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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17282/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi delricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 26 maggio 2025, la Corte d’appello di Ancona, inparziale riforma della decisione del Tribunale di Fermo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di componenti del consiglio diamministrazione della società D D [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita nel2016, responsabili del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo D),condannandoli alla pena di due anni di reclusione, previa concessione dellecapo F) per intervenuta prescrizione.La condotta incriminata attiene alla distrazione della somma di 114.503,38euro dal patrimonio della società mediante erogazione, tra il 2013 e il 2014, in unperiodo di grave dissesto, di finanziamenti alla società partecipata COSMESIT srlin mancanza di garanzie e di vantaggi compensativi.2.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] prospetta due motivi di censura di seguito riassuntinei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge per aver qualificato comedistrattivi i finanziamenti effettuati in favore della partecipata COSMESIT. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare che la somma asseritamente distrattaera stata integralmente restituita nel 2022, nei tempi pattuiti sicché, tenuto contoche il reato di bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo concreto non sarebbeconfigurabile alcuna distrazione né alcun intento frodatorio.

Inoltre, l’ammontaredel credito al momento del fallimento era inferiore a quello indicato nel capo diimputazione, avendo nel frattempo continuato a pagare, come espressamentericonosciuto dalla Corte territoriale.Questa, inoltre, non avrebbe considerato la finalità del progetto infragruppo.3.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge per il mancatoriconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall. o, in via subordinata,di quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.

L’apprezzamento della particolare tenuitàdel fatto andrebbe operato con riguardo alla diminuzione globale che ilcomportamento del fallito ha provocato alla massa attiva.

Nella specie nessundanno sarebbe stato cagionato alla massa attiva, avendo la COSMESIT restituitol’intero finanziamento.4.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano duemotivi di ricorso di contenuto identico al precedente, ai quali pertanto si faintegrale rinvio.5.

Con successiva memoria i ricorrenti hanno replicato alle conclusioni delProcuratore generale insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito specificate.2.

Secondo l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, il reato di bancarotta fraudolenta ha natura di reato di pericoloconcreto, sicché – benché sia esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti dibancarotta e il successivo fallimento - è tuttavia necessario che il fatto dibancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivopericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio della stessa.

Inparticolare, la concreta messa in pericolo della conservazione dell’integrità delpatrimonio dell’impresa, che costituisce la garanzia per i creditori della medesima,funge da parametro dell’applicazione della norma incriminatrice, dovendo il giudicesempre dare conto dell’effettiva offesa alla massa dei creditori, quale portato delcomportamento illecito.

Si è perciò affermato che l’offesa provocata dal reato nonpuò ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma sirestringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare leaspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108,in motivazione).

Per tale ragione, l'offensività della condotta ricorre allorquando ladiminuzione della consistenza patrimoniale comporta uno squilibrio tra attività epassività e l'atto depauperativo è idoneo a creare un vulnus all'integrità dellagaranzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale (da Sez. 5,n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, 269562 - 01).

In definitiva, la natura dellabancarotta distrattiva quale reato di pericolo concreto e la necessariavalorizzazione del principio di offensività comporta che non è sufficiente laconstatazione dell’esistenza in sé dell’atto distrattivo, ma determina la necessitàdi verificare l’attitudine del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori,alla luce della complessiva condizione in cui versa l’impresa; ad accertare, in altritermini, che il reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene ointeresse tutelato (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, inmotivazione; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01).Ciò comporta che il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva punisce nongià, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio dellasocietà, ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre inconcreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entitàminima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate orealizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare unaalterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio" (Sez. 5, n. 35093del 04/06/2014, P.G. in proc.

Sistro, Rv. 261446).3.

Ciò premesso, nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato conto delfatto che negli anni 2013 e 2014 la società fallita ha erogato finanziamenti in favoredella [OSCURATO:SOCIETA] quando già si trovava in una situazione di grave dissesto e lasocietà finanziata presentava un deficit patrimoniale tale da escludere grandiaspettative di redditività.

Ha altresì evidenziato l’importo sempre crescente deifinanziamenti erogati, dando atto che nel 2014 vi era un saldo a credito della D Dpari a 114.503,38 euro.

In tale situazione, la sentenza impugnata ha desuntol’intento distrattivo dalle condizioni di particolare favore con cui i suddettifinanziamenti venivano concessi alla [OSCURATO:SOCIETA], in mancanza di una deliberaassembleare autorizzativa e senza la previsione né di garanzie né di interessi.

Insostanza, pur versando in condizioni di dissesto, la fallita continuava ad erogarefinanziamenti in favore di una società che versava anch’essa in una situazione didifficoltà.I ricorrenti contestano il carattere depauperativo di tali operazionirichiamando il piano di rientro concordato tra le due società, che prevedeva larestituzione della somma di 114.503,38.Essi, tuttavia, non si confrontano con la specifica e coerente argomentazionesvolta sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha decritto il contesto in cui leoperazioni incriminate si inserivano, atteso che nel medesimo ambito temporale iricorrenti concedevano in affitto due rami di azienda, così privando la fallita degliasset potenzialmente attivi, ed erogavano finanziamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA].Al contempo, la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per cui il piano di rientronon assumeva rilevo al fine di escludere il carattere distrattivo dei finanziamenti,evidenziando che la restituzione integrale dell’importo dovuto era dilazionata insette anni, era concordata in un momento di conclamato dissesto della società ea ridosso della sua liquidazione, deliberata poco più di un mese dopo.

Né assumerilievo, al fine di escludere il carattere distrattivo della condotta, la circostanzaaffermata dai ricorrenti, che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia onorato all’impegno versando gliimporti dovuti.Anche volendosi prescindere dal rilievo che trattasi di circostanza allegata inmodo del tutto generico e in alcun modo comprovata dai ricorrenti, risultadirimente la considerazione per cui la reintegrazione del patrimonio della societàche annulli la sottrazione di beni, per escludere la sussistenza dell’elementomateriale del reato, deve intervenire prima della dichiarazione di fallimento.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la bancarottacd.

“riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell'elemento materialedel reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segnocontrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologicacostituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per icreditori o anche solo la potenzialità di un danno.

Sussistono, pertanto, gli estremidella bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta “riparata”, qualoral’attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alladichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (Sez. 5, n. 52077 del04/11/2014, Lelli, Rv. 261347 – 01; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016,Budola, Rv. 266025 – 01; Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922- 01).4.

Le considerazioni da ultimo svolte depongono per l’infondatezza anche delsecondo motivo di ricorso.Irrilevante ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dellaspeciale tenuità del danno di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. è l’avvenutarestituzione delle somme erogate alla Csmesit.

Invero, la sussistenza di dettacircostanza va, invero, valutata all’atto della dichiarazione di fallimento, cherappresenta il momento consumativo del reato, costituendo gli eventuali recuperidei beni solo un post factum privo di rilievo a tal fine il recupero del bene a seguitodel prospettato esercizio dell'azione revocatoria un mero post factum, irrilevanteanche ai fini della configurabilità dell’attenuante comune della riparazione deldanno di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (Sez. 5, n. 7999 del13/01/2021, Canciani, Rv. 280496 - 01).A ciò si aggiunga che la Corte territoriale, con motivazione logico e coerente,ha escluso che potesse ritenersi di lieve entità del danno cagionato.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi delricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 26 maggio 2025, la Corte d’appello di Ancona, inparziale riforma della decisione del Tribunale di Fermo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di componenti del consiglio diamministrazione della società D D [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata fallita nel2016, responsabili del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo D),condannandoli alla pena di due anni di reclusione, previa concessione dellecapo F) per intervenuta prescrizione.La condotta incriminata attiene alla distrazione della somma di 114.503,38euro dal patrimonio della società mediante erogazione, tra il 2013 e il 2014, in unperiodo di grave dissesto, di finanziamenti alla società partecipata COSMESIT srlin mancanza di garanzie e di vantaggi compensativi.2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] prospetta due motivi di censura di seguito riassuntinei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per aver qualificato comedistrattivi i finanziamenti effettuati in favore della partecipata COSMESIT. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare che la somma asseritamente distrattaera stata integralmente restituita nel 2022, nei tempi pattuiti sicché, tenuto contoche il reato di bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo concreto non sarebbeconfigurabile alcuna distrazione né alcun intento frodatorio. Inoltre, l’ammontaredel credito al momento del fallimento era inferiore a quello indicato nel capo diimputazione, avendo nel frattempo continuato a pagare, come espressamentericonosciuto dalla Corte territoriale.Questa, inoltre, non avrebbe considerato la finalità del progetto infragruppo.3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge per il mancatoriconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall. o, in via subordinata,di quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. L’apprezzamento della particolare tenuitàdel fatto andrebbe operato con riguardo alla diminuzione globale che ilcomportamento del fallito ha provocato alla massa attiva. Nella specie nessundanno sarebbe stato cagionato alla massa attiva, avendo la COSMESIT restituitol’intero finanziamento.4. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano duemotivi di ricorso di contenuto identico al precedente, ai quali pertanto si faintegrale rinvio.5. Con successiva memoria i ricorrenti hanno replicato alle conclusioni delProcuratore generale insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito specificate.2. Secondo l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, il reato di bancarotta fraudolenta ha natura di reato di pericoloconcreto, sicché – benché sia esclusa la necessità di un nesso causale tra i fatti dibancarotta e il successivo fallimento - è tuttavia necessario che il fatto dibancarotta abbia determinato un depauperamento dell'impresa e un effettivopericolo per la conservazione dell'integrità del patrimonio della stessa. Inparticolare, la concreta messa in pericolo della conservazione dell’integrità delpatrimonio dell’impresa, che costituisce la garanzia per i creditori della medesima,funge da parametro dell’applicazione della norma incriminatrice, dovendo il giudicesempre dare conto dell’effettiva offesa alla massa dei creditori, quale portato delcomportamento illecito. Si è perciò affermato che l’offesa provocata dal reato nonpuò ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma sirestringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare leaspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108,in motivazione). Per tale ragione, l'offensività della condotta ricorre allorquando ladiminuzione della consistenza patrimoniale comporta uno squilibrio tra attività epassività e l'atto depauperativo è idoneo a creare un vulnus all'integrità dellagaranzia dei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale (da Sez. 5,n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, 269562 - 01). In definitiva, la natura dellabancarotta distrattiva quale reato di pericolo concreto e la necessariavalorizzazione del principio di offensività comporta che non è sufficiente laconstatazione dell’esistenza in sé dell’atto distrattivo, ma determina la necessitàdi verificare l’attitudine del fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori,alla luce della complessiva condizione in cui versa l’impresa; ad accertare, in altritermini, che il reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene ointeresse tutelato (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, inmotivazione; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01).Ciò comporta che il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva punisce nongià, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio dellasocietà, ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre inconcreto, con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entitàminima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate orealizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare unaalterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio" (Sez. 5, n. 35093del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446).3. Ciò premesso, nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato conto delfatto che negli anni 2013 e 2014 la società fallita ha erogato finanziamenti in favoredella [OSCURATO:SOCIETA] quando già si trovava in una situazione di grave dissesto e lasocietà finanziata presentava un deficit patrimoniale tale da escludere grandiaspettative di redditività. Ha altresì evidenziato l’importo sempre crescente deifinanziamenti erogati, dando atto che nel 2014 vi era un saldo a credito della D Dpari a 114.503,38 euro. In tale situazione, la sentenza impugnata ha desuntol’intento distrattivo dalle condizioni di particolare favore con cui i suddettifinanziamenti venivano concessi alla [OSCURATO:SOCIETA], in mancanza di una deliberaassembleare autorizzativa e senza la previsione né di garanzie né di interessi. Insostanza, pur versando in condizioni di dissesto, la fallita continuava ad erogarefinanziamenti in favore di una società che versava anch’essa in una situazione didifficoltà.I ricorrenti contestano il carattere depauperativo di tali operazionirichiamando il piano di rientro concordato tra le due società, che prevedeva larestituzione della somma di 114.503,38.Essi, tuttavia, non si confrontano con la specifica e coerente argomentazionesvolta sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha decritto il contesto in cui leoperazioni incriminate si inserivano, atteso che nel medesimo ambito temporale iricorrenti concedevano in affitto due rami di azienda, così privando la fallita degliasset potenzialmente attivi, ed erogavano finanziamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA].Al contempo, la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per cui il piano di rientronon assumeva rilevo al fine di escludere il carattere distrattivo dei finanziamenti,evidenziando che la restituzione integrale dell’importo dovuto era dilazionata insette anni, era concordata in un momento di conclamato dissesto della società ea ridosso della sua liquidazione, deliberata poco più di un mese dopo. Né assumerilievo, al fine di escludere il carattere distrattivo della condotta, la circostanzaaffermata dai ricorrenti, che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia onorato all’impegno versando gliimporti dovuti.Anche volendosi prescindere dal rilievo che trattasi di circostanza allegata inmodo del tutto generico e in alcun modo comprovata dai ricorrenti, risultadirimente la considerazione per cui la reintegrazione del patrimonio della societàche annulli la sottrazione di beni, per escludere la sussistenza dell’elementomateriale del reato, deve intervenire prima della dichiarazione di fallimento.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la bancarottacd. “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell'elemento materialedel reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segnocontrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologicacostituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per icreditori o anche solo la potenzialità di un danno. Sussistono, pertanto, gli estremidella bancarotta per distrazione, e non quelli della bancarotta “riparata”, qualoral’attività restitutoria o riparatoria sia posta in essere in epoca successiva alladichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (Sez. 5, n. 52077 del04/11/2014, Lelli, Rv. 261347 – 01; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016,Budola, Rv. 266025 – 01; Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922- 01).4. Le considerazioni da ultimo svolte depongono per l’infondatezza anche delsecondo motivo di ricorso.Irrilevante ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dellaspeciale tenuità del danno di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. è l’avvenutarestituzione delle somme erogate alla Csmesit. Invero, la sussistenza di dettacircostanza va, invero, valutata all’atto della dichiarazione di fallimento, cherappresenta il momento consumativo del reato, costituendo gli eventuali recuperidei beni solo un post factum privo di rilievo a tal fine il recupero del bene a seguitodel prospettato esercizio dell'azione revocatoria un mero post factum, irrilevanteanche ai fini della configurabilità dell’attenuante comune della riparazione deldanno di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (Sez. 5, n. 7999 del13/01/2021, Canciani, Rv. 280496 - 01).A ciò si aggiunga che la Corte territoriale, con motivazione logico e coerente,ha escluso che potesse ritenersi di lieve entità del danno cagionato.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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