattro motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Mancata assunzione di una prova decisiva relativamente al capo a) di imputazione. Nella memoria difensiva depositata in sede di giudizio abbreviato, il difensore aveva invocato una perizia che ricostruisse il sinistro e che avesse particolare riguardo al punto di quiete del veicolo Skoda (condotto dall'imputato), individuato dalla c.n.r. all'interno, sul lato destro, della propria corsia di marcia. Non è stato mai chiarito, nei giudizi di merito, come sia stato possibile che il veicolo condotto dal ricorrente (indicato nel capo di imputazione come il veicolo che da Taranto viaggiava in direzione Massafra e che avrebbe invaso la corsia di marcia con direzione da Massafra verso Taranto) abbia potuto attingere il veicolo delle persone offese, indicato nel capo di imputazione come quello che viaggiava in direzione Taranto, mentre in realtà si dirigeva da Taranto verso Massafra. Dagli atti emerge che il punto d'urto tra i due veicoli sia da individuare all'interno della corsia di percorrenza della Skoda del ricorrente che, pertanto, non avrebbe mai invaso la corsia percorsa dal conducente dell'altro veicolo. 3.2. Manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo a) di imputazione. Se è vero che la Skoda, condotta dall'imputato, dopo il contatto con la [OSCURATO:PERSONA] condotta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] si è fermata nella propria corsia di marcia (Massafra-Taranto) e non ha subito sostanziali spostamenti, ci si domanda come si possa sostenere che l'auto condotta dal prevenuto abbia invaso la corsia altrui. È vero, se mai, che è stata la [OSCURATO:PERSONA] ad invadere la corsia di marcia percorsa dall'imputato. Ne deriva che, non avendo verificato il sinistro, il Battista non risponde delle lesioni subite dalle persone a bordo della [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Violazione di legge relativamente al capo b) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] giungeva al [OSCURATO:PERSONA] in stato di completa incoscienza di talché non ha potuto esprimere un consapevole consenso all'espletamento delle analisi cliniche su di lui effettuate, per di più senza la presenza di un difensore. Per tali ragioni, l'esito del predetto accertamento era inutilizzabile. 3.4. Manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo c) dell'imputazione. Il coltello di cui si tratta è stato trovato all'interno del veicolo del Battista e, pertanto, in luogo certamente non pubblico. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che si passa ad illustrare. 2. Quanto al profilo dell'an della responsabilità, appare preliminarmente opportuno ribadire quali sono i limiti del giudizio di legittimità circa il difetto di motivazione in presenza, come nel caso di specie, di una doppia valutazione conforme. 2.1. È ben noto che, nell'esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr. ad esempio, ex plurimis, le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenza di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01, in specie ai punti nn. 4.1. e 4.2.). Infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che essa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento. In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu ocu/i, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b) , a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Inoltre, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica. Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell'impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito; così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito: infatti al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto. 3. Tutto ciò premesso - con riguardo ai primi due motivi - si osserva che la sentenza impugnata si è soffermata ampiamente e con adeguata motivazione sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, in ordine alla quale l'odierno ricorrente tenta di fornire una diversa versione in fatto, non consentita in sede di legittimità, oltre che smentita dalle risultanze della istruttoria dibattimentale, come ben evidenziato dai giudici di appello. Sul terzo motivo, già la Corte di Lecce ha rilevato la tardività dell'eccezione, comunque generica e manifestamente infondata. Medesime considerazioni attengono al quarto motivo, posto che la norma incrimina il porto dell'arma (nella specie un coltello) fuori dall'abitazione e dalle appartenenze di essa. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della ca
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