CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 50457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 08/04/2022 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto con strappo (così riqualificata l'imputazione di rapina impropria) e - assoltolo dal reato di lesioni personale - lo aveva condannato alla pena di giustizia Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa, motivata dalla sentenza impugnata in modo assertivo a fronte delle due versioni rese e alla valenza confermativa erroneamente attribuita al rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di beni oggetto della denuncia. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del frutto con strappo: la Corte di appello ha aderito apoditticamente al racconto della persona offesa, mentre ha ritenuto inverosimile quello dell'imputato, laddove che la batteria del telefonino sia stata tolta dall'imputato non è stato confermato nemmeno nella seconda delle due versione della persona offesa, mentre la tesi secondo cui il rinvenimento della batteria esclude che l'imputato volesse restituire il telefonino presuppone la dimostrazione - non fornita - che, nel raccogliere il telefonino da terra, l'imputato si fosse accorto che era privo di batteria; del tutto apodittica è la qualificazione del fatto come furto con strappo. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile. Nella valutazione comparativa tra la versione dei fatti offerta dalla persona offesa e quella prospettata dall'imputato, la sentenza impugnata - in linea con la conforme sentenza di primo grado - ha privilegiato la prima non solo per gli elementi di conferma della stessa, ma anche per i vari profili di inverosimiglianza messi in luce nel racconto dell'imputato: il rinvenimento della borsa rubata ben nascosta all'interno del contenitore del letto a casa di Defeudis (mentre il contenuto era stato trovato all'interno della sua auto) non è conciliabile - sottolinea la sentenza impugnata - con la proclamata intenzione di restituirla, tanto più che questa intenzione poteva subito essere messa in atto, posto che, in piena notte e a piedi, la persona offesa non poteva essersi certo allontanata molto. Il ricorso non si confronta con queste argomentazioni, mentre riporta alcuni brani delle dichiarazioni della persona offesa, ma, come questa Corte ha avito modo di puntualizzare, è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Analoghi rilievi valgono per il secondo motivo, che, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici, articola deduzioni evocanti, in buona sostanza, questioni di merito, sicché, al riguardo, è sufficiente ribadire che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil