CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42608/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ^5\ osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 491-bis c.p. aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 6 c.p. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante contestata. 3. Il ricorso é inammissibile in quanto manifestamente infondato e meramente reiterativo di doglianze già correttamente respinte dal giudice dell'appello. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. è sufficiente la consapevolezza da parte dell'agente di poter essere ricercato (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 49523 del 29/11/2019, Franconetti, Rv. 278243), che la Corte ha correttamente desunto dal comportamento tenuto dall'imputato all'atto dell'irruzione delle forze dell'ordine. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 2