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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43380/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla effettiva natura intimidatoria della frase proferita dal Bari.

In tal senso lamenta che la sentenza non avrebbe considerato come dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e del teste Bombelli emerga la prova che la prima non si sia sentita intimidita dalle presunte minacce dell'imputato.

La Corte territoriale non avrebbe poi valutato il contesto in cui il fatto è avvenuto, né vagliato adeguatamente l'attendibilità della stessa persona offesa, nonostante la sua avvenuta costituzione come parte civile.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., per come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.

In proposito lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è stata pronunziata a ridosso dell'entrata in vigore della norma menzionata e che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere all'imputato ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. un termine per integrare la documentazione attinente alla proposta di lavoro sostitutivo il cui difetto ha determinato il rigetto della richiesta.

Documentazione che il ricorrente chiede di produrre nel presente giudizio, unitamente a quella relativa all'intervenuto integrale risarcimento del danno, sollecitando una rivalutazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Le censure del ricorrente muovono dall'erroneo presupposto per cui per l'integrazione del reato di cui all'art. 612 c.p. sia necessario che la persona offesa sia stata effettivamente intimidita dalle minacce proferite dall'agente.

Al contrario, secondo il costante insegnamento di questa Corte, quello previsto dall'articolo citato costituisce reato di pericolo e non già di evento, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (ex multis Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819).

Non di meno il ricorso si rivela altresì generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha comunque evidenziato come la persona offesa sia stata intimidita dalle minacce proferite dal Bari, motivando ampiamente sulle ragioni per cui le stesse apparissero credibili in ragione dei collegamenti vantati dall'imputato con gli ambienti della criminalità organizzata.

Né la Corte ha omesso di vagliare l'attendibilità della stessa persona offesa, evidenziando come le sue dichiarazioni abbiano trovato preciso riscontro in quelle di altri testimoni, mentre quelle articolate dal ricorrente in merito al significato probatorio dei diversi contributi dichiarativi si rivelano mere censure in fatto.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile; Anche a prescindere dal fatto che non risulta che la difesa abbia richiesto alla Corte territoriale di rinviare la decisione sull'istanza di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. al fine di consentirle l'integrazione della documentazione, il motivo in esame si appalesa comunque generico, atteso che i giudici del merito hanno giustificato il rigetto di tale istanza in riferimento all'insussistenza delle condizioni per sostituire la reclusione con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 58

I. n. 689 del 1981, rilevando in particolare sussistenti fondati motivi per ritenere che l'imputato non avrebbe adempiuto le prescrizioni eventualmente impostegli con il provvedimento di sostituzione ed argomentando in proposito dai precedenti del Bari e dal fatto che egli non si è astenuto dal delinquere nemmeno dopo aver scontato attraverso misure alternative l'ultima condanna riportata.

Con tale motivazione, che racchiude l'effettiva ratio della decisione censurata, il ricorso in realtà non si è in alcun modo confrontato, risultando dunque irrimediabilmente aspecifico. 4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

CORTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla effettiva natura intimidatoria della frase proferita dal Bari. In tal senso lamenta che la sentenza non avrebbe considerato come dalle stesse dichiarazioni della persona offesa e del teste Bombelli emerga la prova che la prima non si sia sentita intimidita dalle presunte minacce dell'imputato. La Corte territoriale non avrebbe poi valutato il contesto in cui il fatto è avvenuto, né vagliato adeguatamente l'attendibilità della stessa persona offesa, nonostante la sua avvenuta costituzione come parte civile. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., per come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. In proposito lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è stata pronunziata a ridosso dell'entrata in vigore della norma menzionata e che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere all'imputato ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. un termine per integrare la documentazione attinente alla proposta di lavoro sostitutivo il cui difetto ha determinato il rigetto della richiesta. Documentazione che il ricorrente chiede di produrre nel presente giudizio, unitamente a quella relativa all'intervenuto integrale risarcimento del danno, sollecitando una rivalutazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le censure del ricorrente muovono dall'erroneo presupposto per cui per l'integrazione del reato di cui all'art. 612 c.p. sia necessario che la persona offesa sia stata effettivamente intimidita dalle minacce proferite dall'agente. Al contrario, secondo il costante insegnamento di questa Corte, quello previsto dall'articolo citato costituisce reato di pericolo e non già di evento, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (ex multis Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819). Non di meno il ricorso si rivela altresì generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha comunque evidenziato come la persona offesa sia stata intimidita dalle minacce proferite dal Bari, motivando ampiamente sulle ragioni per cui le stesse apparissero credibili in ragione dei collegamenti vantati dall'imputato con gli ambienti della criminalità organizzata. Né la Corte ha omesso di vagliare l'attendibilità della stessa persona offesa, evidenziando come le sue dichiarazioni abbiano trovato preciso riscontro in quelle di altri testimoni, mentre quelle articolate dal ricorrente in merito al significato probatorio dei diversi contributi dichiarativi si rivelano mere censure in fatto. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile; Anche a prescindere dal fatto che non risulta che la difesa abbia richiesto alla Corte territoriale di rinviare la decisione sull'istanza di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. al fine di consentirle l'integrazione della documentazione, il motivo in esame si appalesa comunque generico, atteso che i giudici del merito hanno giustificato il rigetto di tale istanza in riferimento all'insussistenza delle condizioni per sostituire la reclusione con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 58 I. n. 689 del 1981, rilevando in particolare sussistenti fondati motivi per ritenere che l'imputato non avrebbe adempiuto le prescrizioni eventualmente impostegli con il provvedimento di sostituzione ed argomentando in proposito dai precedenti del Bari e dal fatto che egli non si è astenuto dal delinquere nemmeno dopo aver scontato attraverso misure alternative l'ultima condanna riportata. Con tale motivazione, che racchiude l'effettiva ratio della decisione censurata, il ricorso in realtà non si è in alcun modo confrontato, risultando dunque irrimediabilmente aspecifico. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. CORTE
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