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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14662/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11017/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina n.361, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - N. 11017/22R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina n. 361, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di Livorno recante il n. 809/2021 e pubblicata in data 19.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 2 0 . 3 .202 4 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Rilevato che: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ASA) ha proposto ricorso per cassazione –sulla scorta di sei motivi - avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata dichiara l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al N. 1211/2019 R.G.E.; - h a nno resistito con autonomi controricors i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica in relazione alla discussa assegnabilità del credito per finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c.; N. 11017/22R.G.

Considerato che: - prima dell' odierna udienza pubblica , la ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite, che l’hanno accettata, anche in relazione alla integrale compensazione delle spese; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia , con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11017/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina n.361, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - N. 11017/22R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina n. 361, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di Livorno recante il n. 809/2021 e pubblicata in data 19.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 2 0 . 3 .202 4 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Rilevato che: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ASA) ha proposto ricorso per cassazione –sulla scorta di sei motivi - avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata dichiara l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al N. 1211/2019 R.G.E.; - h a nno resistito con autonomi controricors i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica in relazione alla discussa assegnabilità del credito per finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c.; N. 11017/22R.G. Considerato che: - prima dell' odierna udienza pubblica , la ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite, che l’hanno accettata, anche in relazione alla integrale compensazione delle spese; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia , con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 14662/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris